Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18422 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 7813-2014 proposto da:
EQUITALIA

SUD

SPA,

FINIZIO

SERENELLA,

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CanCelleria della CORTE Di CA’35AzIoNE,
rappresentati e difesi dall’Avvocato ALBERTO
GIORDANO;
– ricorrenti 2018
1641

contro
PARTENO GROUP SRL, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso Lo studio

Data pubblicazione: 12/07/2018

BRUNO

dell’avvocato
rappresentato

e

LO

difeso

GIUDICE,
dall’avvocato

GIUSEPPE SERA;
– con troricorrente –

la

COMM.TRIB.REG.

sentenza

n.

di NAPOLI,

303/2013

della

depositata

il

23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 15/05/2018 dal
Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

avverso

RG N 7813/14

Ritenuto in fatto
La Parteno Group s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Napoli
avverso una intimazione di pagamento notificata in data 5.9.2011
eccependone l’invalidità per difetto di notifica della cartella di

La CTP di Napoli con sentenza n.31/45/12, nella contumacia di
Equitalia sud s.p.a. dichiarava il ricorso inammissibile in quanto la
contribuente aveva effettuato dei pagamenti parziali in relazione alla
propria esposizione debitoria con ciò dimostrando di avere conosciuto
la cartella che non aveva opposto.
La CTR della Campania con sentenza n.303/32/03 depositata il
21.9.2013 accoglieva l’appello sul rilievo che l’intimazione di
pagamento non fosse stata preceduta da regolare notifica della
cartella esattoriale effettuata, per irreperibilità relativa, ai sensi
dell’art. 139 c.p.c. senza l’invio della raccomandata con l’avviso di
deposito.
Avverso la sentenza della CTR Equitalia Sud s.p.a. propone
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Ritenuto in diritto
1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce in rubrica
violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. in relazione
all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.
La censura non è fondata.

pagamento presupposta.

RGN 7813/14

la. Questa Corte con la sentenza n. 25079 del 2014 ha affermato
il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di
notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd.
relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte
costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26,

c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo
comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del
1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano
effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al
destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del
deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente
la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata
dall’art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si
perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata
informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque,
decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale
sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale
disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della
raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta
giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci
giorni dalla spedizione (Cass. 9782/2018; Cass. 14316/2011).
Nella specie, la notifica della cartella di pagamento è stata
effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla
normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del
destinatario dell’atto, di cui la ricorrente non ha fornitoA doverosa
prova, e pertantok la statuizione impugnata, che si è conformata al
citato principio giurisprudenziale, non merita censura alcuna.

comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140

RG N 7813/14

2.Con il secondo motivo Equitalia Sud deduce violazione
dell’art.617 c.p,c, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
sostenendo che ove la società ricorrente avesse voluto fare valere il
mancato perfezionamento della cartella di pagamento avrebbe
dovuto farlo anteriormente all’atto di pignoramento del 6.10.2011,

tale data poteva farlo solo nella forma della opposizione agli atti
esecutivi.
La censura non è fondata.
L’unico onere che aveva la contribuente per eccepire la invalida
notifica della cartella di pagamento presupposta dalle intimazione era
di impugnare tempestivamente quest’ultima, senza che possa avere
alcun rilievo la circostanza che, a fronte di una procedura esecutiva
invalidamente instaurata, la Paterno Group, avendo ricevuto anche la
notifica di un atto di pignoramento, abbia dovuto provvedere al
pagamento per evitare l’esecuzione.
Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna Equitalia Sud s.p.a. al
pagamento delle spese processuali che liquida in 8000,00 oltre agli
accessori e al rimborso delle spese generali.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15.5.2018

successivo alla notifica dell’intimazione di pagamento perché dopo

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