Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18426 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18426 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24365-2007 proposto da:
TAVANTI FRANCESCO TVNFNC36H26L303Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio
dell’avvocato CISBANI FABIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DEL CORTO STEFANO;
– ricorrente contro

2013
1614

TAVANTI MASSIMO TVNMSM73M01L303Y, DI SISTO ANGIOLINA
DSSNLN51M68F230I,

TAVANTI

DINA TVNDNI8OL69A4680,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO
1/A, presso lo studio dell’avvocato UVA GENNARO, che
2

Data pubblicazione: 01/08/2013

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GENGAROLI UGO;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

1362/2006 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2006;

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito

l’Avvocato CISBANI

FABIO difensore del

ricorrente che si riporta agli atti depositati e ne
ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato PIER LUIGI NARDIS con delega
dell’avvocato UVA GENNARO, difensore dei resistenti
che si riporta agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Tavanti —Tavanti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1362/2006 depositata il 4
ottobre 2006 pronunciandosi , sull’appello proposto da Angiolina Di Sisto, Dina

n. 117/2004 , in accoglimento del gravame , accoglieva in parte la domande
proposta dal loro dante causa Luigi Tavanti e accertata l’illegittimità dello
scarico di acque nere provenienti dalla proprietà dell’appellato Francesco
Tavanti nella fossetta di proprietà degli appellanti, condannava lo stesso
Francesco Tavanti ad eliminare tale scolo, nonché a procedere alla pulitura
dell’indicata fossetta.
Il prime giudice aveva rigettato la domanda di negatoria servitutis formulata da
Luigi Tavanti, che riteneva non potersi configurare in quanto t i reflui in
questione, venivano convogliati direttamente nella fossetta di proprietà del
comune di Torrita di Siena e quindi solo successivamente pervenivano nella
proprietà dell’attore, per cui non c’era continuità fisica tra il fondo che scaricava
le acque iuride e quello privato che le riceveva.
Stabiliva ia Corte fiorentina – premesso che la direzione delle acque reflue non
era mutata come invece sostenevano gli appellanti, ad opera dello stesso attore
– che era configurabile un rapporto di servitù tra i fondi, nel senso che nella
fattispecie era pur sempre presente il requisito della vicinanza dei fondi stessi,
che non andava inteso con quello di contiguità tra gli stessi. Invero il principio

Corte Suprema di Cassazione – H sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Tavanti e Massimo Tavanti, avverso la decisione del Tribunale di Montepulciano

praedia vicina esse debent esprimeva solo l’idoneità dell’uno ad arrecare all’altro

un vantaggio costituito dalla servitù stessa , ovvero in un rapporto che rendesse
possibile la sussistenza di una relazione di servizio tra i fondi medesimi. Pertanto
— secondo la corte territoriale – andava vietato lo scarico dei reflui maleodoranti

di proprietà dell’attore, costituendo ciò un aggravio della servitù di scolo gravante
su quest’ultimo manufatto e che doveva naturalmente ritenersi limitata alla
raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla strada.
Avversa la suddetta decisione ricorre

per cassazione Francesco Tavanti

sulla base di n. 2 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resistono gli
intimati con controricorso.
MOTIVI DELLE DECISIONE
I – Con i primo motivo il ricorrente
sentenza impugnata,

denunzia il vizio di motivazione della

con riferimento alla questione dell’asserita modifica

dell’originaria direzione del deflusso delle acque convergenti nella fossetta
comunale, direzione che si sarebbe invertita, ed aveva iniziato a convogliare le
acque nella canaletta di cui l’attore era proprietario. E poiché tale evento era
avvenuto in conseguenza deii’ opera dello stesso Luigi Tavanti ( quando aveva
realizzato un passaggio carraio su tale fosso) la situazione di fatto che si era poi
creata con l’inversione dello scorrimento dei reflui, era ascrivibile solo a lui
stesso e non anche al ricorrente Francesco Tavanti. Al riguardo sostiene il
ricorrente che la Corte d’Appello fiorentina avrebbe frainteso le conclusioni del

Corte Suprema di Cassazione Usci. eiv. – est. dr. G A. I3ursese-

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all’interno di una cunetta che dopo pochi metri si riversava in un fosso di confine

CTU ed anzi avrebbe fondata la propria decisione su affermazioni da questi
mai fatte, senza non correttamente valutare le dichiarazioni dei testi , mentre vi
era stato un travisamento dei fatti

quanto alla provenienza dei reflui

maleodoranti dal depuratore di Francesco anziché dal “chiarificatore” di Luigi.

Osserva il Collegio che intanto il motivo è privo di autosufficienza quanto al
richiamo alle deposizione dei testi, alle menzionate conclusioni del CTU,
nonché alla dccumentazione esibita, mancando al riguardo una doverosa
indicazione più specifica e dettagliata sia delle dichiarazioni dei testi che della
stessa relazione peritale. Peraltro non può negarsi la congruità ed adeguatezza
della motivazione su tali specifici punti: la sentenza ha invero riferito
dell’accertamento da parte del CTU in ordine all’impedimento all’originario
deflusso dei reflui rappresentato da un passo carrabile con fognatura “realizzata
circa 40 anni or sono” ed ha dato ampio conto delle ragioni per le quali ha
privileg ato la deposizione di alcuni dei testi escussi, anziché di altri ( v. testi
Alberto Tavanti e Giuliano Bianchini) per giungere alla conclusione che ” al
tempo in cui è stata realizzata l’opera la direzione delle acqua fosse già quella
attuale. La doglianza sarebbe poi inammissibile in ordine all’asserito
travisamento di fatto.
2 — Con il 2° motivo l’esponente denuncia la violazione di norme di diritto (
non specificate); lamenta la riconosciuta qualità servente del fondo dell’attore
rispetto alle acque provenienti dal fondo del convenuto, atteso che le stesse

Corte Suprema di Cassazione Il ez civ. – est. dr. G. A. BLIFSCSe-

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La doglianza non è fondata.

acque pervengono ai fondo di quest’ultimo solo dopo essere defluite nella
canaletta comunale. Sottolinea che le acque in questione confluiscono
direttamente in un fosso di proprietà del comune e solo successivamente nella
canaletta privata, per cui non c’è alcuna servitù diretta tra i fondi delle parti che

passiva, come ritenuto dal primo giudice.
La doglianza non ha pregio.
Intanto essa è inammissibile, perché non precisa il motivo per cui le norme si
assumono violate o falsamente applicate, norme che non sono indicate neppure
nel quesito di diritto; lo stesso motivo è infondato. Invero oggetto della servitù di
scarico , anche di acque luride, è il passaggio delle acque sui fondi vicini per
condurre in un íuogo nel quale il proprietario del fondo dominante abbia diritto di
scaricarle; rispetto a tale servitù si pongono quindi, come fondi serventi tutti quelli
attraversati dallo scarico per realizzare l’utilità del fondo dominante. Può al
riguardo utilmente richiamarsi anche l’art. 1043 c.c. , in tema di costituzione
coattiva della servitù, non differendo i presupposti – compatibilmente con il
diverso contenuto della servitù – da quelli contemplati dall’art. 1037 c.c. per la
costituzione della servitù di acquedotto coattivo, tra i quali vi è il riferimento ai
fini del passaggio, alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni
per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. L’ attraversamento delle
stesse di una canaletta pubblica, come nella fattispecie, non esclude quindi che

Corte Suprema di Cessazione tI sez. civ – est. dr. G. A. Bursúse-

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non sono contigui ; nella fattispecie vi sarebbe dunque carenza di legittimazione

il fondo

dell’attore si qualifichi come servente e la titolarità in capo al

medesimo all’azione esercitata.
Peraltro secondo la giurisprudenza di questa S.C., una servitù di passaggio può
costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente

essere inteso non ne! senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello
giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo
dominante, poiché il proprietario del fondo dominante può esercitare ad altro
titolo i! passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il
relativo diritto di servitù.” ( Cass. n. 3273 del 17/02/2005). In tal senso va
dunque inteso l requisito della servitù prediale compendiato nel noto brocardo ”
praedia vicina esse debent.
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del giudizio di
legittimità, segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta ii ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese

processuale, che iquida in E 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi.
in Roma

1 1 giugno 2013
IL PRESIDENTE
(dott. Maso Oddo

NSIaLIERE EST.
ntonio Bursese)

)

Giudizi.
‘ do
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

O 1 AGO. 2013

costituita sul fondo interposto tra essi. ” Infatti, il requisito della contiguità deve

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