Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18427 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18427 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 9280-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SPA EURIZON VITA, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
1792

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 17/02/2011;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ricorso.

GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

Rilevato che:
§ 1.

La società Eurizon Vita s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento del

29.05.2007 con cui l’amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione
dell’anno 2003 relativamente all’Iva e all’Irap, sul

presupposto che le

operazioni relative ai contratti di collaborazione e coassicurazione stipulati
con la società Poste vita erano sussumibili nella categoria dei contratti di

metteva a disposizione la sua rete di uffici postali per incrementare il ramo
assicurativo, mentre la società Sanpaolo Vita metteva a disposizione
l’esperienza del proprio personale. Sulla scorta di detti accordi, tutti i nuovi
rapporti assicurativi stipulati da Poste vita erano condivisi in coassicurazione
con la società Sanpoalo, alla quale la prima doveva versare un corrispettivo
nelle ipotesi in cui si fosse avvalsa della facoltà prevista dal contratto di
rinunciare alla coassicurazione; la società Sanpaolo, dal canto suo, doveva
corrispondere i compensi per lo svolginnentyie-14,3-impresa delegata.
La società contribuente impugnava anche l’avviso di irrtgazione delle ,’
sanzioni di riscossione per omesso versamento Iva, in cui riproduceva i motivi
del primo ricorso.
La CTP di Torino accoglieva entrambi i ricorsi con sentenza che veniva
appellateall’Ufficio.
La C.T.R. di Torino respingeva il gravame confermando la pronuncia di
prime cure.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorre per cassazione l’Agenzia
delle Entrate svolgendo due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente, illustrando le argomentazioni a
sostegno della proprio tesi anche con memoria difensiva.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
§ 2.

Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,

n. 3 si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3,12, c. 1, 10 c.
1,nn2 e 9 d.p.r. 633/72 parte B) lett. e; della direttiva 77/388/CEE, dell’art.
1325 c. 2 c.c., censurando la motivazione impugnata sul rilievo che i giudici di

assicurazione e riassicurazione; in virtùd i detti contratti la società Poste Vita

appello avrebbero violato le norme indicate in rubrica, valorizzando il
collegamento tra contratto di coassicurazione e quello di collaborazione, che,
ad avviso dell’ufficio, risultava irrilevante rispetto all’accertamento della
natura delle operazioni imponibili di cessioni di beni e prestazioni di servizi ex
artt. 1,2,3 dpr 633/72, dovendosi le operazioni imponibili individuare sulla
scorta dell’oggetto specifico e del contenuto economico. Tra esse, l’ufficio

alla società Poste Vita, atteso che quest’ultima ha messo a disposizione della
contraente gli sportelli, dall’altra la società resistente ha messo a disposizione
la propria esperienza assicurativa per la gestione del portafoglio, prestazioni
compensate da Poste Vita con una quota di coassicurazione nei nuovi contratti
da stipulare.
Tali prestazioni,

da considerarsi autonome rispetto al contratto di

coassicurazione, sarebbero

assoggettabili ad IVA, in quantò

estranee

all’assunzione del rischio dell’assicurato da parte dell’assicuratore,
riguardando invece l’organizzazione congiunta di più assicuratori per
l’ampliamento del mercato.
In particolare, l’amministrazione finanziaria critica la sentenza impugnata
nella parte in cui non ha considerato che le prestazioni rese da Poste Vita,
benchè accessorie a quelle di coassicurazione, erano rese in favore di
soggetto diverso dai terzi assicurati, cui erano destinate le prestazioni
principali.
Contesta, infine, che il rapporto tra Poste Vita e Sanpaolo Vita fosse
inquadrabile in un rapporto di mandato, mediazione, o intermediazione in
assicurazione, escluse dalla Corte di giustizia dalle operazioni imponibili, in
quanto rapportsì tra gli enti indicati non sarebbero riducibili ai rapporti di
mandato cui fa riferimento la Corte di giustizia, con esclusione della
estensione del predetto principio a detta fattispecie.
§.3 Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’infrapetizione ovvero violazione dell’art.
36 c. 2 n. 4 d.lgs 1992/546 ex art. 360 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza
impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle riprese a tassazione dei
2

individua le prestazione che la società Sanpaolo Vita avrebbe dovuto rendere

compensi ( commissioni di rinuncia) che il contratto di collaborazione
riconosceva a Sanpaolo Vita, nel caso ritenesse di non avvalersi della quota di
coassicurazione e le commissioni di delega che la contribuente fatturava a
/
Poste Vita e ad altre società per la prestazione di servizi di delegataria
nell’ambito dei predetti contratti di coassicurazione.
In particolare, censura la pronuncia per aver “indistintamente” unificato

tcollaborazionel.. codlst;, c ,,L,QA,z (),,A
§.4 Il primo motivo è fondato, nei limiti che seguono.
Sul punto, l’articolo 1911 del codice civile, prevede espressamente che:
“qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle
stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun
assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in
proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da
tutti gli assicuratori”. Quindi, il predetto schema negoziale viene generalmente
utilizzato dai vari operatori economici quando il rischio assicurato ha un valore
economico molto elevato e, per tale motivo, si rende necessario
compartecipare al rischio dell’eventuale risarcimento del danno. In tale
ambito, con la clausola di delega, viene affidato ad un solo soggetto il
compimento – nell’interesse anche delle altre compagnie di assicurazione – di
una serie di prestazioni di servizio riconducibili all’intero rapporto assicurativo.
In buona sostanza, il soggetto delegato potrà svolgere una serie di atti di
interesse comune quali ad esempio riscuotere i premi, mantenere i contatti
con il cliente, gestire i flussi comunicativi, provvedere alla liquidazione del
sinistro ed al pagamento dell’indennizzo previsto contrattualmente. Tali
prestazioni vengono remunerate con il versamento di un compenso
denominato “commissione di delega”, per il quale si pone il problema di
individuare il corretto trattamento fiscale ai fini IVA.
Nel caso in esame, la controversia verte non solo sulle commissioni di
delega e di rinuncia, ma altresì sul cd margine di caricamento lordo, vale a
dire sulla quota di premio corrisposta dall’assicurato e non reinvestita, che
costituisce il margine lordo per la compagnia riconosciuta da Poste Vita in
3

tutti i motivi di appello ritenendo le prestazioni correlate al contratto di

esecuzione del contratto di coassicurazione, destinata a remunerare gli
intermediari, le spese generali, gli azionisti.
Sia le predette commissioni che la differenza tra premi lordi e premi puri
sono state considerate dall’ufficio operazioni estranee al contratto di
assicurazione in quanto dirette a remunerare prestazioni diverse dalla
l
coassicurazione.

«Sono esenti dall’imposta: (…) le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio; (…) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), (…) ».
L’art. 135, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva del Consiglio 28 novembre
2006, n. 2006/112/CE – corrispondente all’art. 13, parte B, lett. a), della
Sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme – dispone (tra l’altro) che «Gli Stati membri esentano le
operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai
mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
La CGUE nella recente sentenza emessa in data 17.03.2016 nella causa
C- 40/15 ( Aspiro SA) ha innanzi tutto riaffermato che le esenzioni dall’IVA
vanno interpretate restrittivamente poiché derogano al principio generale
secondo il quale VIVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a
titolo oneroso da un soggetto passivo (v. sentenza BG2 Leasing, C-224/11,
EU:C:2013:15, punto 56), definendo le nozioni di «operazioni di
assicurazione» e di «prestazioni di servizi relative a dette operazioni,
effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», nel senso sotto
esplicato.
Peraltro, la stessa Corte di Lussemburgo, nel dare atto che le operazioni di
assicurazione sono caratterizzate dall’impegno dell’assicuratore, dietro
versamento del premio da parte dell’assicurato, di procurare a quest’ultimo, in
caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della
4

Tanto premesso, l’arti°, comma 1, n.2, del DPR n.633/1972 stabilisce

stipula del contratto, ha precisato che il sintagma «operazioni di
assicurazione» non comprende unicamente le operazioni effettuate dagli
assicuratori, essendo in linea di principio sufficientemente ampia da
comprendere (addirittura) la copertura assicurativa fornita da un soggetto
passivo che tale non sia direttamente (Corte giust. 25 febbraio 1999, causa C349/96, Card Protection Plan ltd), ma che, nell’ambito di un’assicurazione

prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato; ciò
a condizione, però, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del
servizio di assicurazione ed il soggetto i cui rischi sono coperti
dall’assicurazione, ossia l’assicurato (Corte giust. 20 novembre 2003, causa
C-8/01, Taksatorringen, punti 39-41).
La decisività, ai fini che ne occupano, dell’esistenza di un rapporto
contrattuale tra l’assicurato ed il soggetto che gli procuri (anche
indirettamente) la copertura del rischio, è dunque tale che, in mancanza,
nemmeno il “servizio di liquidazione di sinistri” – che pure costituisce
sicuramente una “componente essenziale dell’operazione di assicurazione”,
ove comprenda “la determinazione della responsabilità e dell’importo del
danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo
all’assicurato” – potrebbe configurare, specie se fornito all’assicuratore da un
terzo che non sia (a sua volta) assicuratore, un’operazione di assicurazione ai
sensi del menzionato articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva n.
2006/112/CE (conf., da ultimo, sent. Aspiro cit., punti 23-25).
§.5 Con la predetta pronuncia, la CGUE ha illustrato con dovizia gli
elementi in concreto necessari a qualificare delle prestazioni come “operazioni
di assicurazione” ovvero come “prestazioni accessorie di operazioni di
assicurazione”, elementi che appaiono di rilievo per la soluzione della
controversia in esame.
A) “Operazioni di assicurazione”
– le «operazioni di assicurazione» implicano, per loro natura, che esista un
rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il
soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (v.
5

collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura, avvalendosi delle

sentenza Taksatorringen, C-8/01, punti 40 e 41), anche se il novero può
essere esteso anche alla copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo
che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione
collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni
di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato;
B) «Prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai

In proposito la Corte osserva che le «prestazioni di servizi relative a
operazioni di assicurazione», costituiscono una nozione sufficientemente
ampia da ricomprendere diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione
di operazioni di assicurazione e, segnatamente, anche la liquidazione di
sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di tali operazioni.
Quanto al requisito che le prestazioni in questione debbano essere
«effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», la CGUE
sottolinea la necessità di esaminare in concreto il contenuto dell’attività di cui
trattasi, per determinare se la stessa rientri o meno nell’ambito di
applicazione dell’esenzione, a prescindere dal possesso o meno della qualifica
formale di mediatore o di intermediario di assicurazione.
Sotto altro profilo, anche ai fini della riconducibilità alla diversa ipotesi
delle «prestazioni di servizi relative a dette operazioni (di assicurazione),
effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», parimenti
contemplata nella lett. a) dell’art. 135, par. 1, direttiva IVA, la giurisprudenza
unionale ha chiarito che occorre esaminare in concreto il contenuto delle
attività svolte (Corte giust., sent. 3 marzo 2005, causa C-472/03,

Arthur

Andersen, punto 32; sent. 4 maggio 2006, -169/04, Abbey National plc, punto
66; sent. 3 aprile 2008, causa C-124/07, J.C.M. Beheer BV, punto 17), per
verificare se ricorrano, congiuntamente, le seguenti due condizioni: 1) che
l’attività del prestatore – quand’anche questi non abbia formalmente la
qualifica di mediatore o intermediario di assicurazione – sostanzialmente
ricomprenda aspetti essenziali della relativa funzione, come il ricercare i
potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore (v. sent.

Arthur

Andersen cit., punti 33 e 36); 2) che il prestatore sia in rapporto con
6

mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

l’assicuratore e con l’assicurato (v. sent.

Taksatorringen cit., punto 44),

quand’anche si tratti di un rapporto indiretto, come avviene se il prestatore è
un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario (v. sent. J.C.M. Beheer
cit., punto 29), in tal caso essendo necessario che il subappaltatore partecipi
alla conclusione dei contratti di assicurazione (v. sent. ult. cit., punti 9 e 18).
In altri termini, le condizioni in concreto richieste sono due I) «il

(sentenza Taksatorringen, C-8/01); II) tale rapporto può essere unicamente
indiretto, se il prestatore è un subappaltatore del mediatore o
dell’intermediario»; « la sua attività deve ricomprendere aspetti essenziali
della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali
clienti e metterli in relazione con l’assicuratore».
In tal modo sono escluse dal novero delle operazioni non imponibili quelle
operazioni di assicurazione che, pur contribuendo al contenuto essenziale
delle attività di una impresa di assicurazioni, non costituiscono operazioni di
assicurazione in quanto l’intermediario non intrattiene alcun rapporto
contrattuale con gli assicurati, poiché i contratti di assicurazione vengono
sottoscritti a nome di altra società.
La Corte di giustizia / dopo aver ribadito che «ciascuna prestazione di
servizio dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che
«la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non
dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del
sistema dell’IVA», ha affermato il principio in base al quale «si configura una
prestazione unica, in particolare/ nel caso in cui uno o più elementi devono
essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale,
mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione
accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina
tributaria della prestazione principale» e che «una prestazione dev’essere
considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non
costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle
migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (sentenza 22

7

prestatore dev’essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato

ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, Racc.
pag. 1-6229,punto 24)».
Ha quindi conclusivamente affermato la Corte (punto 44) che
«l’operazione consistente semplicemente nell’affidare il trattamento dei sinistri
a un terzo, senza che tale esternalizzazione sia legata al fatto di ricercare
potenziali clienti e metterli in relazione con l’impresa di assicurazione in vista

Questa Corte ha recepito integralmente i citati principi unionali nella
recente sentenza n. 22429 del 2016, in cui ha affermato il principio secondo
cui «in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2, del
d.P.R. n. 633 del 1972 per le “operazioni di assicurazione” si estende, in
considerazione della giurisprudenza comunitaria, alla pluralità di prestazioni
idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, a tal fine
occorrendo individuare gli elementi caratteristici dell’operazione per stabilire
se il soggetto passivo – anche quando il contratto sia stato concluso in
coassicurazione con una pluralità di imprese obbligate “pro quota” alla
copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia delegato dagli
altri alla gestione e all’esecuzione del rapporto assicurativo, con o senza
spendita del nome degli altri – fornisca all’assicurato, considerato come
consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più
prestazioni principali distinte, oppure un’unica prestazione, accompagnata, o
meno, da altre prestazioni accessorie, e sempre che il prestatore di servizi si
sia impegnato direttamente nei confronti dell’assicurato a garantirgli la
copertura del rischio, vincolandosi all’assicurato con un rapporto
contrattuale». La regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori,
mediante la cd. clausola di delega, e le concrete modalità di esecuzione dei
compiti delegati, con o senza la spendita del nome dei coassicuratori, non ha,
infatti, incidenza sulla nozione di “operazione di assicurazione”, così come
definita sul piano fiscale dalla normativa comunitaria e dalla elaborazione
giurisprudenziale della CGEU, che risulta radicata su due specifici elementi: la
idoneità delle diverse prestazioni o attività ad integrare il servizio assicurativo
sotto il profilo economico; l’esistenza di un vincolo contrattuale tra il
8

della conclusione di contratti di assicurazione, non è esente da IVA».

prestatore del servizio e l’assicurato, che ricorre nel rapporto con il
coassicuratore» (cfr. anche Cass.2017/23785; Cass.2017/21407; Cass.
2017/214; Cass. 2017/5885; 2016/22429).
I due requisiti, quello di carattere oggettivo, consistente nell’idoneità delle
diverse prestazioni o attività svolte dalla delegataria ad integrare il servizio
assicurativo sotto il profilo economico e quello di carattere soggettivo,

e l’assicurato, vincolo che ricorre nel rapporto con il coassicuratore, devono
simultaneamente concorrere per rendere applicabile il regime di esenzione
dall’IVA.
§.6 In particolare, questa Corte ha concluso per l’applicabilità dell’esenzione
alle somme in parola (comprensive dei riaddebiti operati dalla delegataria),
ogniqualvolta quest’ultima, nell’espletamento delle attività delegatele dalle
altre imprese coassicuratrici, si sia vincolata contrattualmente verso
l’assicurato, assumendo su di sé precise obbligazioni sotto il profilo della
garanzia della copertura del rischio. Ricorrendo tale ipotesi, le prestazioni
svolte dalla delegataria configurano ex se attività riconducibili alle operazioni
assicurative e, come tali, da trattare in regime di esenzione IVA. L’incombenza
in capo all’impresa delegataria di obbligazioni nei confronti dell’assicurato
rappresenta, peraltro, la circostanza tipica caratterizzante i contratti gestiti in
regime di coassicurazione, con il conseguente riconoscimento dell’esenzione
rispetto alle somme percepite in forza della c.d. clausola di delega.
La S.C., inoltre, ha sottolineato che si configura una prestazione unica, nel
caso in cui uno o più elementi confluiscono nella prestazione principale,
mentre una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione
principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante,
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto
dal prestatore, di guisa che anche la fatturazione di un unico prezzo non
potrebbe escludere la autonomia delle prestazioni (punto 30). In altri termini,
le commissioni di delega, in quanto percepite per lo svolgimento di attività
essenziali, necessarie ed indispensabili per la corretta esecuzione del rapporto
assicurativo sono esenti da Iva.
9

rinvenibile nell’esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore del servizio

Ed ha concluso che spetta al giudice della controversia accertare, alla luce
di questi elementi d’interpretazione, se l’operazione controversa debba essere
considerata ai fini dell’IVA, come un’unica prestazione, ovvero come costituita
da prestazioni indipendenti, vale a dire una prestazione assicurativa esente da
imposta e una prestazione imponibile che integra un diverso servizio sotto il
profilo economico, o se una di dette due prestazioni sia la prestazione

stessa disciplina tributaria della prestazione principale ( cfr. anche Cass. n.
2017/2885; n. Cass. 2017/5885; n. Cass. 2016/22429))
Nella presente fattispecie, risulta, dalle difese svolte dalle parti, che i
servizi di organizzazione (consulenza, organizzazione tra imprese, messa a
disposizione di personale etc) sono stati compensati, secondo il contratto di
collaborazione, da Poste Vita s.p.a. ed i corrispettivi regolarmente fatturati
dalla società co-assicuratrice unitamente ad una maggiorazione del 30% e
sottoposti ad Iva; con la conseguente esclusione delle quote dei premi dal
novero dei corrispettivi per i servizi di organizzazione tre le imprese: dette
circostanze non risultano esaminatt dai giudici di seconde, cure, i quali
neppure hanno accertato, alla luce del diritto unionale, se il prestatore avesse
un rapporto diretto con l’assicurato.
§.7 Il secondo motivo è infondato.
La CTR nel decidere la controversia, ha incluso nelle operazioni esenti
tutte le attività correlate al contratto di coassicurazione e disciplinate anche
dai rapporti di collaborazione, ritenendo che dette attività, ivi comprese anche
le commissioni di rinuncia, erano funzionali a garantire il maggior
funzionamento del contratto di coassicurazione, considerando “tutti i recuperi”
dell’ufficio in contrasto con la previsione dell’art. 10 cit..
La circostanza che la motivazione impugnata non abbia specificamente
considerato le motivazioni addotte dall’amministrazione finanziaria per
escludere l’esenzione delle commissioni di rinuncia e delle commissioni di
delega non integra il vizio di “infrapetizione”, in quanto l’esenzione è stata
motivata disattendendo l’argomentazione dell’autonomia contrattuale
sostenuta dall’ufficio reputando tutte le operazioni come “sussidiarie o
10

principale della quale l’altra è accessoria, di modo che a questa si applica la

accessorie dell’attività assicurativa”, e, dunque, implicitamente affermando
l’irrilevanza della qualificazione giuridica delle commissioni di rinuncia ovvero
della sussistenza di un rapporto di mandato con o senza rappresentanza.
La seconda censura va dunque disattesa.
§.8 In conclusione, la decisione impugnata, nella quale è stata valorizzata
l’unicità della funzione economica che accomuna le diverse attività, attraverso

appare, alla luce dei principi illustrati, in contrasto con il diritto unionale, non
emergendo dalla motivazione impugnata l’accertamento dei presupposti per
l’esenzione dall’IVA dalle operazioni elencate dall’amministrazione finanziaria,
vale a dire la riconduzione ad unitarietà economica delle attività espletate e
l’idoneità delle stesse ad integrare operazioni essenziali di assicurazione.
Difetta, inoltre, nella sentenza impugnata, l’accertamento relativo
all’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’impresa delegataria e
l’assicurato, nell’ambito del quale la prima deve assumere obbligazioni
contrattuali verso il secondo «sotto il profilo della garanzia della copertura del
rischio, sia pure secondo le caratteristiche proprie della coassicurazione che
prevedono una gestione frazionata del rischio con altre imprese assicuratrici»
nonchè quello relativo alla sussistenza della sottoscrizione da parte
dell’assicurato della clausola di delega.
§.9 In conclusione, il ricorso va accolto con rinvio alla CTR del Piemonte,
in diversa composizione, affinchè alla luce dei principi esposti e della
giurisprudenza citata accerti se le attività poste in essere dalla contribuente
siano ricomprese nel contratto di assicurazione così come interpretato dalla
CGE, tenuto conto degli elementi forniti in giudizio a sostegno della supposta
non essenzialità delle differenti attività ovvero dell’unicità economica
dell’operazione di assicurazione, attenendosi ai principi di diritto esposti sub
§.4, sub §.5 e sub §.6.

P.Q.M.
11

il collegamento funzionale tra contratto di collaborazione e di coassicurazione,

La Corte
– accoglie il ricorso, con riferimento al primo motivo; rigetta il secondo
motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, in altra
composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

IQL

12

18.05.2018

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