Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18429 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15112/2015 proposto da:

G.C., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Giorgio Cannata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 155/2015 della Corte d’appello di Catania,

depositato in data 29 gennaio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giorgio Cannata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Catania in data 1 luglio 2011, G.C. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare, iniziata con dichiarazione di fallimento dell'(OMISSIS) da parte del Tribunale di Caltanissetta; procedura nella quale egli aveva chiesto di essere ammesso al passivo il 19 novembre 1996 ed ancora pendente alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello rigettava il ricorso;

che il ricorso per cassazione proposto dal G. veniva accolto da questa Corte con sentenza n. 26993 del 2013;

che, riassunto il giudizio con atto del 14 gennaio 2014, la Corte d’appello di Catania, dato atto che la procedura fallimentare era ancora pendente da circa diciotto anni, riteneva che la procedura stessa avrebbe dovuto essere conclusa in cinque anni, accertava un ritardo di circa diciassette anni, in relazione al quale liquidava un indennizzo di Euro 1.549,37, tenuto conto del valore del credito ammesso al passivo, pari a Lire 3.000.000;

che per la cassazione di questo decreto G.C. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese;

che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 e dell’art. 6 della CEDU, in relazione alla L. n. 134 del 2012 e all’art. 11 preleggi, comma 1 e art. 12 preleggi, dolendosi che la Corte d’appello abbia liquidato l’indennizzo assumendo a limite il valore del credito ammesso al passivo, pur se la domanda di equa riparazione non era soggetta alla disciplina introdotta nel 2012, pervenendo in tal modo a riconoscere un indennizzo che, su base annua, ammonta ad Euro 91,00;

che il ricorso è fondato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 12461 del 2015);

che, d’altra parte, la presente controversia non è soggetta, ratione temporis, all’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla L. n. 134 del 2012, applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;

che alle disposizioni introdotte nel 2012 non può neanche riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica, atteso che, se è vero che per alcuni aspetti vengono recepiti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non vi è nulla nel D.L. n. 83 del 2012, che possa indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, avendo anzi espressamente dettato una specifica previsione per la entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. n. 12665 del 2015);

che, come di recente ribadito e chiarito (Cass. n. 10056 del 2015), il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 preleggi, solo quando manchi nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Cass. n. 2656 del 2015; Cass. n. 9852 del 2002);

che nel caso in esame non ricorre alcun vuoto normativo, atteso che la L. n. 89 del 2001, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, per come costantemente interpretata ed applicata, non pone all’equa riparazione alcun limite fisso derivante dalla posta in gioco nel processo presupposto;

che la maggiore o minore entità di questa può incidere sulla misura dell’indennizzo, consentendo al giudice anche di scendere al di sotto della “soglia minima” (Cass. n. 12937 del 2012), ma non per questo è lecito parificarne la liquidazione al valore della causa in cui si è verificata la violazione, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio maggiore;

che la Corte d’appello, nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo, non si è limitata ad attribuire al criterio della esiguità della posta in gioco il valore di criterio utilizzabile, anche in senso riduttivo, ai fini della determinazione dell’indennizzo, ma ha invece fatto applicazione analogica di un criterio di liquidazione in assenza dei presupposti per tale applicazione;

che, dunque, il ricorso va accolto, atteso che la Corte d’appello ha fatto applicazione di una disciplina ratione temporis non applicabile alla controversia in esame;

che il decreto impugnato deve essere conseguentemente cassato, con rinvio, per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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