Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18425 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18425 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 18023-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EURIZON VITA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
1789

LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, rappresentato e difeso dagli avvocati GASPARE
FALSITTA, SILVIA PANSIERI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata 1’11/05/2010;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO.

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Rilevato che:
§ 1. La società Eurizon Vita s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento,
notificatole il 29.05.2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato
la dichiarazione dell’anno 2003 relativamente all’Iva e all’Irap, sul presupposto
che le operazioni relative ai contratti di collaborazione e coassicurazione stipulati
con la società Poste Vita – diversamente da quanto ritenuto dall’ufficio – erano

virtù di detti contratti, difatti, la società Poste Vita metteva a disposizione la
propria rete di uffici postali per incrementare il ramo assicurativo, mentre, dal
canto suo, la società Sanpaolo Vita offriva l’esperienza del proprio personale nel
settore.
Sulla scorta di dette convenzioni, tutti i nuovi rapporti assicurativi stipulati
da Poste Vita erano condivisi in coassicurazione con la società Sanpaolo, alla
quale la prima doveva versare un corrispettivo nelle ipotesi in cui si fosse avvalsa
della facoltà di rinunciare alla coassicurazione, pattuita tra le parti; la società
Sanpaolo, dal canto suo, doveva corrispondere i compensi per lo svolgimento
dei servizi accessori affidati all’impresa delegata.
La società contribuente impugnava anche l’avviso di irrogazione delle
sanzioni di riscossione per omesso versamento Iva, esponendo i medesimi motivi
del primo ricorso.
La CTP di Torino accoglieva entrambi i ricorsi con sentenza che veniva
appellata dall’Ufficio.
Solo con atto di costituzione in appello, la contribuente eccepiva la nullità
radicale ed insanabile dell’avviso di accertamento, a suo avviso rilevabile di
ufficio, in quanto l’atto impositivo era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate di
Torino anziché da quella di Milano, ai sensi dell’art. 31 DPR, 699/73, sul rilievo
che l’avviso riguardava la dichiarazione dei redditi – relativa all’anno di imposta
2003 – presentata dalla società Sanpaolo, con sede in Milano; che, solo
successivamente, dall’1/1/2004, la società era stata incorporata in Eurizon Vita,
con sede in Torino, e di poi, con atto di fusione, incorporata nelle Assicurazioni
Internazionali di Previdenza s.p.a., atti di incorporazione e fusione intervenuti

sussumibili nella categoria dei contratti di assicurazione e riassicurazione; in

I

successivamente alla presentazione della dichiarazione fiscale oggetto dell’atto
impugnato.
La C.T.R. di Torino accoglieva l’eccezione dell’ente contribuente, dichiarando
l’incompetenza territoriale dell’ufficio procedente.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorre per cassazione l’Agenzia
delle Entrate, svolgendo due motivi.

CONSIDERATO CHE
§ 2. Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
I

3 e n. 4, l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 31 e 58 D.P.R. n. 633 del
1972, dell’art.40 DPR 633/72 nonchè degli artt. 21 septies c.1 e 21 octies della
L.1990/241 e dell’art. 57 del d.lgs 1999/300; dell’art. 18 lett. e) c. 2 e dell’art.
57 c. 2 d.lgs 1992/546; infine, degli artt. 100, 112, 156, 157 c.p.c., censurando
la motivazione impugnata perché fondata sulla giurisprudenza formatosi sul
precedente testo del DPR 645/58.
In particolare, la doglianza è incentrata sulla circostanza che la
giurisprudenza citata dal decidente si è formata sul precedente testo del DPR
645/58 e che la motivazione ha trascurato di considerare le finalità del disposto
dell’art. 58 cit., il quale – prevedendo che i soggetti diversi dalle persone fisiche
hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale e che le
cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo
a quello in cui si sono verificate – mira ad evitare manovre abusive del
contribuente attraverso lo spostamento del domicilio fiscale o della sede legale.
In ogni caso, l’amministrazione finanziaria conclude nel senso che la
violazione dell’art. 58 cit. non produrrebbe affatto una nullità assoluta ed
insanabile, comunque non rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma
deducibile solo come motivo di opposizione nel ricorso introduttivo.
§.3 Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione
delle medesime norme evocate con la prima censura, oltre che degli artt. 2945
e 2504 c.c., ex art. 360 n. 3, sostenendo che la competenza territoriale ad
accertare le dichiarazioni della società incorporata appartiene all’ufficio
2

Resiste con controricorso la contribuente.

finanziario nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale della società
I

incorporante.
§.4 D primo motivo è fondato nei termini che seguono, assorbito il secondo.
I principi giurisprudenziali citati dai giudici territoriali trovano il loro
precedente in sentenze di questa Corte “secondo cui il difetto di potere
dell’organo, che ha proceduto all’accertamento tributario, costituisce un vizio

stadio del processo tributario “(Cass. 1977/4462 e 1969/1139).
Detti principi, tuttavia, si riferiscono ad un sistema di tutela tributaria non
più vigente, in cui l’atto impositivo poteva essere impugnato avanti al giudice,
soltany) previo esperimento dei ricorsi amministrativi avanti le Commissioni
distrettuali e la Commissione centrale, e che aveva fatto sorgere la questione
della proponibilità, per la prima volta avanti l’Autorità giudiziaria, della eccezione
di incompetenza dell’Ufficio non precedentemente sollevata con i motivi del
ricorso amministrativo, come chiarisce lo stesso precedente del 1977 secondo
cui” in tema di imposte dirette, sotto il vigore del DPR 1958/645, il difetto di
competenza dell’organo che ha proceduto all’accertamento configura un vizio
radicale e sostanziale che importa nullità assoluta dell’atto, deducibile e rilevabile
di ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario avente per oggetto
l’atto medesimo e, quindi, anche per la prima volta davanti al giudice onorario,
adito dopo l’esperimento dei ricorsi alle Commissioni tributarie”.
§.5 Mutato il sistema tributario, questa Corte ha più volte ribadito, in tema
di contenzioso tributario, che i motivi dell’opposizione al provvedimento
impositivo si configurano come “causae petendi” della correlata domanda di
annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione
il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è
lo stesso – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio
decidendi” (Cass. n. 20393/2007; Cass. n. 9020/2017; Cass. n. 30144/2017;
Cass. n. 13126/2016). La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con
indirizzo cui si intende dare continuità, che la nullità dell’avviso di accertamento
non è blevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di
primo grado, è inammissibile qualora venga proposta per la prima volta nei gradi
3

sostanziale e radicale che importa la nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni

successivi; trattandosi di un vizio dell’atto impositivo è evidente che tale
eccezione doveva essere posta con il ricorso introduttivo della lite e che non si
tratta ‘di un’eccezione rilevabile d’ufficio (cfr. ex multis, da ultimo. Cass. n.
12699/2017; n. 15769/2017; n. 11223 del 2016; n. 13126 del 2016 ; n. 10802
del 2010). Tale principio va ribadito anche per l’ipotesi, qui in rilievo, di (asserita)
incompetenza dell’ufficio procedente, in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art.

decadenza, nel primo grado del giudizio e non può, dunque, esser rilevata
d’ufficio, in ogni grado».
§. 6 In definitiva, l’eccezione di incompetenza (anche territoriale) evidenzia
un tipico vizio di legittimità dell’atto impositivo che deve essere dedotto
mediante specifico motivo di ricorso dal contribuente: i vizi di legittimità che
inficiark l’atto impositivo ne determinano infatti la mera annullabilità in quanto,
in difetto di impugnazione rivolta a far valere tale vizio, l’atto, che è comunque
idoneo a produrre effetti giuridici, si stabilizza divenendo intangibile.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con riferimento al primo
motivo, assorbito il secondo; con conseguente cassazione della pronuncia
impugnata e rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione la quale,
esclusa la rilevanza della incompetenza territoriale, deciderà nel merito.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del
Piemonte in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alla
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civil in data
18.05.2018.
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PALZAZO

61, comma 2, dispone che l’eventuale “nullità deve essere eccepita, a pena di

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