Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1843 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1843 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 31752-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BOSCO ANTONINA & C. SAS;
– intimata

avverso la sentenza n. 95/2005 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 29/01/2014

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di avviso di accertamento emesso il 5.12.00,
l’Ufficio notificava alla società Bosco Antonina & C.
s.a.s., in data 27.12.00, un avviso di rettifica con il
quale – sulla base dei parametri previsti dall’art. 3,
co. da 181 a 187 1. 549/95 e dal successivo D.P.C.M.
29.1.96 – veniva determinato un maggior imponibile, ai
maggiore volume di affari rispetto a quello dichiarato
dalla contribuente.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla società Bosco
Antonina & C. s.a.s. dinanzi alla CTP di Palermo, che accoglieva il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR della Sicilia veniva, altresì, rigettato con sentenza n. 95/29/05, depositata il 23.10.06.
2.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva illegittimo il ricorso ai parametri presuntivi previsti dalla normativa succitata, dovendo farsi ricorso nel caso concreto – a dati desumibili dalla realtà economica dell’impresa; tanto più che siffatta normativa – a
parere del giudice di appello – sarebbe stata applicata
retroattivamente alla fattispecie concreta, in violazione
del principio generale di irretroattività della legge.
3. Per la cassazione della sentenza n. 95/29/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che, per la
loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente
– l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, co. 181 e ss. della 1. n.
549/95 e del D.P.C.M. 29.1.96, nonché dell’art. 39, co. l
del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere non integrata, nel caso di specie, la presunzione di maggiori ricavi conseguente allo
scostamento tra i dati dichiarati dalla società contri-

fini IVA per l’anno 1995, in conseguenza dell’accertato

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buente e quelli accertati sulla base dei parametri previsti dalle norme suindicate, pure in assenza di prove contrarie da parte della società Bosco Antonina & C. s.a.s.,
che non aveva neppure partecipato al contraddittorio in
sede amministrativa.
1.2. Il giudice di appello avrebbe, inoltre, errato – ad
avviso dell’Amministrazione – nel ritenere illegittima
vigore 1’1.1.2006, alle dichiarazioni presentate dal contribuente per l’anno 2005.
2. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
2.1. L’Ufficio censura altresì, sia pure in via subordinata, la pronuncia di appello per avere la CTR omesso
qualsiasi pronuncia sull’eccepita ultrapetizione, nella
quale sarebbe incorso il giudice di prime cure
nell’annullare l’atto impositivo, poiché illegittimo perchè emesso senza il preventivo parere del Consiglio di
Stato, sebbene la contribuente non avesse affatto sollevato tale questione in giudizio.
3. I primi due motivi di ricorso sono fondati, assorbito
il terzo, la cui formulazione si palesa ultronea per la
risoluzione della fattispecie controversa, avendo la CTR,
nel negare l’efficacia retroattiva al D.P.C.M. attuativo
della l. 549/95, implicitamente ritenuto la sua legittimità formale.
3.1. Questa Corte ha – per vero – più volte affermato che
l’accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità,
precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da
attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In sede amministrativa, que-

l’applicazione retroattiva di detti parametri, entrati in

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sti ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e
contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano
l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica
realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in
esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento
non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va
creto dello “standard” prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate.
3.2. E tuttavia, l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi
dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal
contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso
a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto
all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. In
tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quanto
l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base
dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice
può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta
all’invito stesso (Cass.S.U. 22635/09; Cass. 22599/12;
12428/12; 11633/13).
3.3. Nel caso di specie, non risulta controverso nel giudizio il fatto che la società Bosco Antonina & C. s.a.s.
non abbia partecipato affatto al contraddittorio in sede
amministrativa, al quale era stata invitata; e tale condotta – per le ragioni suesposte – assume già di per sé
un rilievo probatorio del tutto significativo, in relazione all’applicabilità degli “standards” suddetti al caso concreto. E neppure risulta agli atti che la medesima
abbia, poi, fornito in giudizio allegazioni specifiche a
contestazione dei coefficienti parametrici posti, nel ca-

integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in con-

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so concreto, a fondamento dell’accertamento in rettifica
notificatole dall’Ufficio.
3.4. Per quanto concerne, poi, l’applicazione retroattiva
di tali parametri, censurata dalla CTR, va – per contro osservato che la procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e
degli studi di settore costituisce un sistema unitario,
strumenti di rilevazione della normale redditività per
categorie omogenee di contribuenti. Il che giustifica la
prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione
retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello
precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile (Cass.S.U. 26635/09).
4. L’accoglimento del prima e secondo motivo di ricorso
comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di
cui all’art. 384, co.117c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito
il terzo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;
condanna l’intimata alle spese del presente giudizio che
liquida in 1.100,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi
di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12.11.2013.

frutto di un processo di progressivo affinamento degli

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