Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18425 del 01/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18425 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21815-2007 proposto da:
DI GRAZIA ELENA DGRLNE39P55A512I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.MONTE ZEBIO 19, presso lo
studio

DE

dell’avvocato

rappresentato

e

difeso

PORCELLINIS
dall’avvocato

CARLO,
SANTULLI

RAFFAELE;
– ricorrente contro

MATTIELLO TERESA, MATTIELLO ALFONSO, MATTIELLO MARIA;
– intimati

avverso la sentenza n.

2870/2006 della CORTE

Data pubblicazione: 01/08/2013

I

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato SANTULLI RAFFAELE difensore del

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso;

Di Grazia — Mattiello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi con sentenza n. 2870/06,
sull’appello proposto da Elisabetta Di Grazia e Maria,Teresa e Alfonso Mattiello,

in accoglimento del gravame, accoglieva la domande proposta dal loro dante
causa Antonio Mattiello e dichiarava che il locale terraneo sito in Aversa, alla
via Diaz 19, di proprietà della convenuta Elena Di Grazia, era gravato da servitù
di lume di grotta, per cui condannava l’appellata a ripristinare lo stato dei
luoghi, ingiungendole di non impedire o turbare l’esercizio di tale servitù, e
condannandola inoltre al pagamento delle spese del doppio grado, che
compensava per il 50%.
La Corte partenopea sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, riteneva che
il lume di grotta oggetto del contendere, inteso come servitù negativa ed
apparente, era stato eliminato da oltre venti anni, per essere stato coperto con
materiali vari, per cui la ridetta servitù avrebbe dovuto ritenersi prescritta.
Aggiungeva però la Corte che la Di Grazia aveva rinunciato a tale maturata
prescrizione, come poteva ricavarsi da un’espressione contenuta nel rogito
notarile di compravendita del suo locale e dal fatto che la medesima, nel
contesto di lavori di pavimentazione del locale in parola, disponeva la rimozione
delle tavole di legno che l’ ostruivano e l’apposizione di una grata metallica
apribile, cioè di una struttura che consentiva il passaggio di luce ed aria nella

Corte Suprema di Cassazione — 11 SC7

– est. dr

A. Bursese-

3

awerso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23.1.2003,

sottostante grotta, la quale, da tale data, iniziava di nuovo ad essere utilizzata
dal proprietario. Nel ricordato rogito del 21.12.1989, era infatti contenuta la
seguente clausola: ” La cessionaria di Grazia Elena dichiara di essere a
conoscenza che il terraneo a lei ceduto con il presente atto è gravato dalla

risulta dai titoli di provenienza menzionati in premessa”

Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione Elena Di Grazia sulla
base di n. 3 mezzi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo

motivo la ricorrente

denunzia il vizio di motivazione .

Sostiene che dalla frase contenuta nell’atto di compravendita del 21.12.1989,
come sopra riportata, non può evincersi alcuna rinunzia ( peraltro tacita) della
maturata prescrizione da parte di Elena Di Grazia anche perché la stessa non
aveva alcun plausibile motivo per farlo, visto che nessuno fino allora glielo aveva
mai chiesto o sollecitato. ” Evidenzia l’esponente che :” quella frase estrapolata
… da un più ampio contesto, non ha proprio nulla a che vedere con l’oggetto del
rogito, al quale …. non hanno partecipato né le attuali controparti, né i loro danti
causa.” La frase in questione poi- secondo la Corte napoletana non
costituirebbe esplicitazione di rinuncia alla prescrizione, bensì manifestazione
tacita di volontà di rinuncia.
Con il 2 0 motivo la De Grazia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
2937 c.c.; si riferisce sempre alla dichiarazione contenuta nel rogito di cui

Corte Suprema di Cassazione

sez. efe.
,

Letr. G. A. Bursese-

4

servitù di lume di grotta a favore di altri condomini dello stesso edificio, come

sopra sottolineando l’erroneo inquadramento della materia del contendere
nell’ambito della norma stessa. A conclusione del mezzo, vi è il seguente
quesito di diritto:” Se la dichiarazione della Di Grazia Elena contenuta nel rogito
21.12.1989 per notar Farinaro ( di essere a conoscenza che il terraneo a lei

altri condomini dello stesso edificio, come risulta dai titoli di provenienza
menzionati in premessa.”) possa ritenersi — alla stregua degli atti di causa e dei
rilevi argomentativi illustrati- rinunzia alla prescrizione e, pertanto, inquadrarsi
nell’art.2937 c.c.”

Entrambe le doglianze — congiuntamente esaminate essendo strettamente
connesse – sono fondate.
La sentenza impugnata – come si sopra fatto cenno –

ha desunto la rinuncia

alla prescrizione: a) dalla sopra riportata dichiarazione contenuta nel rogito di
compravendita del 21.12.1989; b) dalla riattivazione del lume
successivamente consentita dalla ricorrente al proprio inquilino per riporre vino o
comunque utilizzare la grotta.
Osserva il Collegio – alla luce di tali premesse — che non può desumersi da
queste circostanze un’inequivoca rinuncia della Di Grazia al diritto da lei
acquisito di maturata prescrizione della servitù in parola.
Giova sottolineare al riguardo che mentre il riconoscimento dell’altrui diritto che
valga ad interrompere la prescrizione ( art. 2944 c.c.), costituisce una
dichiarazione di scienza, la rinuncia alla prescrizione, invece, integra un atto

Corte Suprema di Cassazione il sez.

(Ti. A. Bursese-

5

ceduto con il presente atto è gravato dalla servitù di lume di grotta a favore di

negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere
definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo ( v. Cass. n. 5982
del 15/03/2007 : “11 soggetto che riconosca l’altrui diritto compie una dichiarazione di
scienza, e non un atto negoziale dagli effetti esclusivamente interruttivi della

istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una
volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio
diritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento: ne consegue che al riconoscimento
non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di
rappresentanza.”)
Da ciò consegue l’inadeguatezza della motivazione della sentenza che non ha

accertato se la convenuta fosse stata consapevole al momento dell’atto
dell’acquisto ( e , per quel che può valere, del consenso prestato al suo inquilino
per la

riapertura della luce), dell’avvenuta maturazione del termine di

prescrizione della servitù, in particolare considerando che sia la dichiarazione
che I comportamento della De Grazia di per sé deponevano per la conoscenza
della servitù, ma non anche per l’avvenuta prescrizione di essa.
Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto che trattavasi di rinuncia tacita della
prescrizione, per cui – come ha sottolineato questa S.C. – ai fini della
sussistenza della stessa occorreva che nel comportamento del “debitore” fosse
insita la di lui inequivocabile volontà di non awalersi della causa estintiva del

Corte Suprema di Cassazione i sez civZ dr. G

Butsese-

6

prescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte; per contro, il diverso

diritto altrui (Cass. n. 21248 del 29/11/2012), elemento questo certamente non
riscontrabile nella dichiarazione contenuta nel rogito in parola.
Conclusivamente devono essere accolti i motivi suddetti ( assorbito il 3° motivo
violazione dell’ art. 92 c.p.c.); la sentenza va cassata in relazione ai medesimi, e

d’Appello di Napoli.
P.Q.M.
ari/eowyQ,

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaY, anche per le spese di
questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
In Roma li

11 giugno 2013
IL PRESIDENTE
(dott. Massimo Oddo )

IL CONSIGLIERE EST.
(dott. G tano ntonio Bursese)

P

taet

ì o Giudiziario
kionari
NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERM
Roma,

0 1 AGO. 2013

rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte

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