Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1843 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28980-2019 proposto da:

AL.AL., A.S., A.E. e T.A.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato PAOLA GIARDI, presso il cui

studio a Genova, via Santa Zina 1, sono elettivamente domiciliati

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

STUDIO ONEGLIA MARE S.A.S. DI G.V. & C., rappresentata

e difesa dall’Avvocato GUIDO BELMONDO e dall’Avvocato FABRIZIO

BROCHIERO, presso il cui studio a Roma, via Ulpiano 29,

elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 461/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 27/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.a.s. Studio Oneglia Mare di G.V. e C. ha proposto appello avverso la sentenza con la quale, nel 2017, il tribunale di Imperia aveva rigettato le domande che la stessa aveva proposto nei confronti di Al.Al. e A.S. nonchè di A.E. e T.A. per il pagamento, in suo favore, della provvigione dovuta per l’attività di mediazione asseritamente svolta in relazione all’acquisto di due unità immobiliari operato dai convenuti con atto del (OMISSIS).

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato i convenuti al pagamento, in favore della società appellante, della provvigione dovuta.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il mandato a vendere conferito dalla venditrice alla società di mediazione era cessato il (OMISSIS) e che l’attività di messa in relazione delle parti appellate con la venditrice si era svolta dopo tale data, ha ritenuto, in fatto, che le prove orali e documentali acquisite in giudizio avevano dimostrato, per un verso, che gli acquirenti erano a conoscenza dell’attività di mediazione svolta dalla società attrice e, per altro verso, che gli acquirenti avevano concluso l’affare grazie all’opera svolta dalla società mediatrice, la quale, pertanto, ha maturato il diritto alla relativa provvigione, a nulla rilevando che il contratto definitivo era stato stipulato solo nel 2011.

Al.Al., A.S., A.E. e T.A., con ricorso notificato il 24/9/2019, hanno chiesto la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata in data 25/6/2019.

La Studio Oneglia Mare s.a.s. ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, senza la precisa articolazione di uno o più motivi di censura, hanno, in sostanza, lamentato che la sentenza impugnata, in forza di prove fornite da persone non indifferenti rispetto al risultato, abbia accolto la domanda proposta dalla società attrice nonostante la mancanza, tra le parti, di un rapporto riconducibile alla mediazione, posto che, in realtà, solo la venditrice aveva provveduto al conferimento alla società attrice di un mandato a vendere.

2.1. La censura è inammissibile. Escluso, invero, ogni rilievo ai motivi tardivamente articolati solo in memoria, al pari delle questione giuridiche che implicano un accertamento in fatto delle quali la sentenza impugnata non tratta, come la dedotta impossibilità di esercitare la professione di agente immobiliare per il mancato superamento degli esami di idoneità, rileva la Corte che i ricorrenti hanno, in sostanza, censurato l’apprezzamento che la corte d’appello ha svolto delle prove raccolte in giudizio, invocandone una inammissibile rivalutazione. Ed è, invece, noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

2.2. D’altra parte, a fronte della fattispecie concreta che la corte d’appello ha accertato, come in precedenza descritta, la decisione assunta si sottrae ai rilievi critici che, sia pur confusamente, traspaiono dal ricorso. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto: ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, ove la prestazione stessa sia ritenuta come conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002, la quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l’intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all’intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004; più di recente, Cass. n. 869 del 2018, secondo la quale il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poichè è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata). L’attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente ovvero nella segnalazione dell’affare legittima, pertanto, il diritto alla provvigione, ove la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. n. 4822 del 2012, in motiv.; Cass. n. 7253 del 2002).

2.3. D’altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è affatto necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che, come risultato in fatto nel caso in esame, la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosi della relativa opera (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicchè, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).

3. Il ricorso, per l’inammissibilità della censura svolta, è, quindi, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA