Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14308/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

IMOLA FILO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Focaccia e dall’Avv.

Antonio Fava, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, Via Serradifalco n. 7;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 30/16/2013 depositata il 23 aprile 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2021

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, veniva rigettato tanto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate quanto l’appello incidentale della società Imola Filo S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 180/1/2009 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso della contribuente – compensando le spese di lite – avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP 2004.

2. La CTR riteneva che l’avviso di accertamento fosse fondato esclusivamente sull’applicazione di studio di settore e confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittime le riprese nei confronti della contribuente per asserita pretesa incongruità dei ricavi dichiarati, in assenza di ulteriori riscontri a seguito delle giustificazioni fornite dalla società, ritenute idonee a superare le presunzioni semplici derivanti dall’applicazione del modello statistico. In particolare, il giudice d’appello prendeva a tal fine in considerazione il richiamo alla tipicità della lavorazione effettuata dalla contribuente per conto terzi, oltretutto con forte incidenza di un unico committente e senza contatto con i consumatori finali, ai fini della stima di congruità dei minori ricavi fatturati rispetto alla mera elaborazione statistica seguita dall’Amministrazione.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia, affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso e spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 427 del 1993, e art. 2727 c.c., per aver la CTR ritenuto che gravasse sull’Amministrazione l’onere di fornire elementi ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo studio di settore per fondare le riprese.

5. Preliminarmente, va dato atto del fatto che la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, in quanto la decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità e di merito in punto di onere probatorio nel giudizio di impugnazione dell’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore.

6. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR tenuto conto del fatto che già in sede di contraddittorio endoprocedimentale l’Amministrazione aveva parzialmente accolto la giustificazione della contribuente, secondo cui la forte incidenza di un unico committente comprimeva i ricavi, riducendo così la determinazione iniziale della misura dei maggiori ricavi.

7. La Corte dà atto delle eccezioni proposte in controricorso di inammissibilità del motivo, sia in quanto contraddittoriamente articolato in termini da non permettere di determinare quale sarebbe il fatto decisivo omesso, sia in quanto viziato da difetto di autosufficienza.

8. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, come eccepito in controricorso e ulteriormente argomentato anche in memoria. Va ribadito che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.”. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 – 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01).

9. Nel caso di specie pacificamente è stato instaurato il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, e la CTR a differenza di quanto ritenuto nel primo motivo ha riconosciuto che lo scostamento dalla dichiarazione individuato dallo studio di settore D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, è per ciò idoneo a fondare presunzioni semplici.

Tuttavia, il giudice d’appello ha ritenuto illegittime le riprese nei confronti della contribuente per pretesa incongruità dei ricavi dichiarati, in assenza di ulteriori riscontri a seguito di un preciso accertamento in fatto. La CTR ha accertato la congruità delle giustificazioni fornite dalla società, qualificate idonee a superare le presunzioni semplici derivanti dall’applicazione del modello statistico, in considerazione della tipicità delle lavorazioni effettuate dalla contribuente per conto terzi, oltretutto con forte incidenza di un unico committente e senza contatto con i consumatori finali, ai fini della stima di congruità dei minori ricavi fatturati rispetto alla elaborazione statistica dell’Amministrazione.

10. Il fatto che l’Amministrazione avesse a seguito del contraddittorio parzialmente accolto la giustificazione della contribuente, secondo la quale la forte incidenza di un unico committente è stata idonea a comprimere i ricavi, riducendo così la determinazione iniziale della loro maggiore misura, non impedisce al giudice di poter rivalutare tale fatto ai fini della rideterminazione della misura della ripresa, in modo estensivo o restrittivo e anche annullandola previa adeguata motivazione, rientrando ciò nei suoi poteri in conseguenza della natura del processo tributario, a cognizione piena e tendete all’accertamento sostanziale del rapporto controverso (Cass. n. 12597 del 2020; conforme a Cass. n. 11935 del 2012).

11. La statuizione compiuta da parte del giudice d’appello nel caso in esame è per le ragioni sopra riportate supportata da adeguata motivazione e, attraverso le due censure, nella prima sotto lo schermo della violazione di legge, l’Agenzia chiede in sostanza alla Corte una rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito (Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015), inammissibile nei termini proposti, oltretutto per mancata indicazione del fatto decisivo e contrario ritualmente introdotto nel processo e non valutato dal giudice d’appello.

12. Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione per aver la CTR ad abundantiam affermato che la valutazione fornita sullo scostamento tra ricavi dichiarati e desumibili dallo studio di settore non sarebbe condivisibile “in quanto la società opera in un settore con specifiche caratteristiche non riconducibili a priori al campione statistico (cluster) utilizzato da detti parametri.”.

13. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la censura stessa prospetta il fatto che l’inciso della CTR sopra riportato non costituisce una ragione portante della decisione, bensì è una mera argomentazione ad abundantiam.

14. Con un unico motivo di ricorso incidentale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 91 e 92 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in quanto la sentenza impugnata “non contiene argomentazioni giuridiche e di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione delle spese del secondo grado di giudizio (statuizione logicamente contenuta entro quella che compensa le spese di entrambi i gradi).”.

15. Il motivo è inammissibile in quanto la CTR ha rigettato l’appello incidentale della contribuente e compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio non solo per la controvertibilità delle questioni trattate e la non univoca giurisprudenza sia di legittimità sia di merito circa le questioni trattate, ma anche per la non adeguata motivazione a sostegno dell’appello incidentale, ratio quest’ultima non impugnata con il ricorso incidentale.

Va al proposito reiterato che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

16. Dalla mancata impugnazione della seconda ratio decidendi discende l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso incidentale e, complessivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati per inammissibilità dei motivi.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in presenza di soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte: rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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