Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18426 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14292/18 proposto da:

-) O.S., elettivamente domiciliato in Termoli, v. Mario Pagano

15, presso l’avvocato Giovanni Giacci, che lo rappresenta e difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso 31.10.2017 n.

402;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.S., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

-) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7;

-) in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14;

-) in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A fondamento dell’istanza il ricorrente dedusse di essere espatriato dal Senegal per timore di essere arruolato forzosamente dai ribelli ed essere costretto a combattere.

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.S. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Campobasso, che la rigettò con ordinanza del 16.9.2016. L’ordinanza venne impugnata dal soccombente.

3. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 31.10.2017, rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) in Senegal non esisteva il rischio di persecuzione del ricorrente, e ciò impediva di riconoscergli lo status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7;

-) non sussistevano i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 del suddetto decreto, dal momento che in Costa d’Avorio non era in atto un conflitto armato così generalizzato da costituire un pericolo di violenza indiscriminata per tutti gli abitanti;

-) non sussistevano, infine, i motivi residuali che potessero giustificare il rilascio del permesso per motivi umanitari, in considerazione della regione di provenienza del ricorrente, non interessata da conflitti armati.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da O.S. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe “omesso di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o per la richiesta di permesso di soggiorno umanitario” (così a p. 7 del ricorso).

Deduce il ricorrente che ciò costituirebbe sia una omessa pronuncia, sia una violazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 7 e 14 per avere trascurato la Corte d’appello di approfondire, anche d’ufficio, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria.

1.2. Nella parte in cui prospetta il vizio di omessa pronuncia il motivo è infondato: la Corte d’appello, infatti, ha esaminato e rigettato tutte e tre le domande di protezione (rifugio, sussidiaria e umanitaria).

1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato: la Corte d’appello infatti ha indicato le fonti dalle quali ha tratto il convincimento che nella regione di provenienza del ricorrente non vi fosse nè il pericolo di persecuzioni, nè quello di un danno grave derivante da violenza indiscriminata.

Lo stabilire, poi, se quelle fonti fossero o non fossero esaustive ed attendibili non solo è una valutazione di merito, come tale non sindacabile in questa sede; ma è una valutazione della quale il ricorrente non sa indicare per quali ragioni dovrebbe ritenersi erronea.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta – formalmente – la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e quindi il rigetto della domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’illustrazione del motivo, ad onta della sua intitolazione, contiene plurime deduzioni frammiste: ivi il ricorrente deduce che la protezione umanitaria è “atipica” e esigerebbe soltanto una particolare vulnerabilità del richiedente; che in Senegal sarebbe “assodata” l’esistenza d’una situazione di violenza indiscriminata; che la protezione umanitaria va sempre accordata quando non sia possibile il rimpatrio del richiedente “in piena dignità”.

2.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, per la sua totale genericità.

Il ricorrente, infatti, non indica quali sarebbero state, nel caso di specie, le particolari situazioni di vulnerabilità che legittimavano il permesso umanitario; nè precisa quando ed in che termini furono dedotte nei gradi di merito.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. La circostanza che la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna O.S. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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