Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18426 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21479/2012 R.G. proposto da:

PULIERTA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arenula

n. 34, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Nerio Carugno,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 25/33/12, depositata il 23 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza n. 25/33/12 depositata il 23 febbraio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione n. 158/09/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva respinto il ricorso promosso da Pulierta S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRAP IRES 2006 con il quale venivano recuperate maggiori imposte in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti, secondo la CTR dimostrate dal PVC notificato che riportava precise dichiarazioni di titolari d’imprese che avevano confessato di aver emesso fatture senza però aver fornito prestazioni a favore della contribuente.

2. La contribuente ricorreva sulla base di cinque motivi, ai quali resisteva l’Agenzia delle Entrate.

3. I motivi sono tutti inammissibili o comunque infondati come segue:

– con i primi due motivi di ricorso la CTR veniva censurata per non aver materialmente motivato la decisione, nonchè per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis; sennonchè, anche in disparte l’evidente difetto di autosufficienza comportante l’inammissibilità di entrambi i motivi, non essendo stato per es. trascritto il richiamato PVC (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013), nonchè l’ulteriore inammissibilità conseguente all’aver accomunato nel primo mezzo senza minimamente distinguerle censure tra di loro incompatibili come quella di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013), va comunque osservato che la CTR ha invece spiegato di aver fondato l’accertamento di oggettiva inesistenza delle operazioni con riferimento alla prova ricavata dalle ricordate dichiarazioni di terzi, i quali avevano confessato di aver fatturato senza aver fornito prestazioni;

– con il terzo motivo di ricorso veniva addebitato alla CTR di non aver rispettato le regole di distribuzione della prova, di aver cioè violato l’art. 2697 c.c., comunque di aver sollevato l’ufficio dalla dimostrazione dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, ma il motivo è all’evidenza infondato perchè in realtà la CTR ha ritenuto provata l’inesistenza oggettiva delle operazioni sulla scorta di dichiarazioni confessarle” di terzi, come in effetti ammesso dalla costante giurisprudenza della Corte (Cass. sez. trib. n. 450 del 2008; Cass. sez. trib. n. 1569 del 2017);

– con gli ultimi due motivi di ricorso veniva addebitato alla CTR di non aver riconosciuto i “costi” delle operazioni, nonchè la detrazione IVA; sennonchè, anche in disparte l’inammissibilità derivante dalla circostanza che sul riconoscimento dei “costi” la CTR non ha pronunciato, cosicchè la contribuente avrebbe dovuto eventualmente censurare la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo peraltro cura sotto il profilo dell’autosufficienza di dimostrare di aver ciò chiesto con l’originario ricorso, nonchè ribadito con l’atto d’appello (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012); va comunque ricordato che il riconoscimento dei “costi”, oltrechè della detrazione, mai può riguardare una fattispecie, come quella all’esame, di operazioni oggettivamente inesistenti; con riguardo alla detrazione osta difatti la previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, poi perchè non è all’evidenza possibile aver sostenuto “costi” per operazioni che non hanno avuto luogo (Cass. sez. trib. n. 16437 del 2015; Cass. sez. trib. n. 23550 del 2014).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA