Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18429 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11434-2018 proposto da:

B.A.Y., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCELLO

CANTONI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA n. 2278/2017,

depositata il 6.10.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.5.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.A.Y. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bologna aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna emessa in data 30.3.2016 in rigetto della sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Senegal, zona di Casamance) dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere stato costretto, per dissidi con i suoi familiari, ad abbandonare il Paese ed a trasferirsi in Libia, ove era stato ristretto dapprima in carcere, per poi trasferirsi in Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il proposto ricorso, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 il ricorrente lamenta che i Giudici d’appello non abbiano esercitato il potere-dovere istruttorio officioso e non abbiano assolto all’obbligo di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

1.2. in particolare, il ricorrente lamenta che la Corte non abbia acquisito informazioni onde appurare se, il Senegal, nella regione di provenienza del Casamance, fosse teatro di conflitto interno a seguito di scontri tra forze governative e ribelli, con una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata;

1.3. la censura va disattesa in quanto la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sfavorevole alla tesi del ricorrente affermando che le ragioni della migrazione andavano ricercate all’interno di dissidi familiari ed in motivi economici, aggiungendo che tali ragioni esulavano dal quadro della protezione richiesta, affermazioni che non sono state direttamente contestate dal ricorrente;

1.4. a tale stregua, i richiami giurisprudenziali e dottrinali, riferiti alle necessità di valutazione individuale delle condizioni personali del richiedente alla luce delle condizioni generali del Paese d’origine, ed al difetto di cooperazione istruttoria dell’Ufficio, sono in concreto irrilevanti;

1.5. questa Corte, inoltre, ha già chiarito quali sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in particolare comma 5;

1.6. in primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, perchè, anzi, l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 5), di conseguenza, solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069);

1.7. per converso, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in quanto la domanda di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197);

1.8. una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del Giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, poichè è evidente che, mentre il Giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato art. 3, comma 5;

1.9. nel caso in esame va rilevato che i riferimenti alla situazione sociopolitica della regione del Senagal di provenienza (Casamance) compiuti dal ricorrente sono stati inammissibilmente prospettati per la prima volta, come si evince sia dalla sentenza qui impugnata che dal ricorso per cassazione, in sede di legittimità e non nel giudizio di primo grado o di appello, dove il richiedente protezione aveva invece richiamato esclusivamente una vicenda del tutto personale senza alcun collegamento con la complessiva situazione socio-politica del paese (dissidi familiari che lo avevano privato di un alloggio o di “alcun altro luogo dove stare”, trasferimento in Libia per poi raggiungere l’Italia, timore di “fare ritorno in patria” avendo dichiarato il ricorrente di non avere possibilità di sopravvivenza economiche – “non avrei dove andare ed avrei una vita molto difficile”);

1.10. deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale una vicenda totalmente personale, riguardo alla quale, evidentemente, non v’era alcun dovere di cooperazione istruttoria;

1.11. quanto alle censure circa il mancato riconoscimento della protezione internazionale nonostante il ricorrente provenisse dalla Libia, paese in cui si era trattenuto prima di trasferirsi in Italia, la circostanza che il richiedente sia stato costretto a fuggire dalla Libia, Paese di transito, a causa di una situazione di grave violazione dei diritti umani, non integra, di per sè, gli estremi dei seri motivi di carattere umanitario di cui all’art. 5, comma 6 T.U. Imm., i quali devono invece trovare radice in gravi violazioni dei diritti umani, cui il richiedente sarebbe esposto nell’ipotesi alternativa all’accoglimento della domanda di protezione, costituita dal rimpatrio, ossia dal rientro nel paese di origine (e non in un paese di transito) (cfr. Cass. n. 12357/2018 in motiv.);

2. il ricorso va in conclusione rigettato;

3. le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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