Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18427 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24503/2010 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

QUARANTA Agostino, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3850/2010 del TRIBUNALE di SALERNO del

9.7.2010, depositato il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione deposita ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: 1.- Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino della Repubblica Ceca B.R., avverso l’atto con il quale il Prefetto di Salerno in data 20.1.2010 aveva disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, il suo allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza, con decreto 12.7.2010 ha rigettato il ricorso.

Contro tale decreto B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (vizio di motivazione e “abnormità” per mancanza di motivazione) lamentando che il giudice abbia richiamato la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Prefetto intimato non ha svolto difese.

2.- Il ricorso appare manifestamente inammissibile.

Infatti, avverso il provvedimento del Tribunale in composizione monocratica che abbia provveduto, D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 22, sull’impugnazione contro il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza adottato dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, art. 1, non è ammissibile il ricorso diretto per Cassazione, essendo prevista la reclamabilità in Corte d’Appello ai sensi degli artt. 737 e 739 cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 18427 del 6/8/2010; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 18924 del 31/8/2010).

Tanto può essere affermato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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