Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18428 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. I, 08/09/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 08/09/2011), n.18428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11665/2005 proposto da:

FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A.

(C.F. (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

18, presso l’avvocato MAGRI’ Ennio, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CATAUDELLA ANTONINO, DI FALCO SANDRO, giusta

procura speciale per Notaio Dott. ENRICO PARENTI di ROMA – Rep. n.

85352 dell’11.2.05;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1020/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DE VITO PISCITELLI ALESSANDRO,

per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30 marzo 1996 al Funzionario delegato dal CIPE ai sensi della L. n. 219 del 1981 la Infratecna in liquidazione ha deferito agli arbitri la controversia insorta in relazione all’esecuzione dei lavori per la realizzazione dello svincolo del (OMISSIS) della Tangenziale di (OMISSIS) provvedendo contestualmente alla nomina del proprio arbitro. Con Delib. 12 aprile 1996 il Comune di Napoli, succeduto al Funzionario CIPE per effetto del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, convertito in L. n. 341 del 1995, ha proceduto alla nomina del proprio arbitro.

Con lodo deliberato il 14 luglio 1997 e reso esecutivo il 7 agosto successivo, sono state parzialmente accolte le domande proposte dalla Nuova Mecfond, succeduta alla Infratecna, con conseguente condanna al pagamento, a vario titolo, di somme di denaro nei confronti del Funzionario CIPE che ha proposto impugnazione per nullità del lodo con atto di citazione del 12 ottobre 1998 notificato alla Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi s.p.a. – succeduta alla Nuova Mecfond.

Con sentenza del 22 marzo 2004 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato la nullità del lodo.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha innanzi tutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione di nullità per difetto di legittimazione del Funzionario CIPE, sia perchè comunque lo stesso era destinatario della condanna, sia perchè il trasferimento al Comune di Napoli delle opere di cui alle convenzioni adottate ai sensi della L. n. 219 del 1981, disposta con il D.L. n. 244 del 1995, art. 22, convertito in L. n. 341 del 1995, aveva dato luogo a un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso inquadrabile nella previsione dell’art. 111 c.p.c., con conseguente prosecuzione del procedimento fra le parti originarie.

E’ stata inoltre dichiarata l’inesistenza del lodo perchè deliberato da un collegio del quale faceva parte un arbitro nominato dal Comune di Napoli, succeduto al Funzionario CIPE, destinatario dell’atto di accesso all’arbitrato, a far data dal 31 marzo 1996 e cioè il giorno successivo a quello in cui si era verificata la pendenza del processo arbitrale, a seguito della notifica del predetto atto di accesso e di nomina del proprio arbitro da parte della Infratecna. Poichè la designazione dell’arbitro sarebbe attività di natura processuale spettante alle parti individuate al momento dell’inizio del procedimento, in difetto di esercizio della facoltà di intervento ad opera del successore, la nomina da parte del Comune di Napoli sarebbe inesistente con conseguente inesistenza del lodo e, pertanto, con preclusione del potere rescissorio da parte della corte adita, esercitabile solo in caso di dichiarazione di nullità. Ha aggiunto la corte territoriale che la nomina da parte del Comune non poteva neppure ritenersi ratificata dall’amministrazione statale la quale, invece, aveva specificamente dedotto l’irregolare costituzione del collegio arbitrale.

Ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria la Fintecna. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 810 c.p.c., comma 1, art. 829 c.p.c., comma 1, n. 2, artt. 111 e 105 c.p.c. e del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, convertito in L. n. 341 del 1995, nonchè degli artt. 24 e 102 Cost., richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto di nomina degli arbitri ha natura sostanziale e non processuale, sostiene che nella specie bene il Comune di Napoli, succeduto al Funzionario CIPE nei rapporti giuridici relativi alle opere di cui è causa, aveva proceduto alla nomina dell’arbitro, non avendo più il predetto Funzionario il potere negoziale in relazione al rapporto controverso.

Peraltro, data la natura privatistica del giudizio arbitrale riformato con la L. n. 25 del 1994, non poteva farsi applicazione del disposto dell’art. 111 c.p.c., che presuppone la scissione tra rapporto sostanziale e rapporto processuale.

Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 100, 105, 111, 827, 828 e 829 c.p.c., la ricorrente censura il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Funzionario CIPE, sostenendo che, per l’inapplicabilità dell’art. 111 c.p.c., al giudizio arbitrale, in conseguenza della natura negoziale e non processuale dell’arbitrato stesso, la legittimazione ad impugnare spettava al Comune, sul quale ricadevano gli effetti pregiudizievoli derivanti dal lodo, e non al funzionario CIPE. I motivi, che debbono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Come esattamente rileva la società ricorrente, è orientamento pacifico (Cass. n. 3129/ 2002, 3389/2001, 2490/2001, 15134/2000), che la nomina dell’arbitro è atto di natura negoziale (suscettibile, se compiuto dal rappresentante senza poteri di ratifica da parte dell’interessato titolare del rapporto controverso) e non di natura processuale, cosi come, altrettanto pacificamente (dopo l’intervento delle sezioni unite n. 527 del 2000) si ritiene che nell’ambito negoziale si collochi l’intero istituto dell’arbitrato rituale.

Pertanto, correttamente, la nomina dell’arbitro è stata effettuata dal Comune di Napoli al quale per effetto del D.L. n. 244 del 1995, art. 22, convertito in L. n. 341 del 1995, le opere e le convenzioni adottate ai sensi della L. n. 219 del 1981 sono state trasferite.

Nè, per la natura negoziale dell’arbitrato, anche rituale, poteva trovare applicazione la regola stabilita dall’art. 111 c.p.c., che prevede, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.

2. Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo con i quali, in via subordinata, la ricorrente, deducendo, rispettivamente, la violazione degli artt. 111, 157 e art. 829, comma 1, n. 2 e violazione e falsa applicazione degli artt. 810, 829 e 830 c.p.c., criticando la sentenza impugnata per non aver considerato che alla dichiarata nullità della nomina dell’arbitro aveva dato causa il Funzionario CIPI, che aveva trasmesso al Comune l’atto di accesso agli arbitri e di invito a nominare il proprio arbitro, essendo irrilevante che nel giudizio arbitrale la difesa erariale avesse poi eccepito l’irregolare costituzione del collegio e censurando la qualificazione del vizio rilevato come inesistenza.

La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e: rinvia alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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