Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 08/09/2011), n.18422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19711/2010 proposto da:

M.D. E ALTRI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ATRI Roberto, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIAFFI ANNALISA, giusta

procura che viene allegata in atti;

– ricorrenti –

contro

MULTIVOICE SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1/2010 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del

30.6.2010, depositata il 02/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria a seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Con ordinanza emessa il 2 luglio 2010 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava la propria incompetenza a pronunziare la sentenza di fallimento o, in alternativa, io stato di insolvenza ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, della MULTIVOICE s.r.l. e disponeva, per l’effetto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione si trovava la sede sociale effettiva, non coincidente con quella legale sita in (OMISSIS).

Avverso l’ordinanza proponevano regolamento di competenza M. D. ed altri ricorrenti che avevano chiesto l’apertura della procedura per amministrazione straordinaria dell’impresa, deducendo che la MULTIVOICE s.r.l. faceva parte di un gruppo nel cui ambito la procedura-madre, apertasi per prima, era appunto pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e che mancavano, inoltre, elementi di fatto univoci per stabilire che la sede effettiva era ubicata in un comune diverso da quello della sede legale.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso appare infondato.

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 3 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) la competenza ad accertare lo stato di insolvenza appartiene al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale – senza che tale criterio possa derogarsi per ragioni di connessione con altre procedure relative a società diverse facenti parte di un gruppo (come reso palese dall’analoga previsione di cui all’art. 82, per l’ipotesi di estensione dell’amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo), il Tribunale di Vibo Valentia ha congruamente motivato l’accertamento della natura fittizia della sede legale della MULTIVOICE s.r.l. in (OMISSIS), ove non esiste alcun bene aziendale, nè veniva esercitata attività di gestione.

Per contro, ha dato atto che le assemblee sociali si svolgevano, in effetti, in (OMISSIS), dove pure erano tenute documentazione e contabilità ed erano intrattenuti i rapporti di conto corrente bancario; pervenendo coerentemente alla conclusione che la competenza a dichiarare il fallimento, o in alternativa l’insolvenza della MULTIVOICE s.r.l. spetti al Tribunale di Milano.

Le contrarie argomentazioni difensive dei ricorrenti hanno natura di merito, prospettando una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie che non può trovare ingresso in questa sede.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore delle parti ricorrenti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso Sa soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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