Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18423 del 09/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 09/07/2019), n.18423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20725-2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCA RUZZETTA;

– ricorrente –

contro

R.C., F.M.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 1657/2017

del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il regolamento

di competenza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Istruttore Dott. F.M., con ordinanza del 5 giugno 2018, ha rinviato ad udienza di precisazione delle conclusioni la causa n. 1657/2017 R.G. instaurata da S.P. nei confronti della Dott. R.C..

S.P. ha proposto nei confronti del Giudice Istruttore e nei confronti della Dott. R.C. ricorso per regolamento di competenza avverso tale ordinanza, adducendo che, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, il Giudice Istruttore avrebbe accolto “l’eccezione preliminare sollevata da controparte sull’incompetenza territoriale” a favore del Tribunale di Firenze, laddove “la tipologia di questo procedimento imporrebbe” che sia proseguito “a cognizione piena” al Tribunale di Genova, dato che si tratta di una citazione per querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei confronti della Dott. R., giudice del Tribunale di Firenze, per provvedimenti che ella avrebbe emesso nell’esercizio delle sue funzioni.

L’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova sarebbe infondata perchè l’oggetto del giudizio attinente a querela di falso rientrerebbe in una ipotesi di fatto/reato, per cui sarebbe obbligatoria la presenza del PM “e, pertanto, con l’inderogabile competenza del foro di cui all’art. 11 c.p.p., nel caso di specie il Foro di Genova, per fatti/reato che sono addebitabili a Magistrati e, nel caso di specie, a un Magistrato del foro di Firenze”. Inoltre l’eccezione di incompetenza territoriale sarebbe ancora più infondata “se si considera che sullo (sic) stesso Tribunale di Genova, ed addirittura all’interno della stessa Sezione, sono tutt’oggi trattati e a cognizione piena procedimenti di eguale tipologia”.

La controparte non si è difesa. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del regolamento di competenza perchè l’ordinanza che dispone il rinvio all’udienza della precisazione delle conclusioni “non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza”.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manca in esso la esposizione del fatto. Come si è visto dalla sintesi sopra tracciata, il ricorso entra immediatamente in medias res, limitandosi, quanto alla vicenda processuale, ad affermare che la ricorrente ha agito per querela di falso nei confronti della Dott. R. per un falso che questa avrebbe posto in essere nell’ambito della sua funzione giurisdizionale al Tribunale di Firenze.

Non è dato comprendere, quindi, praticamente nulla della vicenda processuale, per cui non sono comprensibili i fatti di causa. E a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, applicabile a tutte le impugnazioni promosse dinanzi a questa Suprema Corte, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza nel caso in cui il ricorso che la propone “non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa” (così Cass. sez. 3, ord. 6 marzo 2007 n. 5092; conforme Cass. sez. 3, ord. 18 dicembre 2008 n. 29567; sulla necessità del requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 anche per il regolamento di competenza cfr. pure Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2009 n. 20395, Cass. sez. 3, ord. 21 luglio 2006 n. 16752, Cass. sez. 3, 13 novembre 2000 n. 14699; da ultimo, in generale, sulla essenzialità del requisito in quanto funzionale alla comprensione dei motivi tanto sotto il profilo della ammissibilità, inclusa la pertinenza, quanto sotto il profilo della fondatezza, v. Cass. sez. 2, 24 agosto 2018 n. 10072).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a provvedere sulle spese della presente fase, non essendovi stata difesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2019

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