Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18424 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18424 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 16908-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
2018
1788

PAGLIUCA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA
VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE CLEMENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato
RENATO PACIELLO;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

92/2011

della

Data pubblicazione: 12/07/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

FOGGIA,

depositata

il

07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.

Rilevato che:
§ 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate
impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari,
indicata in epigrafe, con cui ebbe a respingere l’appello dell’amministrazione
finanziaria, così dichiarando la illegittimità del recupero del credito d’imposta,
previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, fruito dal contribuente per l’anno

Ritenne la C.T.R. che la spettanza dell’agevolazione fosse correlata agli
investimenti effettuati, rilevando a tal fine non tanto la data della consegna dei
beni strumentali quanto l’epoca di conclusione dell’opera e del collaudo, così
disattendendo la tesi dell’Ufficio per cui invece la norma si sarebbe dovuta
riferire alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, dunque a partire dal 14.03.2001.
Il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste il contribuente.
CONSIDERATO CHE
§.2 Con l’unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con
riguardo alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1, in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, avendo la commissione erroneamente riconosciuto l’agevolabilità
degli investimenti, sub specie di acquisto di beni strumentali per l’esercizio di
attività di bar, effettuati dal contribuente in data anteriore all’approvazione da
parte della Commissione Europea del regime degli aiuti, atto intervenuto solo il
13 marzo 2001.
Rileva preliminarmente il collegio che è pacifica, dopo il 1.1.2001, la
legittimazione dell’Agenzia delle Entrate, e non più del Ministero delle Finanze
e dell’Economia, quanto ai rapporti tributari anche oggetto di contenzioso
precedente (Cass. n. 26321/2010).
§.3 La censura è fondata.
L’art. 8 della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 1 – quale vigente ratione
temporis e cioè alla data dell’effettuazione dell’investimento ad opera del
contribuente, pacificamente risultante, dalla narrativa delle due difese, da
fattura del primo marzo 2001 – dispone che

“ai soggetti titolari di reddito

d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo
i

2001

d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle
Comunità europee come destinatane degli aiuti a finalità regionale di cui alle
deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di

misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di
aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva,
dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle
Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato
a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono del credito d’imposta”.
§.4 Dunque, le citate disposizioni di legge consentono la fruizione del
beneficio già in favore dei contribuenti che avessero effettuato investimenti a
decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2000 e tuttavia limitano – in una
precisazione ulteriore dell’art. 8 comma 1 – la predetta agevolabilità mediante
il ricordato inciso secondo il quale la decorrenza fa riferimento a nuovi
investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della
Commissione delle Comunità europee.
Dalla citata sequenza normativa si desume che anche l’investimento
connesso al regime in corso al primo marzo 2001 avrebbe fruito
dell’agevolazione, avendo riguardo ad investimenti effettuati dopo l’entrata in
vigore della legge, dunque a partire dal 1 gennaio 2001. E tuttavia, se a quella
data l’approvazione della Commissione non fosse ancora intervenuta, le stesse
acquisizioni ammesse all’agevolazione sarebbero dovute essere successive al
descritto e riferito atto, adottato infatti solo il 13 marzo 2001 e tale, nella
concreta fattispecie, da rendere intempestivo, ai fini del beneficio invocato,
l’acquisto di un bene posteriore al 1.1.2001 ma ancora anteriore
2

cui alla L. 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la

all’approvazione della misura di aiuto della Commissione UE (Cass. n.
4084/2015; 21715 del 2010; Cass n. 162010 e 200 del 2014).
In particolare, come affermato da codesta Corte” in tema di agevolazioni per
gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di
imposta previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il momento
in cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve

2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, all’art. 75 comma
2, lett. a) (attuale art. 109), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – nella
consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi
investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla
disciplina intertemporale per i “contratti conclusi” dopo l’entrata in vigore del
d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione”(Cass. n. 16210/2014).
L’art.75 T.U.I.R. difatti individua il momento in cui le spese di acquisizione
dei beni si considerano sostenute, determinato per i beni mobili nella data di
“consegna- nella fattispecie accertata dal decidente sulla base delle fatture e
y
dei DDT ante 14.03.2001 -, dizione espressamente richiamata dal D.L. n. 138
del 2002, art. 10, comma 3 citato.
§.5 In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Il giudice di appello non ha tenuto in alcuna considerazione detta
circostanza, per cui la sentenza va cassata, con conseguente rigetto
dell’originario ricorso del contribuente.
In relazione alla regolamentazione delle spese, si reputa dirimente la
circostanza che la questione giuridica abbia trovato soluzione alla luce di
interventi giurisprudenziali successivi all’introduzione del ricorso; con
conseguente compensazione delle spese processuali tanto dei gradi di merito
quanto del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

3

essere individuato – in forza del richiamo dell’art. 10, comma 3, del d. I. 8 luglio

-

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel

merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

18.05.2018

4

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