Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18425 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

CON MOTIVAZIONE SINTETICA

sul ricorso proposto da:

Y.M., domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Gibilaro Francesco;

– ricorrente –

contro

Questura di Agrigento in persona del Questore;

– intimata –

avverso i decreti del Giudice di Pace di Agrigento nn. 1577/09 e

1409/09 del 3.3. e 20.3.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.6.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Salemi su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

OSSERVA

Con decreto del 3.3.2009 il Giudice di Pace di Agrigento convalidava il provvedimento di trattenimento di M.Y. presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Lampedusa.

Con successivo provvedimento del 20.3.2009 lo stesso giudice di pace disponeva poi la proroga di ulteriori trenta giorni di trattenimento del cittadino straniero presso lo stesso Centro.

Avverso i due provvedimenti M.Y. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali rispettivamente lamentava la tardiva emissione del decreto di convalida (intervenuto nove giorni dopo il suo ingresso nel Centro) e la conseguente illegittimità anche del successivo provvedimento di proroga della permanenza nello stesso Centro (primo motivo), nonchè la carenza motivazionale dei due decreti (secondo motivo).

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui agli artt. 365, 366 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, pur sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo, non risulta corredato della prescritta procura speciale da parte del cittadino straniero rappresentato.

Anzi, dalla formulazione adottata nel preambolo del ricorso emerge che il legale sottoscrittore dell’impugnazione non ha operato in virtù del rilascio di procura speciale, ma per effetto della sua qualità di difensore di ufficio, nominato con riferimento al disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 10.

Tuttavia mentre nei casi ivi considerati la designazione del difensore di ufficio trova conforto nel dettato normativo e nella relativa “ratio” inspiratrice, ravvisabile nell’incidenza del provvedimento conclusivo del procedimento sulla libertà personale del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione, l’assenza di analoga previsione per il ricorso per cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4) esclude la configurabilità di una deroga alle prescrizioni di cui agli artt. 365, 366 c.p.c..

In tali termini, peraltro, si è già pronunciata questa Corte decidendo in analoghe fattispecie, rispetto alle quali ha affermato che nel ricorso per cassazione avverso il decreto reso nel procedimento di opposizione a provvedimento di espulsione dello straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13 bis, non contengono deroghe alla disciplina dettata dagli artt. 365 e 366 c.p.c., comma 1, n. 5, (C. 03/12822, C. 00/14908; statuizioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

Nulla va infine stabilito per le spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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