Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18425 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13856/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO L.R. TITOLARE DELLA DITTA

D.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sez. di

Palermo n. 734/04/11, depositata il 18 aprile 2011;

Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza n. 734/04/11 depositata il 18 aprile 2011 la Commissione Tributaria Centrale sez. di Palermo confermava la decisione n. 228/07/93 della Commissione Tributaria di 2^ grado di Palermo che aveva accolto il ricorso promosso dal “Fallimento L.R. titolare della ditta D.S.” contro il diniego di condono opposto dall’ufficio a causa della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516.

2. Secondo la CTR, essendo il fallito morto quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, quando ancora era pendente il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, andava per questa ragione riconosciuta al curatore del fallimento, che aveva presentato la dichiarazione integrativa, la proroga semestrale prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 3per “tutti i termini pendenti”.

3. L’Agenzia delle Entrate ricorreva sulla base di un solo motivo, mentre l’intimata procedura non presentava difese.

4. L’ufficio ha censurato fondatamente la evidente violazione di legge in cui era incorsa la CTR, giacchè la proroga stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65,comma 3, cit. incontra quantomeno un invalicabile limite soggettivo, dovendosi in effetti affermare il seguente principio: “La proroga stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 3, cit. è soltanto predisposta a favore degli eredi, nonchè a favore dei chiamati all’eredità, dando modo esclusivamente a questi particolari coobbligati di avere un maggiore tempo per quegli adempimenti che il de cuius poteva ancora tempestivamente fare se non fosse intervenuto il decesso; invero, ai sensi dell’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale, la previsione contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 3, cit. non può essere estesa oltre i casi espressamente fissati”.

5. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, a seguito della cassazione dell’impugnata sentenza, la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

6. Nella assenza di specifici precedentA debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, decide nel merito la controversia con il rigetto del ricorso originariamente proposto; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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