Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18427 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6428/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.L., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Cesare Glendi

e dall’Avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo,

in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, giusta procura speciale

notarile;

– controricorrente –

Averso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna sez. staccata di Sassari, n. 179/08/11, depositata il 14

ottobre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

-l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso la decisione emessa dalla CTR della Sardegna, denunciando, con il primo, la violazione dell’art. 109, comma 2, e art. 92, comma 1 tuir, non potendosi indicare come ricavi gli acconti versati per il 2004 di vendite immobiliare concluse nel 2005 ma solo come incremento delle rimanenze finali, da porre in correlazione con le rimanenze iniziali, nonchè censurando il difetto di motivazione quanto alla ripartizione dei costi, mentre con il secondo censura nuovamente la sentenza per illogicità e carenza di motivazione per aver attribuito valore probatorio alla relazione peritale di parte;

– il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile: la CTR ha correttamente inserito gli importi in giudizio, nel meccanismo valutativo predisposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 1, ponendoli in aumento alle rimanenze finali e quindi contrapponendoli alle rimanenze iniziali (costituite dalle rimanenze finali dell’anno precedente. per una fattispecie analoga Cass. n. 4393 del 2008, che ha autonomamente accertato ritenendo la loro “incompleta individuazione e valutazione” da parte dell’Ufficio che “non ha tenuto conto di tutte le componenti che concorrono a determinare in maniera reale ed il valore delle stesse”, così argomentatamente concludendo che l’operazione non portava ad un reddito per il 2004;

– tali argomentazioni, inoltre, sono state solo anapoditticamente contestate dall’Amministrazione ricorrente in quanto del tutto carenti di autosufficienza, non avendo essa riprodotto alcun atto (neppure l’avviso di accertamento) sì da consentirne l’esame da parte della Suprema Corte;

– pure il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo l’Ufficio riprodotto neppure il contenuto della contestata relazione tecnica;

– il ricorso va pertanto respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di questo giudizio, che liquida in euro 5.500,00, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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