Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18428 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7969/2012 R.G. proposto da:

Aquavision di R.E. & C. Snc, rappresentata e difesa

dal Prof. Avv. Lucia Calvosa e dall’Avv. Giulio Maria De Gregorio,

con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Rabirio, n.

1, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sez. staccata di Livorno, n. 136/14/11, depositata il 27

settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria degli Avv.ti Lucia Calvosa e Giulio Maria De

Gregorio che insistono per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la società Aquavision di R.E. & C. Snc ricorre avverso la decisione emessa dalla CTR della Toscana assumendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge per mancato riconoscimento dell’esenzione Iva per attività di trasporto marittimo (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, punto 14), per la disconosciuta non imponibilità per la fornitura di materiali per dotazioni di bordo (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis, comma 1), per errata mancata contabilizzazione di ricavi, determinante la rettifica della perdita d’impresa per un importo inferiore a quello dichiarato, nonchè censurando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

– il motivo è inammissibile per una pluralità di profili, atteso, da un lato, il cumulo dei profili dedotti, tanto più rilevante nella specie poichè le diverse prospettazioni – il vizio di falsa applicazione della legge (che si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico) e il vizio per insufficienza e incongruità della motivazione (che comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante) sono in stretto rapporto di correlazione nello svolgimento del motivo, contestando il ricorrente, al contempo, l’erronea applicazione della norma, gli elementi di fatto considerati e l’irragionevolezza della conclusione cui è giunta la CTR, e, dall’altro, con specifico riguardo al dedotto vizio motivazionale, la doglianza, più che criticare il percorso logico argomentativo della decisione, mira in realtà – in totale carenza di autosufficienza attesa l’omessa riproduzione dei documenti asseritamente posti a fondamento delle contestazioni – a fornire una ricostruzione e interpretazione dei fatti e delle risultanze valutate dal giudice di merito (con rilievi che attingono agli elementi probatori acquisiti al giudizio e valutati dal giudice ovvero introducono nuovi elementi di fatto) contrapposta o alternativa a quella di quest’ultimo, in vista di una revisione di fatto ed una nuova e non consentita autonoma valutazione da parte della Corte;

– il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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