Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18425 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 20/09/2016), n.18425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federrico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17818-2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FRANCARIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), quale avente causa CONSORZIO

AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4169/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2010 R.G.N. 417/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato DE BLASI DARIO per delega Avvocato FRANCARIO FABIO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato MORRICO

ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 luglio 2010, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione del Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da S.A. nei confronti di INA Assitalia S.p.A., avente ad oggetto il ripristino del precedente rapporto di co-agente assicurativo intrattenuto con la Società, previa declaratoria di nullità della transazione conclusa a definizione della controversia insorta tra le parti a seguito della revoca del predetto incarico, per la costituzione, in luogo di quello, di un rapporto di sub-agenzia.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’atto di cui si chiedeva la declaratoria di nullità non un accordo transattivo bensì un atto di risoluzione del pregresso rapporto di co-agenzia e, pertanto, insussistenti i vizi della causa e della volontà negoziale su cui si fondava la pretesa alla nullità dell’atto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2099 c.c. nonchè degli artt. 1965, 1418 e 1962 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale inteso ad escludere la natura transattiva dell’atto concluso tra le parti il (OMISSIS), configurandolo come mera dichiarazione negoziale diretta alla risoluzione consensuale del rapporto di agenzia in essere tra loro, destinata a precedere l’instaurazione del nuovo rapporto di sola subagenzia concordato tra le parti, rilevando come la qualificazione di atto transattivo attribuita all’accordo predetto dal primo giudice fosse coperta dal giudicato, e che, in relazione a quella irretrattabile qualificazione, il cui disconoscimento è a detta del ricorrente frutto dell’erronea applicazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti, l’atto stesso avrebbe dovuto essere ritenuto nullo per l’evidente deviazione del suo contenuto, risultante oneroso solo a carico del ricorrente e quindi privo dell’elemento costitutivo del negozio dato dalla reciprocità delle concessioni, dallo schema causale di cui all’art. 1965 c.c..

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1426 c.c. anche qui in una con il vizio di motivazione, censura la statuizione con cui la Corte ha escluso l’essere la sottoscrizione del predetto accordo viziata nel consenso per violenza morale subita dal ricorrente, rilevando, sempre sul presupposto del carattere transattivo dell’atto stesso, come la risoluzione del rapporto di lavoro non possa essere oggetto degli atti dispositivi di cui all’art. 2113 c.c. e che, comunque, nella specie la volontà in tal senso espressa dal ricorrente doveva ritenersi coartata alla luce dello stesso tenore dell’atto sottoscritto tra le parti, dal quale traspariva evidente che, in caso di dissenso, sarebbe seguita non la concordata instaurazione tra le parti di un rapporto di subagenzia bensì la definitiva interruzione della collaborazione.

Entrambi i motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono dirsi infondati.

Ritenuta la non ravvisabilità nella specie dell’effetto preclusivo del giudicato in relazione alla qualificazione giuridica dell’atto, rimessa al libero apprezzamento del singolo giudice investito della cognizione della controversia, la conformità a diritto e la congruità logica della pronunzia resa dalla Corte territoriale emerge in relazione alla considerazione da parte di questa del più ampio contesto fattuale in cui si inserisce la questione giuridica sottoposta al suo vaglio e sul quale il ricorrente significativamente sorvola.

Nel suo iter valutativo, infatti, la Corte territoriale muove dal dato, solo incidentalmente riferito dal ricorrente senza attribuire ad esso il rilievo giuridico correttamente riconosciutogli dalla Corte medesima, per cui il mandato di agenzia conferito al ricorrente, in una con altro agente per la medesima zona, era stato, per effetto dell’insorgere di contrasti tra i co-agenti, revocato dalla Società nei confronti di entrambi in epoca antecedente alla stipula, tra il ricorrente e la Società stessa, dell’accordo de quo, con conseguente determinazione a carico del ricorrente dell’effetto interruttivo della collaborazione con la Società medesima, per di più senza che ciò avesse dato corso ad impugnative da parte del ricorrente, sicchè l’accordo in questione, in cui l’intesa finalizzata alla risoluzione del pregresso rapporto di co-agenzia, non più giustificato dal conferimento del mandato, preludeva alla costituzione tra le parti di un nuovo rapporto, sia pur di sola subagenzia, che valeva a scongiurare l’effetto della definitiva interruzione della collaborazione tra le parti, così rispondendo anche ad un interesse proprio del ricorrente, è stato ineccepibilmente qualificato legittimo dalla Corte territoriale sia sotto il profilo causale, rilevando in termini relativi se tale valutazione faccia riferimento ad una causa tipica, come sostiene qui il ricorrente, o ad una causa atipica, quale quella individuata dalla Corte predetta, sia quanto all’oggetto della disposizione, non identificabile nella sola rinuncia, insita nella risoluzione consensuale, alla continuazione del rapporto, sia quanto alla corrispondenza alla volontà espressa, insuscettibile, in ragione dell’effetto ripristinatorio di una collaborazione già in precedenza interrotta, secondo quanto puntualmente rilevato dalla Corte medesima, di ritenersi condizionata dalla minaccia di un danno ingiusto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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