Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18428 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati CARAVAGGIO DOMENICO, DANIELE MEREU, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE, in persona del Prefetto pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositato il

11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- N.T. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – contro il decreto in data 11.6.2008 con il quale il Giudice di pace di Torino ha rigettato il suo ricorso tardivo (perchè presentato il 14.5.2008) avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine il 29.7.2007, tradotto in lingua rumena, quindi conosciuta alla ricorrente, cittadina moldava, dal momento che il moldavo “è il nome ufficialmente dato alla lingua rumena in Moldavia”.

Resiste con controricorso la Prefettura intimata.

2.- Con l’unico motivo di impugnazione formulato la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in relazione al mancato accoglimento del motivo di opposizione concernente la mancata traduzione del decreto di espulsione.

Il ricorso è infondato.

Invero, il giudice del merito ha evidenziato che il moldavo “è il nome ufficialmente dato alla lingua rumena in Moldavia” e la stessa legge vigente in Moldavia conferma l’identità dei due idiomi.

Il giudice del merito, poi, ha tratto conferma di ciò dalla circostanza che il passaporto della ricorrente è “redatto in lingua rumena/moldava”.

Va ricordato, in proposito, che ogni irregolarità nelle forme della comunicazione viene a essere sanata dalla piena comprensione del testo in originale accertata in fatto dal giudice del merito, anche avvalendosi di presunzioni, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 274/2006, in relazione alla comprensione dell’italiano). Peraltro – come è stato esattamente sottolineato dal P.G. nel corso della discussione – la traduzione in lingua rumena ha integrato il precetto della traduzione nella lingua conosciuta dall’espellendo una volta accertato in fatto, come nella specie, che detto idioma è lingua “ufficiale” del Paese di appartenenza (cfr. in tal senso Sez. 1^, 19430/2007).

Nella, concreta fattispecie l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito – adeguatamente giustificato – non risulta ritualmente censurato, essendo stata dedotta soltanto una violazione di legge.

Correttamente, pertanto, il ricorso contro il decreto di espulsione è stato ritenuto inammissibile perchè proposto tardivamente.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 900,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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