Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18428 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35664/2018 proposto da:

O.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Almiento Antonio,

giusta procura alle liti allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 da Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2644/2018 depositato il 29-10-2018 e comunicato a mezzo pec l’8-11-2018 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso di O.V., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere di religione cristiana e di essere fuggito dalla Nigeria perchè minacciato dai familiari della sua fidanzata, di religione musulmana, rimasta incinta e deceduta a seguito di procurato aborto. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Nullità del decreto e/o del procedimento, per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame del ricorrente; 2. Nullità del decreto o del procedimento, per la violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente di questa S.C. (Cass. sez. un. 27310/2008), al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e alla dir. 2004/83/ce, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in ambedue i casi rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Omessa, erronea e/o insufficiente valutazione situazione epidemica (febbre di lassa); 3. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine); 4. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, art. 10 Cost. e art. 3 Cedu, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi); 5. violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 della Cedu, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della sua mancata audizione personale, è infondato.

2.1. Il Tribunale, dando atto della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in assenza di disponibilità della videoregistrazione del colloquio nella fase amministrativa, ha ritenuto, con adeguata motivazione, non necessaria l’audizione del richiedente, rilevato che la difesa non aveva introdotto ulteriori temi d’indagine e si era limitata a richiamare la vicenda personale già narrata alla Commissione Territoriale, senza segnalare carenze specifiche nella ricostruzione dei fatti avvenuta in sede amministrativa. Il Tribunale si è, pertanto, attenuto ai principi di diritto affermati da questa Corte (Cass. n. 17717/2018, richiamata nel provvedimento impugnato) e il ricorrente, invocando a sostegno della censura la medesima sentenza di questa Corte appena citata, ne riporta solo parzialmente il contenuto e neppure allega, a confutazione di quanto chiaramente affermato nel provvedimento impugnato, quali decisive chiarificazioni, nel caso concreto, avrebbero potuto essere fornite nel corso dell’audizione personale.

3. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale e la valutazione sulla situazione del Paese di origine ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

3.1. Il ricorrente, nel richiamare il principio dell’onere probatorio attenuato previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, si duole del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del Tribunale sulle condizioni di pericolo esistenti nel Sud della Nigeria, connesse sia alla violenza diffusa, sia all’epidemia da Febbre di Lassa. Deduce, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e la normativa di riferimento, che il suo racconto erroneamente era stato ritenuto inattendibile, senza tenere conto della realtà sociale accettata nel suo Paese, affermando che, in ogni caso, ossia anche indipendentemente dalla sua vicenda personale, aveva diritto alla protezione sussidiaria per il solo fatto di provenire dalla Nigeria e dall’Edo State, a causa della situazione di violenza indiscriminata ivi esistente. Adduce che in Nigeria sono gravissime le violazioni dei diritti umani, stanti i casi di arresti, torture, sevizie, sparizioni improvvise, come risulta dalle fonti di conoscenza che richiama. Dopo aver richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, deduce che il Tribunale ha minimizzato la situazione sanitaria conseguita all’epidemia da Febbre di Lassa, non utilizzando i poteri ufficiosi per verificare la situazione effettiva, come risultante dalle fonti che richiama.

3.2. Le censure relative al giudizio di non credibilità sono inammissibili in quanto neppure si confrontano con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato. I Giudici di merito hanno rimarcato in dettaglio vari profili di incoerenza, contraddittorietà e genericità dei fatti narrati (pag. n. 8 del decreto impugnato), facendo corretta applicazione dei parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). Il ricorrente si limita, solo e genericamente, a sostenere che il Tribunale non abbia considerato la “realtà sociale accettata nel suo Paese”.

3.3. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. Ne consegue l’infondatezza delle doglianze espresse in relazione al dovere di cooperazione istruttoria nella ricostruzione della vicenda personale.

3.4. Quanto alla protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente integra un apprezzamento di fatto, sindacabile solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 30105/2018). Nella specie, il Tribunale ha esaminato e descritto ampiamente la situazione della Nigeria, con indicazione delle fonti di conoscenza, affermando che nell’Edo State, da cui proviene il ricorrente, non risultavano le criticità riferibili ad altre zone. Le deduzioni svolte al riguardo in ricorso, oltre ad essere del tutto generiche, sono inammissibilmente dirette ad una ricostruzione fattuale difforme da quella motivatamente effettuata dai Giudici di merito.

Le medesime considerazioni devono esprimersi in ordine alle censure sulla situazione sanitaria relativa all’epidemia da Febbre di Lassa, compiutamente esaminata dal Tribunale, che ha concluso affermando, motivatamente e con indicazione delle fonti di conoscenza, che “il sistema sanitario nigeriano si è già efficacemente organizzato per contrastare e limitare i contagi” (pag. n. 14 decreto impugnato).

4. Con i motivi quarto e quinto il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria. Deduce che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, in applicazione del principio di diritto internazionale del “non refoulement” stabiliscono che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, in linea con i principi espressi nel richiamato art. 10 Cost.. Rileva che nel caso in esame risulta evidente la sussistenza dei presupposti di applicazione delle suddette norme, essendo notoria la situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani del suo Paese. Si duole della motivazione, erronea, insufficiente e contraddittoria del decreto impugnato, richiama la normativa di riferimento e la sentenza n. 4455/2018 di questa Corte, lamentando la mancata comparazione tra la situazione oggettiva del Paese di origine e quella in cui verrebbe a trovarsi in Italia, nonchè affermando che

la mancata integrazione professionale e sociale nel territorio italiano, ritenuta nella specie insufficiente dal Tribunale, non può costituire fattore di per sè ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

5. Le doglianze riferite al diniego della protezione umanitaria sono inammissibili.

Occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, non è minimamente specificata in ricorso quale sia la condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, che è stata esclusa con motivazione adeguata dal Tribunale (pag. n. 14 decreto impugnato), rispetto alla quale, ancora una volta, il ricorrente non si confronta. Le deduzioni svolte in ricorso, limitate al richiamo della normativa di riferimento e della giurisprudenza di questa Corte, sono del tutto generiche. Il ricorrente neppure indica elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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