Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18427 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.T. elett.te dom.ta in Roma via Angelo Secchi 3 presso

l’avv. Corigliano Giuseppe con l’avv. Giovanni Marchese del Foro di

Milano che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG e Questore di Milano, dom.ti in Roma via dei Portoghesi

12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 3479 cron. anno 2008 depositatoli 5.8.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. nella persona del Sot. Proc. gen. Dr. CICCOLO

Pasquale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza depositata il 5.08.2008 il Tribunale di Milano in c.m., esaminando la opposizione proposta dalla cittadina rumena D. T. avverso il decreto di allontanamento emesso a suo carico dal Prefetto di Milano in data 15.5.2008 ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 30 del 2007, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, art. 1 (entrato in vigore il 2.3.2008), ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto della procura speciale imposta dal D.Lgs. n. 32 del 2008, art. 22, comma 3, essendo stata la procura ad opponendum rilasciata con autentica del difensore e non già innanzi alla autorità consolare. Per la cassazione di tale decreto la D. ha proposto ricorso del 4.11.2008 nel quale ha censurato con due motivi il decreto per violazione di legge. L’intimato Prefetto con controricorso dell’11.12.2008 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione disponendo la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ben prima che per la prospettata inidoneità dei quesiti per la assorbente ragione della non ricorribilità del decreto, dovendo questo essere adottato con espresso richiamo agli artt. 737 e segg. c.p.c. (art. 22, comma 5 del D.Lgs. come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008), ed essendo pertanto reclamabile per legge, esattamente allo stesso modo dei decreti resi sulle opposizioni in materia di permessi per ragioni familiari (art. 30 comma 6 del T.U.), non sussistendo, di converso, le necessarie esplicite previsioni di ricorribilità diretta. Tal diretta ricorribilità è stata infatti prevista per i decreti adottati D.Lgs. n. 32 del 2008, ex art. 13, comma 8 alla stregua dell’art. 13 bis introdotto dal D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4, con esplicita quanto inequivoca formula.

Con riguardo alla adozione di decreto all’esito della procedura camerale per la controversia sulla conversione del permesso per ragioni di famiglia hanno del resto avuto occasione di pronunziare le S.U. di questa Corte con l’ord. n. 5335 del 2005; di converso, sulla portata della espressa, ed all’epoca nuova, previsione di ricorribilità diretta D.Lgs. n. 32 del 2008, ex art. 13 bis, avverso i decreti in materia di espulsione, si rammenta quanto affermato con la sentenza Cass. n. 5244 del 2000. Da tanto discende che, avverso il provvedimento del Tribunale innanzi al quale è stata proposta impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza è dato reclamo alla Corte d’Appello e non già, come erroneamente effettuato nella specie, diretto ricorso per cassazione. Segue l’inammissibilità del ricorso della D.. La novità della questione induce a compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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