Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18423 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18423 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 10173-2011 proposto da:
COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende
unitnmnntn all’avvnratn GIAMBATTISTA RIZZA;

– ricorrente contro
PROIND SRL;
– intimato –

2018
1787

Nonché da:
PROIND SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
LUCISANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 12/07/2018

contro

COMUNE DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIAMBATTISTA RIZZA;

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 30/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO.

– controricorrente all’incidentale –

Rilevato che:
§ 1.

Il Comune di Torino propone un motivo di ricorso per la cassazione

della sentenza n. 68/26/10 depositata il 30.11.2010 con la quale la
commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima
decisione, ha ritenuto congruo il valore attribuito dal ctu ai terreni di proprietà
della società Pro.Ind srl, rigettando sia l’appello principale che quello

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la
base imponibile, ai fini ICI, di aree suscettibili di edificazione è costituita dal
valore venale in comune commercio da determinarsi – ex art. 5 co. 5 d.lgs
504/1992 – con riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita nonchè agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del fondo ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ha considerato, inoltre,
inidonee ad inficiare il percorso tecnico-valutativo dell’ausiliario le osservazioni
proposte dalla parte, tenuto conto che dalla relazione peritale risultava la
compiuta ricostruzione storica degli eventi che avevano interessato il fondo
(concessioni, servitù, ubicazione, assenza di valori attribuibili alle microzone
negli anni 2000 e 2001, contiguità dei valori attribuiti a quelli indicati dal
medesimo Comune nel primo semestre 2000, concessione edilizia intervenuta
alla fine del 2001 e preceduta da convenzione edilizia con reciproche
concessioni con riduzione dell’area convenzionata) nonchè i valori di mercato
dei beni, già individuati da un professionista incaricato dal medesimo Comune
di Torino, e “perfezionati” dal ctu, sulla scorta degli elementi peculiari
caratterizzanti l’area.
Resiste con controricorso la società Pro.Ind, che propone anche ricorso
incidentale.
CONSIDERATO CHE
§ 2. Con l’unico motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, 1^ co. n.
5 cod.proc.civ. – omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il
giudizio, per non avere la commissione tributaria regionale esaminato le
critiche alla perizia di ufficio, contenute nella memoria depositata in primo
i

incidentale proposto dall’ente contribuente.

grado, con le quali l’amministrazione comunale aveva dedotto la carente
individuazione del procedimento estimativo del c.t.u., difforme da quelli
riconosciuti dalla letteratura o seguito da prassi e usi; l’omessa individuazione
di aree similari, l’omessa valutazione del criterio del valore di trasformazione,
nonchè la carente valutazione delle consistenze immobiliari che concorrono a
formare il valore finale del compendio e l’erronea valutazione delle limitazioni

Denuncia, dunque, l’amministrazione comunale sia vizi relativi al
procedimento estimativo sia errori nella quantificazione dei valori.
§.3 Con ricorso incidentale, la società contribuente lamenta la violazione e
la mancata applicazione dell’art. 11 D.Igs 1992/504 e dell’art. 62 d.lgs n.
546/92 ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la motivazione impugnata
rigettato la censura relativa alla carenza motivazionale dell’avviso, reiterando
le denunciate insufficienze contenutistiche dell’atto impositivo.
§.4 Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e
la mancata applicazione dell’art. 2, comma 87, D.Igs 1992/421 e dell’art. 11,
comma 4, dell’art. 62 d.lgs n. 546/92, dell’art. 1 d.lgs 1995/546 ai sensi
dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censurando la sentenza di secondo grado per
motivazione apparente con riferimento alla carenza di sottoscrizione autografa
dell’atto e formulando relativo quesito di diritto.
§.5 Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e la
mancata applicazione dell’art. 5 D.Igs 1992/504 e dell’art. 62 d.lgs n. 546/92
ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c, riproponendo tutte le questioni sollevate
nel giudizio di merito con riferimento ai criteri di determinazione del valore
delle aree ed eccependo l’inammissibilità del ricorso principale sul punto, per
l’omessa formulazione del quesito di diritto e per aver richiamato le allegazioni
difensive formulate in primo grado, anziché quelle dedotte nel giudizio di
appello.
§.6 Con il quarto motivo si lamenta la violazione e la mancata applicazione
dell’art. 12 D.Igs 1997/472 e dell’art. 62 d.lgs n. 546/92 ai sensi dell’art. 360
nn.3 e 5 c.p.c per l’omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, sul
quale il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi.
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indicate dalla ricorrente( servitù) non risultanti da alcun documento.

§.7 In via preliminare, giova premettere che l’art. 366 bis c.p.c., che
prescrive la formulazione del quesito di diritto, si applica ai ricorsi proposti
avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in
vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2007, n.
1613).
Successivamente la

legge 18 giugno 2009 n. 69 ne ha disposto

sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009 (art. 47 in combinato disposto
con l’art. 58), con la conseguente applicazione della novella citata al ricorso in
esame.
§. 8 II ricorso principale è inammissibile per difetto di autosufficienza,
avendo la ricorrente omesso di trascrivere le parti essenziali del contenuto
della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado nonché le
osservazioni critiche mosse dell’amministrazione finanziaria contenute nelle
memorie, necessarie ai fini della valutazione della fondatezza della censura in
esame.
In ogni caso, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi
che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile al vizio di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c. atteso che, come afferamato da codesta Corte, “la
pronuncia che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una
relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui si dichiari di condividere il
merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione” (in tal senso: Cass.n.
16368/14; 13845/07; 19475/057392/94).
Difatti, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza
sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e
incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a
fondamento della decisione impugnata, “restando escluso che la parte possa
far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di
merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato
difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni”( Cass. n. 3198/2015;
Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07).

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l’abrogazione con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti nei confronti di

Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito
dalla CTR, tenuto conto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nel
fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente
alle proprie argomentazioni. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio
motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza
persuasiva di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate ed aver ritenuto, per

§.9 II primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono inammissibili.
Sotto il primo profilo, in base al principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il
ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il
profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione
dell’ avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i
passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente
interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura
esclusivamente mediante l’esame del ricorso(Cass. 16147/2017;Cass. n. 2928
del 2015).
Sotto il secondo profilo, l’ente contribuente, pur denunciando la violazione
di norme di legge in relazione alla base imponibile, si limita a reiterare presumibilmente – le critiche sollevate alla perizia del ctu nel giudizio di merito,
senza trascrivere né i passi rilevanti della relazione peritale né le critiche
sollevate alla consulenza, che risultano peraltro nuove rispetto alle conclusioni
riportate nell’epigrafe della sentenza di secondo grado (dove in via incidentale
risulta aver chiesto la riforma della sentenza di primo grado per illegittimità
dell’avviso per carenza di motivazione, per errata applicazione della delibera
comunale, omessa sottoscrizione del funzionario, violazione di norme regolanti
il pubblico impiego).
§.10 II secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di
accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la
sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1,
comma 87, della I.n. 549 del 1995, dall’indicazione a stampa del nominativo
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contro, fondati i valori indicati dal CTU.

del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (
Cass. 20628/2017; Cass.15447 del 2010).
§.11 Il quarto motivo del ricorso incidentale è fondato.
Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di
sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione,
sancito dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “quando

si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche
all’ICI” ( V. Cass.n. 26077 del 30/12/2015 (così Sez. 5, Sentenza n. 3265 del
02/03/2012).
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto come il primo, il
secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre il quarto motivo del
ricorso incidentale deve essere accolto; con la conseguente cassazione della
sentenza e il rinvio alla CTR di Torino per rideterminazione delle sanzioni

le

secondo il suddetto criterio, nonché per la liquidazione vdel giudizio d•
legittimità.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale ed i motivi primo, secondo e terzo di quello
incidentale;
accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza
iu
impugnata e rinvia alla CTR di Torino /anche per’ la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
18.05.2018
idente
Stalla

violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi,

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