Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18423 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/09/2016), n.18423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19405-2012 proposto da:

COMUNE UGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MANTEGAZZA N.24, presso dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO CAGGIULA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.L., B.I., S.G.,

RO.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2076/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/06/2012, R.G. N. 649/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato VINCENZO PARATO;

udito l’Avvocato ALFREDO CAGGIULA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 2076/12, in riforma della pronuncia di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto da R.C. nei confronti del Comune di Ugento, ha dichiarato il diritto del ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Ente convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 78.

2. Il R., originariamente inserito nel progetto LSU avviato il 4.7.2008 presso il Comune di Ugento per la manutenzione del patrimonio immobiliare scolastico, aveva impugnato le Delib. 31 ottobre 2001, n. 119 e Delib. 31 ottobre 2001, n. 120 con cui l’Ente locale aveva approvato la graduatoria dei lavoratori socialmente utili da assumere alle sue dipendenze. Il ricorrente aveva dedotto che il Comune non avere fatto corretta applicazione della previsione di cui D.Lgs. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, (legge finanziaria per il 2001) nel procedere alla copertura dei n. 4 posti vacanti in organico e nel collocare M.L. in posizione poziore rispetto a lui. In particolare, aveva sostenuto che la graduatoria avrebbe dovuto essere formata sulla base dell’anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, ai sensi della L. n. 56 del 1987, in cui risultava iscritto prima degli appellati S., B. e Ro., invece assunti al suo posto. In via subordinata rispetto al diritto ad essere assunto, aveva rivendicato il diritto ad essere stabilizzato per 60 mesi come LSU presso lo stesso Comune, anzichè presso la Cooperativa “(OMISSIS)” affidataria del piano di impresa.

3. La Corte di appello di Lecce ha accolto la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata riguardante la procedura di stabilizzazione. A fondamento del decisum, ha svolto le seguenti considerazioni:

– la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 come modificato dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, art. 4 di conversione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, dispone che le provincie ed i comuni effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego e prevede che i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti;

– quanto al procedimento per la stabilizzazione, il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 6 faceva parimenti riferimento all’ordine delle graduatorie di cui alle liste di collocamento;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 1, lett. b) ha confermato che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengono mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

4. Alla luce di tali principi, ha dunque affermato che la L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, – che deroga al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12 nella parte in cui determina il contingente da assumere e che prevede l’assunzione “relativamente alle qualifiche di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 16” – aveva recepito e richiamato il meccanismo di selezione previsto dal medesimo L. n. 468 del 1997, art. 12.

5. Per la cassazione di tale sentenza il Comune propone ricorso affidato ad un motivo, cui resiste il R. con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Comune denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente richiamato la L. n. 468 del 1997, art. 6 che era stato abrogato espressamente dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10 e non era più vigente alla data di assunzione degli LSU de quibus (la Delib. G.M. n. 120 era del 31 ottobre 2001). La Corte di appello aveva poi omesso di considerare che con la riforma di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 si era inteso a conferire priorità non più all’anzianità di iscrizione nelle liste, ma alla professionalità e alla anzianità maturata dal lavoratore nell’ambito dei progetti LSU. Era stata ignorata la sentenza n. 782/2000 del TAR Puglia, secondo cui, ai fini della selezione degli LSU da assumere ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12 e L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, il riferimento alla L. n. 56 del 1987, art. 16 presente nel testo di cui all’art. 12 citato, assumeva un valore non ai fini dell’individuazione dei criteri di selezione, ma solo ai fini della determinazione del contingente da assumere. Era dunque da ritenere legittima la scelta compiuta dall’Amministrazione di utilizzare, come criterio selettivo, la graduatoria già formulata ai fini dei piani di impresa e caratterizzata dall’applicazione dei criteri di graduazione/selezione più aderenti alle particolarità della materia.

2. Il ricorso è infondato.

3. Preliminarmente, quanto all’assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe errato nel fare riferimento al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 6 per essere la norma stata abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 10 la questione non è rilevante, poichè il richiamo all’art. 6 cit. è stato utilizzato dal giudice di merito solo quale argomento rafforzativo della soluzione prescelta, senza che la sua espunzione presenti un’incidenza – che neppure l’odierno ricorrente prospetta – sulla norma che invece la sentenza ha ritenuto rilevante ai fini della selezione dei lavoratori da assumere L. n. 388 del 2000, ex art. 78ossia la L. n. 56 del 1987, art. 16 che costituisce un principio generale recepito anche dalla legge generale del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, che regola la fattispecie, prevede che “In deroga a quanto disposto dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell’ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L’incentivo previsto al citato D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 7, comma 1 è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi del citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4” (il D.L. 24 novembre 2000, n. 346, art. 2, comma 5, recava una previsione in parte diversa, e precisamente “5. Limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 6effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4. L’incentivo previsto al citato D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 7, comma 1, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi del citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4”). Ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4 “ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La deroga operata dalla L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, è nel senso che il legislatore ha autorizzato il superamento della soglia percentuale per le assunzioni prevedendo per l’anno 2001 (ulteriori proroghe sono state introdotte da norme successive per gli anni 2002 e 2003) la possibilità di assumere oltre il limite percentuale di cui alla L. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4, ma ha pure richiamato la L. n. 56 del 1987, art. 16. Tale rinvio deve intendersi operato non solo alle qualifiche per le quali era autorizzata l’assunzione in deroga ai limiti percentuali, ma anche al sistema di copertura dei posti mediante avviamenti a selezione ivi previsto.

6. Correttamente la Corte di appello ha posto a fondamento del decisum la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 come modificato dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, art. 4 (di conversione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86), il quale dispone, al comma 1, che “1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”.

7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 16 e successive modificazioni, l’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime. Ne consegue che coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un diritto soggettivo all’avviamento a selezione atteso che la legge non attribuisce all’amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, trattandosi di attività meramente tecnico-esecutiva, nè autorizza l’ente pubblico a sospendere l’efficacia delle graduatorie (Cass. n. 3549 del 2012).

8. La soluzione interpretativa di cui alla sentenza impugnata è altresì coerente con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 1, lett. b), il quale dispone che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avviene “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”. Tale disposizione non regola direttamente la materia dell’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ma rinvia alla legislazione vigente e quindi alla L. n. 56 del 1987, art. 16 richiamato nella fattispecie all’esame dalle citate fonti che regolano la materia.

9. La vicenda del R. era già pervenuta all’esame di questa Corte a seguito di ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione, avendo sia il giudice ordinario che quello amministrativo declinato la propria competenza a giudicare. La Sezioni Unite, con sentenza n. 2277/2008, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno osservato che, in tema di lavori socialmente utili, la P.A., mentre agisce nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando deve eccezionalmente procedere alla assunzione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento.

9.1. In particolare, è stato precisato:

– che la P.A. deve conformarsi ai criteri predeterminati per legge sia per quanto riguarda l’assunzione, in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, come modificato dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, art. 4 di conversione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, sia per quanto riguarda la stabilizzazione, in relazione al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 6, comma, che faceva parimenti riferimento all’ordine delle graduatorie di cui alle liste di collocamento;

– che tale principio è stato confermato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 1, lett. b);

– che per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni vige ancora il sistema delle liste di collocamento, non incidendo su di esso le innovazioni apportate, per il settore privato, dalle disposizioni in tema di mercato del lavoro dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2);

– che in tal senso si era espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 1999, secondo cui “ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 23 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 31 l’ordine di precedenza fra classi aspiranti al collocamento (lavoratori disoccupati o occupati a tempo parziale, occupati che vogliano mutare settore lavorativo, pensionati) dettato dalla L. n. 56 del 1987, art. 10 mentre costituisce disciplina pressochè superata per i rapporti di lavoro privato, segnati da una quasi completa generalizzazione della chiamata diretta e dall’eliminazione del monopolio pubblico sull’avviamento, vige tuttora per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, che devono reclutare il personale delle fasce di minore professionalità, attraverso selezioni fra gli iscritti nelle liste di collocamento avviati secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti”.

10. Va dunque affermato che, in tema di lavoratori socialmente utili, la Pubblica Amministrazione agisce con poteri autoritativi e la discrezionalità che le è propria nella scelta del progetto e nella individuazione delle professionalità corrispondentemente richieste, viceversa per la selezione dei singoli lavoratori essa è vincolata a criteri predeterminati per legge, ai quali deve conformarsi anche nel procedere alle assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6.

11. Il ricorso va dunque respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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