Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18426 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23620/2010 proposto da:
E.A.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO SAMENGO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TALLARICO Vincenzo, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI PADOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 329/2009 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,
depositata il 30/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1.- La relazione deposita ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: 1.- Il cittadino (OMISSIS) E.A.O. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto del Giudice di pace di Padova del 30.11.2009 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il provvedimento prefettizio di espulsione emesso nei suo confronti perchè privo di permesso di soggiorno e già colpito da provvedimento di espulsione del 28.7.2005.
Il Prefetto intimato ha resistito con controricorso.
2.- Il ricorso è stato regolarmente notificato al Prefetto non essendosi l’Amministrazione avvalsa dell’Avvocatura dello Stato nella fase di merito (Sez. 1, n. 28848/2005). Sì che è infondata l’eccezione di inammissibilità, anche per l’avvenuta costituzione dell’Avvocatura Generale dello Stato.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al requisito della convivenza con la cittadina italiana con la quale aveva contratto matrimonio, requisito che sarebbe stato erroneamente ritenuto insussistente alla luce di dichiarazioni dal medesimo rilasciate e erroneamente interpretate.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’accertamento della sua conoscenza della lingua italiana.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di audizione del coniuge in relazione alla circostanza della convivenza.
Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla pretesa esaustività del testo del provvedimento di espulsione tradotto in sintesi in lingua inglese, stante la mancata conoscenza della lingua italiana da parte di esso ricorrente.
3. – Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili.
(Con) il primo motivo, invero, con la denuncia del vizio di motivazione si pretende, in realtà, che la Corte proceda a diversa lettura degli atti processuali, laddove il giudice del merito ha, con congrua e logica motivazione, desunto l’insussistenza del requisito della convivenza dalle contraddittorie dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in ordine alla residenza familiare e dall’ammissione di ignorare il domicilio della moglie, trasferitasi a Napoli per motivi di salute.
Anche il secondo ed il quinto motivo sono inammissibili perchè versati in fatto, avendo il giudice del merito adeguatamente motivato il convincimento circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente medesimo – avendola “rilevata all’udienza del 27.11.2009” – nonchè in ordine all’esaustività della sintesi del provvedimento di espulsione redatta in lingua inglese.
Il terzo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza non essendo specificamente indicati, in ricorso, il luogo e le modalità con le quali sarebbe stata formulata la richiesta istruttoria non accolta.
La censura di violazione di legge di cui al quarto motivo -infine – appare inammissibile per difetto di specificità, avendo il giudice del merito escluso la prova del requisito della convivenza sì che il richiamo nel provvedimento impugnato alla giurisprudenza della S.C. in tema di irrilevanza del matrimonio contratto dopo l’espulsione costituisce ratio decidendi assorbita da quella concernente l’insussistenza della convivenza, che rende, appunto, irrilevante il matrimonio anche alla luce della direttiva europea sui ricongiungimenti.
Tanto può essere affermato in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c..
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011