Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18429 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18429 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

Cron.) 242,9
E“– /f/‘ C
Rep.

sul ricorso 28801-2012 proposto da:
CARLI

MAURIZIO

(c.f.

CRLMRZ60A03A944Y),Ud. 29/05/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, Via CICERONE 49, pu
presso l’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e

Data pubblicazione: 01/08/2013

difeso dall’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente

2013
943

contro

COMUNE DI CATTOLICA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

1

PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BERTI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 1623/2012 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/05/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUFFRIDA
ROBERTO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

GENNARI SILVIA;

2

Svolgimento del processo
Carli Maurizio presentava appello, con ricorso ex art.702
quater c.p.c., contro l’ordinanza del Tribunale di Rimini
del 15-17 maggio 2012, di reiezione del ricorso avverso la
delibera consiliare del Comune di Cattolica, con la quale

il Carli era stato dichiarato decaduto dalla carica di
consigliere comunale ai sensi dell’art.63, 1 ° comma n.4 del
d.lgs. 267/2000, per avere una lite pendente con lo stesso
Comune.
Al gravame resisteva il Comune, mentre non si costituiva
Gennari Silvia.
2012

La Corte d’appello, con sentenza 9-21 novembre(–ha
dichiarato inammissibile l’appello, per tardività del
gravame, compensando le spese.
Premessa l’applicabilità delle previsioni di cui all’art.22
del d.lgs.150/2011, attesa la data di deposito del ricorso
al 9 dicembre 2011, la Corte territoriale ha rilevato che
le controversie in materia di eleggibilità, decadenza,
incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e
regionali seguono il rito sommario di cognizione; che
l’art.702 quater c.p.c., relativo all’appello contro le
ordinanze emesse nel procedimento di cognizione sommaria,
non prevede uno specifico rito per l’impugnazione, da cui
l’applicabilità del rito ordinario, di cui agli artt.339 e
ss. c.p.c..; che se si eccettua il caso di cui al 7 0 comma

3

dell’art.22

cit.,

la

proposizione

dell’appello

va

assoggettata alla disciplina dell’art. 702 quater, che
, prevede il termine di gg.30 non solo dalla notificazione
del provvedimento impugnato, ma anche dalla comunicazione,
se anteriore, né può invocarsi la diversa disciplina

dell’art. 739 c.p.c., né fare riferimento al diverso dies a
quo dell’art.22, 9 0 comma d.lgs. 150/2011.
Ciò posto, la Corte territoriale, stante la proposizione
dell’appello erroneamente con ricorso, ha ritenuto di
dovere considerare, ai fini della tempestività del gravame,
non la data di deposito, ma la data di notifica del ricorso
e decreto, ed ha pertanto concluso per la tardività
dell’appello, atteso che, a fronte della comunicazione
dell’ordinanza appellata del 21/5/2012, il ricorso in
appello era stato notificato il 30 luglio- 1 0 agosto 2012,
e quindi ben oltre il termine perentorio di gg.30 di cui
all’art.702 quater.
Avverso detta pronuncia ricorre il Carli,sulla base di un
unico motivo, sviluppando, nel resto, nel merito, le
proprie argomentazioni.
Si difende solo il Comune con controricorso.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente
denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione
dell’art.6 del d.l. 74/2012, convertito nella 1.122/2012,
4

assumendo l’applicazione nel caso della sospensione dei
termini sino al 31 dicembre 2012, a seguito del sisma che
ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2012, atteso che il
precedente difensore della parte, avv. Giuseppe Tallarico,
risiede a Bologna dal 2007; dall’applicazione di detta

sospensione, conseguirebbe, in tesi, l’ammissibilità
dell’appello.
2.1.- Il motivo è inammissibile.
A riguardo, ancora prima di esaminare nel merito la
censura, va in via preliminare rilevata la novità della
questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, e

quindi l’inammissibilità della stessa.
Ed infatti, il Carli ha fatto valere solo in questo grado
di giudizio la questione della sospensione dei termini ex
art.6 d.l. 74/2012, convertito nella 1. 122/2012, pur
attenendo la dedotta sospensione proprio al termine per
proporre l’appello, per cui la questione avrebbe dovuto
essere proposta avanti alla Corte territoriale, al fine di
ritenere sussistente il diritto della parte alla
sospensione del termine per proporre l’appello.
Il Carli, pertanto, avrebbe dovuto invocare e far valere il
diritto alla sospensione del termine per l’appello avanti
alla Corte territoriale, essendosi in tale fase, in tesi,
realizzati i presupposti per il sorgere del diritto alla

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sospensione, da cui, sempre in tesi, la tempestività
dell’impugnazione.
L’inammissibilità dell’unico motivo di censura preclude
ogni valutazione nel merito.

dispositivo, a favore del Comune di Cattolica, seguono la
soccombenza; nulla spese quanto al rapporto processuale con
la Gennari, non costituita.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per
compenso in euro 3000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, a
favore del Comune di Cattolica; oltre access ri di legge.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 201
Il P

Le spese del presente giudizio, liquidate come in

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