Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18429 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18429 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DI MAJO ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso 27548-2011 proposto da:
COMUNE DI ALESSANDRIA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLAUDIO SACCHETTO;
– ricorrente contro

COSCIA MARIA, COSCIA CARLA MARIA, COSCIA ROBERTA,
2018
1801

elettivamente domiciliate in ROMA VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO
BELLATO;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/2010 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 12/07/2018

, TORINO, depositata il 27/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO DI MAJO.

R.G. 27548/11

Rilevato che:

opposizione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria
contro gli avvisi di accertamento ICI adottati in loro danno dal Comune di
Alessandria per gli anni 2002, 2003 e 2004, con i quali era stato rideterminato
il tributo dovuto dalle ricorrenti in relazione ai terreni rientranti tra le aree
fabbricabili del Comune e dalle stesse dichiarati invece come agricoli. Le stesse
ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti impugnati, sostenendone la
illegittimità ed infondatezza dal momento che i terreni oggetto di accertamento
erano gravati da vincolo di inedificabilità disposto dallo stesso Comune a
seguito dell’alluvione del 1994 (vincolo che il Comune aveva revocato soltanto
nel 2005).
2. In seguito la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 73/5/08
del 4 novembre 2008, accoglieva le domande delle contribuenti con
compensazione delle spese di lite.
3.Avverso tale sentenza il Comune di Alessandria proponeva appello innanzi
alla CTR del Piemonte.
La CTR respingeva l’appello del Comune di Alessandria con sentenza n.
93/36/10 del 27 settembre 2010.
4.Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Alessandria con un unico
motivo. Resistevano con Controricorso Coscia Carla Maria, Coscia Roberta
Coscia Maria. Le parti depositavano in seguito 4e memone,lex_ar.t.
“4c121c-r”
Considerato che:
1.L’unico motivo proposto dal ricorrente riguarda la “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3, c.p.c.)-violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2, comma 1, lett. b)
1

1.Le sig.re Coscia Carla Maria, Coscia Maria e Coscia Roberta avevano proposto

stesso Decreto, così come interpretato con d.l. n. 203/2005, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2005 e con d.l. n. 223/2006, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248/2006”.
Il motivo di ricorso proposto dal Comune di Alessandria avverso la
decisione del CTR del Piemonte è fondato.
La CTR ha ritenuto insussistente “la possibilità edificatoria” dei terreni in

Né si può ritenere che il vincolo geologico abbia costituito un mero
impedimento temporaneo e provvisorio, agevolmente rimuovibile, anche ad
opera di privati. Ne è prova il fatto che solo il Comune ebbe a rimuoverlo ma
solo nel 2005. Come precisa la CTR nella sentenza impugnata, “Nel caso di
specie invece, i terreni oggetto di accertamento ai fini I.C.I., sebbene fossero
inseriti nel P.R.G.C. tra le aree destinate ad insediamenti artigianali e deposito,
non avevano però, negli anni oggetto di accertamento, alcuna potenzialità
edificatoria perché gravati dal suddetto vincolo idrogeologico”.
Il motivo di ricorso del Comune reca censura di falsa applicazione dell’art.
5 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2, comma 1, lett b), stesso decreto, così come
interpretato dal d.l. n. 203/2005, conv. dalla I. 248/2005, così come
richiamante “le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità”.
La sentenza impugnata non è in linea con le recenti decisioni di questa Corte,
secondo la quale “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione
di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 non
può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che
condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo
sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanisticoedilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicchè la
presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale
proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del
relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile” (Cass., sez.
trib., n. 11853 del 2017. Cfr. anche in tal guisa: Cass., sez. trib., n. 13063 del
2017; Cass., sez. trib., n. 7340 del 2014; Cass., sez. trib., n. 5161 del 2014).
2

questione, perché oggetto di un vincolo di inedificabilità per ragioni geologiche.

”In questo senso, quindi, la CTR ha errato nel ritenere che i vincoli
idrogeologici o di verde pubblico avessero “in concreto” posto nel nulla il
regime di edificabilità di cui allo strumento urbanistico generale”(Cass., sez.
trib., 7340 del 2014).
Nel caso in esame, alla stessa stregua di quanto affermato di recente da
questa Corte con le suddette pronunce, la edificabilità delle aree (terreni),

in presenza dei vincoli pubblicistici, fatta salva la rilevanza di questi vincoli
(nella specie geologici) non sull’edificabilità in sé ma sul minor valore di
mercato delle aree vincolate. A supporto di tale tesi non può non evidenziarsi
che il Comune di Alessandria ebbe a rimuovere il vincolo (geologico) nel 2005.
2. Alla cassazione dell’impugnata sentenza deve seguire il giudizio di rinvio
per l’accertamento di ulteriori fatti e per un nuovo esame della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa
composizione, anche per le spese.

inserite come talg, nello strumento urbanistico, è rimasta (a fini tributari) anche

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