Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18424 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017), n. 18424
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13855/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO L.R. TITOLARE DELLA DITTA
D.S.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sez. di
Palermo n. 733/04/11, depositata il 18 aprile 2011;
Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza n. 733/04/11 depositata il 18 aprile 2011 la Commissione Tributaria Centrale sez. di Palermo confermava la decisione n. 230/07/93 della Commissione Tributaria di 2^ grado di Palermo che aveva accolto il ricorso promosso dal “Fallimento L.R. titolare della ditta D.S.” contro il diniego di condono opposto dall’ufficio a causa della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa prevista DAL D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516.
2. Secondo la CTR, essendo il fallito morto quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, quando ancora era pendente il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, andava per questa ragione riconosciuta al curatore del fallimento, che aveva presentato la dichiarazione integrativa, la proroga semestrale prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 3, per “tutti i termini pendenti”.
3. L’Agenzia delle Fntrate ricorreva sulla base di un solo motivo, mentre l’intimata procedura non presentava difese.
4. L’ufficio ha censurato fondatamente la evidente violazione di legge in cui era incorsa la CTR, giacchè la proroga stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65,comma 3 cit. incontra quantomeno un invalicabile limite soggettivo, dovendosi in effetti affermare il seguente principio: “La proroga stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 3, cit. è soltanto predisposta a favore degli eredi, nonchè a favore dei chiamati all’eredità, dando modo esclusivamente a questi particolari coobbligati di avere un maggiore tempo per quegli adempimenti che il de cuius poteva ancora tempestivamente fare se non fosse intervenuto il decesso; invero, ai sensi dell’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale, la previsione contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 3, cit. non può essere estesa oltre i casi espressamente fissati”.
5. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, a seguito della cassazione dell’impugnata sentenza, la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.
6. Nell’assenza di specifici precedenti debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, decide nel merito la controversia con il rigetto del ricorso originariamente proposto; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017