Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4812/2012 R.G. proposto da:

F.M., D.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Crescenzio n. 91, presso lo Studio degli Avv.ti Francesca Mazza e

Claudio Lucisano che, anche disgiuntamente, li rappresentano e

difendono, giuste deleghe a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 111/24/11, depositata il 28 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza n. 111/24/11 depositata il 28 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della decisione n. 172/17/09 della Commissione Tributaria Provinciale Provinciale di Milano, respingeva i riuniti ricorsi promossi dai coobbligati F.M. e D.M. avverso due avvisi, con il primo dei quali veniva revocato il beneficio costituito dall’aliquota ridotta IVA previsto per l’acquisto della “prima casa”, questo perchè per l’Agenzia delle Entrate l’abitazione era da considerarsi di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, in quanto avente una “superficie utile” superiore a mq. 240; e, con il secondo avviso, veniva in conseguenza recuperata anche l’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

2. La CTR accertava che la “superficie utile” era superiore a mq. 240, con ciò disattendendo la perizia dei contribuenti, nella quale la superficie utile calpestabile/abitabile era stata invece determinata in misura inferiore; la CTR riteneva difatti dimostrata una “superficie utile” superiore a mq. 240, facendo riferimento alla misura indicata nella certificazione catastale, nonchè osservando che le misure espresse nella ridetta certificazione catastale erano state confermate dal “responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ove insiste l’immobile”.

3. I contribuenti ricorrevano sulla base di sette motivi, anche illustrati da memoria, ai quali resisteva l’ufficio, motivi nella sostanza consistenti i primi cinque in una duplice censura; in pratica veniva addebitata alla CTR violazione di legge per non aver tenuto conto che la superficie utile prevista dall’art. 6 D.M. del 1969 cit. era soltanto quella calpestabile/abitabile, nonchè di aver motivato in modo incongruo per aver soltanto fatto affidamento sulle misurazioni catastali, senza prendere in alcuna considerazione le misurazioni della superficie calpestabile/abitabile che il perito privato aveva stabilito; con gli ultimi due motivi di ricorso i contribuenti denunciavano invece violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione per cui la revoca del beneficio sul mutuo era stata inserita al D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 601, art. 20, comma 4, con L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 160, lett. b), soltanto con decorrenza dal 1 gennaio 2008, finendo per “avvallare l’erronea applicazione della norma”, in thesi fatta dall’ufficio, che aveva recuperato l’ordinaria imposta senza che fosse in quel tempo previsto.

4. I primi cinque motivi:

(Che possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione):

– anche a prescindere dalla loro inammissibilità per difetto di autosufficienza, in ragione della mancata trascrizione degli atti richiamati, cioè la perizia privata, il certificato catastale, la nota del tecnico comunale, ciò che non consente alcun sicuro esercizio nomofilattico, il quale deve all’evidenza basarsi su fatti verificabili come certi (Cass. sez. 6^ n. 16134 del 2015; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009);

– anche a prescindere dalla ulteriore inammissibilità dei motivi con i quali viene denunciato il difetto di motivazione, motivi che in realtà censurano l’interpretazione di “superficie utile” adottata dalla CTR in asserita violazione del D.M. del 1969 cit., art. 6, ciò che poteva essere fatto valere unicamente a mezzo della denuncia di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1^ n. 4178 del 2007);

– prospettano comunque una soluzione in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte per la quale come noto la “superficie utile” ex D.M. del 1969 cit. non deve essere confusa con la superficie abitabile e alla quale “superficie utile” non vanno pertanto sottratti spazi inutilizzabili per causa di pilastri, sguinci e altro, regola quest’ultima prevista invece dal D.M. n. 801 del 1977, art. 3, per altra fattispecie (Cass. sez. trib. n. 10191 del 2016; Cass. sez. trib. n. 1173 del 2016; Cass. sez. trib. n. 7080 del 2014).

5. Con riguardo agli ultimi due infondati motivi, che possono essere esaminati anch’essi congiuntamente, deve essere fatto osservare che in realtà la CTR, che aveva dato atto che con l’appello incidentale i contribuenti avevano eccepito “l’illegittimità del recupero dell’imposta sostitutiva sul mutuo”, ha all’evidenza implicitamente rigettata la ridetta impugnazione incidentale, quando ha considerato di accogliere integralmente l’appello principale dell’ufficio (Cass. sez. lav. n. 1360 del 2016; Cass. sez. 3, n. 4079 del 2005); ciò, peraltro, in modo conforme a diritto, atteso che D.P.R. n. 601 cit., art. 20, comma 4, fissa semplicemente particolari regole procedimentali per il recupero dell’imposta ordinaria in caso di revoca dell’agevolazione.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i contribuenti, in solido tra loro, a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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