Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18427 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13951/2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Vigliotti, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura

speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 42/2019,

pubblicata in data 7 gennaio 2019.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M., nato il (OMISSIS), ha formulato domande di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione internazionale, che sono state rigettate dalla competente Commissione territoriale con provvedimento del 5 settembre 2016.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere di religione musulmana e di etnia (OMISSIS) e che, nonostante il padre fosse di religione musulmana, aveva deciso di non praticare l’Islam e di subire spesso i rimproveri del padre; che aveva iniziato un rapporto con una ragazza di religione cristiana che era rimasta incinta e che per tale motivo era stato percosso e minacciato con una pistola dal padre; che, temendo per la propria incolumità, si era trasferito dapprima presso un conoscente, in Mali, poi in Libia ed infine in Italia, ove era giunto il 21 gennaio 2016.

3. Il Tribunale di Milano, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non ha riconosciuto la chiesta protezione internazionale nelle forme richieste, e, con ordinanza del 15 marzo 2017, ha confermato il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento S.M. ha proposto appello e la Corte di appello di Milano lo ha rigettato negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

5. S.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo S.M. lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte di appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria, omettendo totalmente di considerare la situazione del Paese di provenienza del deducente e della sua specifica area di provenienza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di specifica discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U. Immigrazione, per non avere la Corte di appello di Milano riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione della situazione attuale del suo Paese di provenienza e della situazione specifica della sua area di provenienza. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di specifica discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ad avviso del ricorrente la Corte di appello di Milano non ha fatto alcun cenno all’attuale situazione del Paese di provenienza e neppure dell’area specifica del Senegal, la Casamance, di cui è originario l’odierno ricorrente; nè ha citato o richiamato le notizie reperibili consultando le consuete fonti internazionali utilizzate nella materia in esame.

2.1. I motivi, che, in quanto connessi, vanno trattati unitariamente, sono inammissibili.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha affermato che non risultavano integrati l’presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria perchè il richiedente non aveva evidenziato alcuna situazione personale di vulnerabilità; aveva dichiarato soltanto di fondare la sua richiesta di protezione sulla situazione di conflitto con il padre che non voleva che lui frequentasse una ragazza di religione cristiana; che il richiedente non aveva dedotto alcun problema di carattere sanitario o necessità di cure particolari e che, in ogni caso, la perizia in atti aveva escluso la necessità di tali cure; che il livello di integrazione in Italia era ai minimi termini, poichè il richiedente comprendeva in maniera approssimativa l’italiano e non era stato in grado di reperire un effettivo e regolare lavoro, nè aveva documentato tentativi significativi di migliorare la sua posizione.

2.2 Senza prescindere dalla circostanza che il ricorrente non coglie le ragioni del decidere specificamente enunciate dalla Corte nella sentenza impugnata, deve evidenziarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Con specifico riferimento all’onere di cooperazione istruttoria, va precisato, che, così come per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese di origine anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Correlato a tale principio è il dovere d’integrazione istruttoria officiosa che permea anche nella fase giurisdizionale di merito l’accertamento delle condizioni soggettive ed oggettive riguardanti la protezione umanitaria.

Tale peculiare accertamento, una volta verificata la proposizione della domanda in via subordinata od esclusiva, rivolta al riconoscimento di un permesso di natura umanitaria, impone al giudice di verificare se le allegazioni e le complessive acquisizioni istruttorie, pur se predisposte normalmente in funzione del riconoscimento degli status tipici, non conducano all’accertamento di una condizione qualificata di vulnerabilità.

La rilevata conformazione della ripartizione dell’onus probandi non consente nemmeno di eludere la necessità della valutazione comparativa che prenda le mosse dalla condizione attuale del paese di origine al fine di porla in relazione con la conquistata condizione d’integrazione socio economica e di verificare se il rientro determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

E tuttavia, come già affermato da questa Corte, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Anche di recente, questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13897), ribadendo, pertanto, che il potere di integrazione istruttoria officiosa richiede come condizione preliminare che il richiedente soddisfi l’onere di allegazione, produzione o deduzione degli elementi posti a fondamento della domanda.

Ciò significa che anche in relazione alla protezione umanitaria, l’attivazione da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria presuppone l’allegazione in capo al ricorrente di una ben determinata situazione di “vulnerabilità” che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere le circostanze di fatto, personali e peculiari, anche diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione (alle quali, come si evince dalla sentenza impugnata, ha rinunciato all’udienza del 21 settembre 2018), che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese per la mancata attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

Va rigettata l’istanza di liquidazione presentata dal ricorrente, poichè in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., 12 novembre 2010, n. 23007).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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