Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1843 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1843 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 25145-2016 proposto da:
DITTA PASTICCERIA SONIA DI MANCA SALVATORE, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONIA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA
TERESA SP, \ N U;

– ricorrente contro
ITALFORNITURE SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 541/2015 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il
21/12/2015;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. AN1’ON1NO

SCALISI.

Ric. 2016 n. 25145 sez. M2 – ud. 12-09-2017
-2-

RG. 25145 del 2016 Pasticceria Sonio – – Italforniture srl

Il Collegio:
a)Preso atto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata

infondato perché le censure non colgono l’effettiva ratio decidendi.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
b)Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che:
La Ditta Pasticciera Sonia di Manca Salvatore con ricorso del 18
ottobre 2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della
sentenza n. 541 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Cagliari
sez. staccata di Sassari riformava la sentenza n. 219 del 2010 del
Tribunale di Sassari che aveva accolto l’opposizione a decreto
ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dalla società Italforniture per la
somma di C. 5.326,88 a titolo di fornitura di beni e servizi. La Corte
distrettuale, viceversa, rigettava l’opposizione, confermando il
decreto ingiuntivo, oggetto di causa e condannava l’appellata a
rimborsare a parte appellante le spese del giudizio. Secondo la
Corte distrettuale, la società Italforniture con la fattura n. 416 del
2005 sulla base della quale veniva emesso il decreto ingiuntivo
aveva chiesto solo ed esclusivamente il pagamento di beni
effettivamente forniti, ossia, il banco frigo e la vetrina, sottraendo
1

della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso

RG. 25145 del 2016 Pasticceria Sonio – – Italforniture srl

dall’iniziale importo concordato tra le parti le somme relative ai
beni non consegnati e alle lavorazioni non eseguite, nonché
l’iniziale saldo di C. 2.600,000, pervenendo alla somma indicata nel
decreto ingiuntivo.

per violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ.
e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omessa o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; 2)
per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti art.
360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La società Italforniture
s.r.l. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
In data 11 settembre 2017 la Ditta Pasticciera Sonia di Manca
Salvatore ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione
accettato anche dalla società Italforniture.
Ritiene che
In via pregiudiziale il processo vada dichiarato estinto per
intervenuta rinuncia al ricorso
Va qui precisato che la rinuncia al ricorso appare rituale ai sensi
dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore
che dalla parte. Essa è stata anche sottoscritta dalla parte intimata
ancorché non ve ne fosse bisogno a norma dell’ultimo comma della
citata norma.

2

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per due motivi: 1)

RG. 25145 del 2016 Pasticceria Sonio – – Italforniture srl

Non si deve pronunciare sulle spese, non essendovi soggetti
intimati costituiti. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato. Come è stato già detto da questa Corte (Cass.
n. 23175 del 12/11/2015) in tema di impugnazioni, l’art. 13,

dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico
del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in
caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si
applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di
misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione
estensiva o analogica.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12
settembre 2017
Il Presidente

comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto

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