Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18424 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. I, 09/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 09/07/2019), n.18424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6236/18 proposto da:

-) N.H., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (c/o avv.

Giuseppe Montanini), rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea

Frosini in virtù di procurà speciale apposta in margine al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di 21.7.2017 n. 1723;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.H. (del quale nè la sentenza, nè il ricorso indicano altre generalità: in particolare data di nascita e codice fiscale) ha impugnato dinanzi al Tribunale di Firenze il provvedimento con cui il Questore della medesima città rigettò la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Con ordinanza 3.6.2015 il Tribunale rigettò il ricorso. Ritenne il Tribunale che il ricorrente, pur avendo contratto matrimonio a San Marino con una cittadina italiana, non avesse dato la prova di avere effettivamente convissuto con lei.

2. La Corte d’appello di Firenze, adita dal soccombente, con sentenza 21.7.2017 n. 1723 ha rigettato il gravame con la medesima motivazione.

3. Ricorre per cassazione N.H. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Con tutti e tre i motivi il ricorrente, pur formalmente prospettando la violazione di legge (primo motivo) e l’error in procedendo (secondo e terzo motivo), nella sostanza lamenta la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrata l’effettiva convivenza tra il convivente e la di lui moglie italiana.

Deduce che la convivenza tra i coniugi era stata “ampiamente dimostrata” nei gradi di merito; che gli elementi probatori in senso contrario valorizzati dalla Corte d’appello erano “incerti”; che il giudizio di attendibilità dei testimoni compiuto dalla Corte d’appello fu erroneo.

1.2. Tutti i motivi sono inammissibili, in quanto sollecitano una nuova ed ulteriore valutazione delle prove.

Censure di questo tipo, tuttavia, cozzano contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

2.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di N.H. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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