Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18428 del 12/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18428 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: FASANO ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 22321-2011 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA
CAVALIER
D’ARPINO
dell’avvocato
rappresentata
ENRICO
e
8,
presso
lo
BALDELLI,
FRONTICELLI
difesa
studio
dall’avvocato
FABRIZIO
SANCHIONI;
– ricorrente contro
2018
COMUNE DI FORMIA;
– intimato –
1795
nonchè contro
COGEI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende;
Data pubblicazione: 12/07/2018
- resistente con atto di costituzione avverso
la
sentenzà
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
n.
di LATINA,
460/2011
della
depositata
il
19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
MARIA FASANO.
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
R.G. 22321-11
RITENUTO CHE:
cartelle di pagamento relative ad ICI, anni di imposta 2000, 2001,
2002, 2003, che accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione
di errata iscrizione a ruolo da parte del Comune di Formia, in quanto
effettuata in violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992,
condannando le parti, in solido, alle spese del giudizio. Equitalia Sud
spiegava appello innanzi alla CTR del Lazio, in relazione alla
condanna alle spese di lite poste a carico dell’Agente della
riscossione, mentre l’ente locale proponeva appello incidentale,
lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La
CTR rigettava entrambi gli appelli, mentre ravvisava giusti motivi,
consistenti in apprezzabili e comprensibili ragioni di difesa, per
compensare integralmente, per entrambi i gradi di giudizio, le spese
tra le parti. Equitalia Sud ricorre per la cassazione della sentenza,
svolgendo tre motivi. La società Cogei s.r.l. si è costituita con
controricorso. Il Comune di Formia non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 4 del d.lgs.
n. 46 del 1999, dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1,
comma 1, del Decreto Interministeriale del 3.9.1999, n. 321, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che all’Agente
della riscossione è demandata solo la fase della riscossione mentre
la fase impositiva è curata esclusivamente dall’ente impositore, che
è completamente estraneo alla formazione del ruolo, con la
conseguenza che la CTR avrebbe erroneamente respinto il ricorso in
La società Cogei S.r.l. impugnava, innanzi alla CTP di Latina, quattro
appello dell’Agente della riscossione confermando la condanna di
quest’ultimo alle spese, in violazione delle norme sopra indicate.
1.1. Il motivo è infondato.
Va premesso come: “In tema di spese processuali, il sindacato della
Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere
discrezionale del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità
di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca che in quella di concorso con altri giusti motivi” (Cass. n.
24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. 15317 del 2013).
Nella specie, comunque, la censura non coglie la “ratio decidendi ”
della sentenza impugnata, ma indugia sulla circostanza
dell’estraneità dell’Agente della riscossione alla formazione del ruolo
dell’ente impositore, denunciando che erroneamente la CTR avrebbe
disposto la condanna alle spese, mentre dalla piana lettura della
decisione impugnata si rileva che i giudici di appello hanno disposto
non la condanna alla spese della società ricorrente ma, ravvisando
giusti motivi “consistenti in apprezzabili e comprensibili ragioni di
difesa”, la compensazione integrale, per entrambi i gradi di giudizio,
delle spese tra le parti, anche in ragione della parziale reciproca
soccombenza.
1.2.Nella specie, inoltre, non è apprezzabile il vizio denunziato,
atteso che il giudice di appello ha illustrato, seppure sinteticamente,
“i giusti motivi” per i quali ha ritenuto di respingere l’appello proposto
da Equitalia (nonché quello dell’ente impositore) e, quindi,
provvedere alla compensazione delle spese di lite, esplicitamente
indicandoli nella motivazione della sentenza impugnata, in
conformità all’art. 92, secondo comma, c.p.c. (trattasi di un giudizio
instaurato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 69 del
2
quale le stesse non possono essere poste a carico della parte
2009) (Cass. n. 11284 del 2015; Cass. n. 13460 del 2012), sul
presupposto implicito della sussistenza della legittimazione
dell’Agente della riscossione, nella specie ravvisabile, dovendosi
rilevare che quest’ultimo, per non subire le conseguenze della lite,
avrebbe avuto la facoltà di rivalersi sull’ente impositore (v. in tema
di litisconsorzio, Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n. 1532 del 2012).
cui consegue l’inammissibilità delle restanti censure – con le quali si
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denuncia V ontraddittorietà tra i motivi della sentenza ed
dispositivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e
insufficiente motivazione, per carenza di motivazione sulla mancanza
di legittimità passiva dell’Agente della riscossione e sulla estraneità
dello stesso alla formazione del ruolo- atteso che: “Qualora la
decisione di merito si fondi su più ragioni, tra loro distinte ed
autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e
giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle
“rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di
interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte
oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero
comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla
cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 2108 del 2012).
3.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la
soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore della
parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese di lite a favore della parte costituita, che liquida
in euro 500,00, per compensi, oltre spese forfetarie e a cessori di
legge. Così deciso, in Rom , il 18 maggio 2018.
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2.In ragione di siffatti rilievi va rigettato il primo motivo di ricorso,