Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18426 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18426 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 26022-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AUTOSALONE CERESIO SRL, BUTTI CARLO MIRKO, BUTTI
2018

FABIO;
– intimati –

1790

avverso la sentenza n. 104/2010 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata 1’11/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

Data pubblicazione: 12/07/2018

BALSAMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Rilevato che:
§ 1. L’amministrazione finanziaria notificava alla società Autosalone Ceresio
tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2003-2004-2005, con cui
l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’Iva non versata sulle
operazioni imponibili irregolari, accertate dalla G.di F., in relazione all’attività
svolta dalla società Emmepi Auto srl, con sede in Como, la quale risultava aver

Le vetture, secondo gli accertamenti dei militari, non entravano né uscivano
dal Regno Unito, in quanto esse erano acquistate dalla società britannica in altri
Paesi dell’Unione europea e da qui poi esportate in Italia.
La società Finders, presumibilmente ente fittizio ,secondo l’ufficio, apponeva
solo un margine commerciale sui beni venduti, che veniva aggiunto al prezzo di
vendita e quindi inserito in fattura senza applicazione dell’iva, trattandosi di
transazioni intracomunitarie.
Di conseguenza, la società Emmepi Auto non poteva cedere, ad avviso
dell’Ufficio, a sua volta nel territorio nazionale le vetture in questione applicando
lo speciale regime del margine.
La società Autosalone Ceresio impugnava – con tre diversi ricorsi – gli avvisi
di accertamento, contestandone la legittimità per carenza di motivazione e per
l’assenza di responsabilità nell’applicazione del regime del margine, non potendo
essere a conoscenza del comportamento fraudolento dell’ente inglese.
La CTP di Como, riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza che veniva
impugnata dall’ufficio.
La C.T.R. di Milano respingeva l’appello, ritenendo che la società Ceresio
non poteva indagare sulla catena di compravendite delle auto, anche perché dai
libretti di circolazione non emergeva il nominativo del fornitore londinese.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorre per cassazione l’Agenzia
delle Entrate svolgendo due motivi.
La contribuente non si è costituita.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE

i

acquistato vetture dalla società inglese Finders Europe Itd.

§ 2. Il ricorso assume, con il suo primo motivo, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 e 37 del DL. 41/95, ex art. 360 n. 3 c.p.c., censurando
la pronuncia impugnata per non aver applicato correttamente il cit. art. 36, il
quale consente di usufruire dello speciale regime del cd. margine nelle sole
ipotesi previste dalla citata disposizione, con la conseguenza che, se a monte
dell’acquisto perfezionato dall’operatore nazionale, è già avvenuta la detrazione

misura piena.
Secondo la tesi dell’amministrazione finanziaria, dunque, è irrilevante
l’assenza di un vantaggio fiscale in favore dell’ente intimato, per effetto
dell’indebito regime del margine, così come trascurabile risulta sia la presunta
connotazione fraudolenta della condotta della società Cerasio, sia la natura
fittizia o meno della intermediaria società Emmepi.
§.3 Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. ex
art. 360 n. 4 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la
legittimità degli avvisi, in mancanza di prova, gravante sull’amministrazione, che
le 18 vetture fornite all’intimata dalla società Emmepi ” fossero tra quelle oggetto
di contestazione in capo all’ente alienante”, benchè l’avviso di accertamento non
fosse stato censurato sotto quest’ultimo profilo.
§.4 n primo motivo è inammissibile e la sua inammissibilità travolge,
assorbendola, anche la seconda censura relativa a vizio di infrapetizione che
attinge un’argomentazione incidentale della decisione, con la conseguenza che,
non cogliendo essa una delle ragioni della sentenza, per quanto infondata, non
assume valenza decisoria, avendo il giudice d’appello fondato altrimenti il suo
convincimento, e, segnatamente, sulla buona fede del contribuente.
§.5 La ricostruzione normativa operata dall’Agenzia trova il suo fondamento
nell’art. 36 del D.L. n. 41/95 e dal diritto dell’Unione europea (cfr., ora, artt.
311-325 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006), che
prevedono, in sintesi e per quanto specificamente interessa, che per i rivenditori
dei beni suddetti, tra i quali i beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello
stato originario o previa riparazione (come i veicoli aventi i requisiti indicati
nell’art. 38, comma 4, secondo periodo, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331,
2

di imposta, ogni successivo passaggio del bene deve scontare la tassazione in

convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), VIVA relativa alla rivendita «è
commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello
relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle
accessorie».
Ai fini dell’applicabilità di tale regime d’imposizione è necessario che
l’acquisto sia stato effettuato da un privato consumatore, oppure da soggetto

IVA, la cessione del bene da parte sua è «esentata conformemente all’art. 136»);
o ha agito nel proprio Stato membro in regime di franchigia (prevista per le
piccole imprese «agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d’investimento»,
come specifica l’art. 314 cit.); o ha a sua volta assoggettato la cessione al regime
del margine. Lo scopo del regime del margine è di evitare la doppia imposizione
e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi nel settore dei beni
d’occasione, degli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato (
51 della direttiva IVA).
§.6 Ebbene, la sentenza impugnata si è conformata al disposto della
normativa disciplinante il cd. regime di margine nonché ai principi affermati dalle
S.U. (sentenza n. 21105/17) secondo cui, in tema di iva – nell’ipotesi prevista
dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le
cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione
o di antiquariato – qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi
oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime,
spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito
in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche
di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo
criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine
di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’iva sia già stata assolta a monte
da altri senza possibilità di detrazione (S.U. n. 21105/2017;Cass. 3118/2017;
Cass. n. 15641/2017; Cass. n. 9354/2017).
§.7 Ne consegue che,

r

ragione della qui dichiarata inammissibilità, flI

e5rTs-t-R5-zioi-Fe—Ehlla censura svolta con i motivi in disamina non esaurisce la

3

che non ha potuto detrarre l’imposta (poiché, precisa l’art. 314 della direttiva

totalità delle rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata in parte
qua.
Il giudice d’appello, difatti, dopo aver riconosciuto, correttamente,
l’inapplicabilità dei presupposti per l’applicazione del c.d. regime del margine,
facendo, dunque, giusta applicazione della normativa vigente, si è indotto a
rigettare la pretesa riforma della decisione di primo grado sul presupposto

Ceresio, aderendo alla impostazione delle S.U. citate.
In altri termini, il decidente ha escluso che l’errore della contribuente fosse
riconducibile a negligenza, imprudenza o imperizia, negando dunque la sua
responsabilità, valutazione di fatto neppure censurata dalla ricorrente.
Onde, per quanto qui interessa, il conclusivo responso dei giudici territoriali
in ordine ai motivi di appello, si fonda su una duplice constatazione, delle quali
solo una ha costituito oggetto di censura da parte dell’amministrazione
finanziaria che, nell’impugnare la decisione della Commissione, si è lamentata
della errata applicazione della normativa del cd. regime del margine, benchè i
giudici territoriali si siano correttamente conformati ad essa, ma non ha inteso
censurare l’altro argomento speso dal decidente, relativo alla sussistenza della
buona fede del contribuente, se non sostenendo la presunzione del carattere
fraudolento dell’operazione.
§.9 Ne discende conclusivamente, in adesione al noto insegnamento di
questa Corte (Cass. n. 18641/2017; n. 25681/2017; n. 15350/2017; n.
20118/2006), che, fermo l’onere per l’impugnante di censurare tutte le ragioni
poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorché di esso ne sia
impugnata solo una o solo alcune, ma non tutte, l’impugnante viene a trovarsi
nella condizione di risultare privo di interesse, poiché, quand’anche la proposta
impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all’unica o alle più rationes
contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla
ratio non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio
impugnato rio.
Non si sottrae perciò a questo principio anche l’odierno ricorso che va dunque
rigettato.
4

dell’idoneità e della congruità della prova della buona fede del I.r. dell’Autosalone

In assenza di costituzione della contribuente, le spese anticipate dall’Ufficio
restano a suo carico.

P.Q.M.
La Corte
– rigetta il ricorso.

18.05.2018

5

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

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