Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18430 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18430 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 12415-2011 proposto da:
COPPO S.R.L. (p.i. 015005380434), in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso l’avvocato VILLA

Data pubblicazione: 01/08/2013

PIERGIORGIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GERARDO PIZZIRUSSO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

957

contro
p

FALLIMENTO COPPO S.R.L., in persona del Curatore
t

1

avv. PAOLA MILICI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PASUBIO 15, presso l’avvocato BUZZELLI
DARIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CIOCCOLANTI ESTER, giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

127/2011 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/06/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

VILLA

PIERGIORGIO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

CIOCCOLANTI ESTER che ha chiesto il rigetto o
l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

– controricorrente

l’inammissibilità, in subordine rigetto del primo e
secondo motivo, assorbimento del terzo motivo.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Coppo s.r.l. in liquidazione in data 21.9.2010
ha depositato ricorso per concordato preventivo presso il
Tribunale di Macerata, che il giorno successivo ne ha
dichiarato il fallimento con sentenza n. 49/2010 su

l;

istanza del Credito Industriale Sanmarinese s.p.a. Indi,
la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 127
depositata il 12 febbraio 2012 ha dichiarato
improcedibile il reclamo, proposto dalla società Coppo
avverso suddetta pronuncia avendo riscontrato l’omessa
notifica al cennato creditore istante, litisconsorte
necessario, del reclamo e del pedissequo decreto
presidenziale di fissazione dell’udienza, ritenendo di
non poter concedere in simile evenienza il termine per
provvedere alla notifica al fine d’integrare il
contraddittorio, chiesto dal reclamante ai sensi degli
artt. 102 e 331 c.p.c, in adesione al principio, avente
valenza generale seppur affermato con riferimento a
giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di
lavoro, enunciato dalle sezioni unite nella sentenza n.
20604/2008. Provvedendo comunque nel merito, ha
dichiarato infondato il reclamo sull’assunto che
l’istanza d’ammissione alla procedura di concordato
preventivo che, ad avviso del ricorrente, avrebbe
precluso la declaratoria di fallimento, era stata
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proposta in pendenza della procedura prefallimentare né
il suo esame aveva alcuna priorità.
La società Coppo ricorre per cassazione con tre motivi e
il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ai

sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
La preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso
formulata dal controricorrente è fondata e va accolta. La
sentenza impugnata risulta per tabulas notificata in data
10 marzo 2011 a richiesta della Cancelleria della Corte
distrettuale nel suo testo integrale all’odierna
ricorrente, soccombente nella fase del reclamo, presso il
suo procuratore costituito Avv. Gerardo Pizzorusso nel
domicilio eletto da questo indicato presso l’Avv.
Gazzani, in Via Marsala n. 12 in Ancona, con consegna
dell’atto all’Avv. Micucci, che si è ricevuta la notifica
con la qualificazione di collega di studio dichiarando
che

“che

ne

cura

la

consegna

al

destinatario/domiciliatario momentaneamente assente”.

\\

Considerato che l’art. 139, secondo comma, cod. proc.
civ., nell’includere, fra i possibili consegnatari,
l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una
situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del
professionista che ha in comune col destinatario
dell’atto lo stesso studio, fa presumere che il primo
4

porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza
comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o
subordinazione” (Cass. S.U. n. 14792/2005), siffatta
notifica deve dichiararsi validamente eseguita. Il
diverso recapito del domiciliatario Avv. Gazzani presso

altro indirizzo, indicato nella procura a margine del
reclamo, che la ricorrente individua nella memoria
difensiva quale luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi la
notifica, desumendone a mo’ di corollario l’inesistenza
della notifica così come eseguita, non assume rilievo
alcuno in presenza della diversa ufficiale indicazione,
cui si è attenuto l’ufficiale giudiziario, contenuta
nell’epigrafe del reclamo e nella nota d’iscrizione a
ruolo da parte del procuratore costituito Avv.
Pizzorusso. Secondo orientamento di questa Corte (cfr.
Cass. n. 13979/2002) è irrilevante che il mandato alle
liti contenga diversa indicazione del domicilio eletto,
che altresì difetta nella specie dell’individuazione del
Comune ove trovasi il recapito indicato in via T. Edison
n.12, considerato che l’elezione di domicilio rappresenta
atto in sé distinto dal conferimento del mandato alle
liti. L’elezione di domicilio contenuta nell’epigrafe
dell’atto introduttivo prevale in ogni caso su quella
indicata nella procura. E comunque, giova aggiungere, la
notifica dell’atto processuale, seppur eseguita in luogo
diverso da quello indicato dal procuratore
5

domiciliatario,

in quanto consegnata a mani della

persona che si dichiara “addetta al ritiro” o comunque
abilitata a tanto, “deve ritenersi perfettamente valida,
dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello
topografico, in quanto, ai fini della notifica

dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ.,
l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore
assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed
è priva di una sua autonoma rilevanza” (Cass. n.
17391/2009). Dovendo per l’effetto, in considerazione
della forza fidefaciente dell’attestazione dell’u.f. fino
a querela di falso, collocarsi il dies a quo del computo
del termine di 30 giorni per impugnare la pronuncia della
Corte distrettuale dalla data del 10 marzo 2011 il
ricorso, notificato il giorno 9 aprile 2011, va ritenuto
tardivo e per l’effetto dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società
Coppo s.r.l. ricorrente al pagamento in favore del
controricorrente delle spese del presente giudizio
liquidate in complessivi 2000,00 di cui 200,00 per
esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013
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