Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18427 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10959-2018 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

STEFANO MANNIRONI giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositata il

30.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.5.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

U.J. propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Cagliari aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari emessa in data 24.3.2017 in rigetto della sua domanda di riconoscimento di “protezione internazionale e/o umanitaria”;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Nigeria) dovuti al suo vissuto personale, narrando di temere persecuzioni dalla Polizia in quanto militante del movimento politico (OMISSIS) per la liberazione del (OMISSIS) ed in quanto cristiano pentecostale, motivo per il quale aveva deciso di fuggire dal Paese;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con i primi due motivi di ricorso si censura il rigetto delle contestazioni circa la ritualità del procedimento svoltosi davanti alla Commissione, ribadendo quelle rivolte, rispettivamente, alla composizione di quest’ultima (primo motivo) e all’omessa traduzione del provvedimento conclusivo in lingua a nota all’interessato (secondo motivo);

1.2. tali motivi sono infondati, dovendo questa Corte confermare la propria giurisprudenza, secondo la quale l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al Tribunale avverso il predetto provvedimento, poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Cass. nn. 23472/2017, 7385/2017, 18632/2014, 26480/2011);

1.3. consegue altresì che è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 (vigente “ratione temporis”), D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702 bis c.p.c.nonchè della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 in relazione agli artt. 3,24 e 10 Cost. ed all’art. 6 Cedu, per le diverse conseguenze derivanti dalla mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale rispetto a quelle derivanti dalla mancata traduzione del decreto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, poichè, nel primo caso, il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, oggi D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis – che richiede una statuizione di merito in ordine alla spettanza o meno del diritto alla protezione internazionale, senza prevedere una decisione di mero annullamento del provvedimento negativo della Commissione territoriale – si giustifica poichè la rimozione di tale atto non è idonea ad incidere sulla situazione giuridica sostanziale del richiedente protezione, mentre, nel secondo caso, l’annullamento del provvedimento di espulsione di per sè ripristina il diritto sostanziale dell’espellendo illegittimamente inciso, così realizzando il suo interesse protetto ponendo termine al processo;

1.4. è parimenti infondato il richiamo all’art. 24 Cost. e art. 6 Cedu poichè il diritto ad un equo processo risulta garantito pienamente, al pari di quello dell’espellendo, mediante la possibilità per il richiedente di adire il Giudice e così dispiegare compiutamente ogni sua difesa nell’ambito del processo (cfr. Cass. 30105/2018):

2.1. con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, si censura l’accertamento di non attendibilità del racconto dell’attuale ricorrente:

2.2. il motivo è inammissibile perchè il ricorrente si limita a svolgere critiche di merito, avendo la Corte confermato la sentenza di primo grado sul presupposto che il racconto del ricorrente, limitatosi “ad affermare di lottare per la libertà perchè nel suo paese c’è ancora la schiavitù, senza allegare alcunchè in ordine alle istanze indipendentiste del (OMISSIS)”, fosse del tutto generico e non verosimile;

2.3. il ricorrente mira, quindi, inammissibilmente a sostituire all’accertamento di fatto e al rilievo insindacabile della non credibilità soggettiva svolto dal Tribunale una valutazione alternativa;

2.4. nel caso concreto, la Corte d’Appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile e la censura si traduce in una sostanziale, inammissibile, richiesta di riesame del merito della vicenda;

2.5. per quanto concerne, poi, l’audizione del richiedente, questa Corte si è già pronunciata, affermando che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione il cui obbligo, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente, al che consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass., 31/01/2019, n. 2817; Cass., 28/02/2019, n. 5973);

3.1. con il quarto motivo si censura la statuizione di rigetto della domanda sotto il profilo della sussistenza del diritto di asilo quale previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, criticando l’affermazione della Corte d’appello, mutuata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il diritto di asilo previsto dalla Costituzione è interamente attuato mediante gli istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, ed affermando che l’art. 6, par. 4, della direttiva 115/2008/CE contempla la possibilità che gli stati membri prevedano il rilascio di permessi di soggiorno, oltre che per motivi umanitari, anche per motivi “caritatevoli… o di altra natura”;

3.2. il motivo è infondato perchè il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario (nel regime giuridico applicabile ratione temporis), ad opera dell’esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass. nn. 11110/2019, 6362/2016) e quella contemplata dalla norma sovranazionale invocata è, inoltre, soltanto una possibilità – non un obbligo – per gli Stati membri, non avendo il legislatore italiano ritenuto di prevedere, oltre alle fattispecie di protezione internazionale, costituite, come si è detto, dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche il rilascio di permessi di soggiorno per motivi caritatevoli o di altra natura (cfr. Cass. n. 12357/2018 in motiv.);

4.1. il quinto motivo, con cui si censura il diniego di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b) e c), è in parte infondato ed in parte inammissibile perchè, quanto alle ipotesi di cui alle lett. a) e b), citt., i presupposti di esse sono stati esclusi in fatto dalla Corte d’Appello confermando il giudizio di inattendibilità del racconto dell’appellante, e l’ipotesi di cui alla lett. c) è stata esclusa sulla base delle informazioni (report Amnesty International, Ministero degli Esteri, EASO Country of Origin Information Report Nigeria Country) acquisite sulla situazione del distretto di provenienza dell’appellante, l'(OMISSIS), dalle quali risultava l’assenza di conflitti in quella regione, invocando invece il ricorrente, a sostegno della situazione di violenza indiscriminata della Nigeria, giurisprudenza di merito avulsa da ogni contestualizzazione;

4.2. è opportuno evidenziare che ai fini della concessione della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del Giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990);

4.3. al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il Giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312) e nel caso concreto, come si è detto, la Corte d’appello ha escluso – mediante il ricorso a fonti internazionali citate in motivazione – che la zona di provenienza dell’istante sia caratterizzata da violazioni di diritti umani e da instabilità politico-sociale;

4.4. a fronte di tali deduzioni il mezzo di traduce in una rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017);

5.1 sono inammissibili il sesto ed il settimo motivo, con cui viene censurato il mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

5.2, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è invero evidente che l’attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (cfr. Cass. 4455/2018) e, ne caso di specie, la narrazione dei fatti è stata, come detto, ritenuta ampiamente inattendibile;

5.3. la Corte territoriale, inoltre, ha accertato in fatto che non sussistono nella regione di provenienza del richiedente gravi violenze e violazioni dei diritti umani, ritenendo, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona essendosi limitato il ricorrente “del tutto genericamente a richiamare la normativa in materia e ad asserire che il suo Paese sarebbe caratterizzato da gravi conflitti e attentati terroristici, invece da escludersi con riferimento all’Abia State come sopra esposto”, ed il motivo di ricorso, mentre non riporta alcun elemento – sottoposto ai Giudici di merito – dal quale possa desumersi che il rientro in patria possa determinare per l’immigrato una grave compromissione dei propri diritti fondamentali, si traduce, sostanzialmente, in una richiesta di rivisitazione del merito inammissibile in questa sede (cfr. Cass. nn. 29404/2017, 19547/2017, 16056/2016);

5.4. va osservato, infine, che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi una violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, in quanto tale profilo può essere valutato solo ai fini della ricostruzione della vicenda individuale e, di conseguenza della credibilità del dichiarante, peraltro esclusa dalla Corte territoriale (cfr. Cass. n. 2861/2018);

5.5. nel caso di specie il motivo sul punto è del tutto generico, e perciò inammissibile;

6. l’ottavo motivo (erroneamente indicato come nono), con il quale si censura la statuizione della Corte d’appello di revoca dell’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello stato, è infondato, in quanto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata – come nella specie – con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017; Cass. 3028/2018; Cass. 32028/2018);

6. il ricorso va in conclusione rigettato;

7. in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione prima Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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