Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

CON MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:

A.K., domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Gibilaro Francesco;

– ricorrente –

contro

Questura di Agrigento in persona del Questore;

– intimata –

avverso i decreti del Giudice di Pace di Agrigento nn. 1575/09 e

1407/09 del 3.3. e 20.3.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.6.2010 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Salemi su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

OSSERVA

Con decreto del 3.3.2009 il Giudice di Pace di Agrigento convalidava il provvedimento di trattenimento di A.K. presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di (OMISSIS).

Con successivo provvedimento del 20.3.2009 lo stesso giudice di pace disponeva poi la proroga di ulteriori trenta giorni di trattenimento del cittadino straniero presso lo stesso Centro.

Avverso i due provvedimenti A.K. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali rispettivamente lamentava la tardiva emissione del decreto di convalida (intervenuto nove giorni dopo il suo ingresso nel Centro) e la conseguente illegittimita’ anche del successivo provvedimento di proroga della permanenza nello stesso Centro (primo motivo), nonche’ la carenza motivazionale dei due decreti (secondo motivo).

Rileva il Collegio che il ricorso e’ inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 365 c.p.c., all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, poiche’, pur sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo, non risulta corredato della prescritta procura speciale da parte del cittadino straniero rappresentato.

Anzi, dalla formulazione adottata nel preambolo del ricorso emerge che il legale sottoscrittore dell’impugnazione non ha operato in virtu’ del rilascio di procura speciale, ma per effetto della sua qualita’ di difensore di ufficio, nominato con riferimento al disposto del D.Lgs. 25 luglio 198, n. 286, art. 13, comma 10.

Tuttavia mentre nei casi ivi considerati la designazione del difensore di ufficio trova conforto nel dettato normativo e nella relativa “ratio” inspiratrice, ravvisabile nell’incidenza del provvedimento conclusivo del procedimento sulla liberta’ personale del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione, l’assenza di’ analoga previsione per il ricorso per cassazione (D.Lgs. 25 luglio 198, n. 286, art. 13 bis, comma 4) esclude la configurabilita’ di una deroga alle prescrizioni di cui agli artt. 365, 366 c.p.c. In tali termini, peraltro, si e’ gia’ pronunciata questa Corte decidendo in analoghe fattispecie, rispetto alle quali ha affermato che nel ricorso per cassazione avverso il decreto reso nel procedimento di opposizione a provvedimento di espulsione dello straniero, il D.Lgs. 25 luglio 198, n. 286, artt. 13 e 13 bis non contengono deroghe alla disciplina dettata dall’art. 365 c.p.c. e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5 (C. 03/12822, C. 00/14908) statuizioni dalle quali non vi e’ motivo di discostarsi.

Nulla va infine stabilito per le spese processuali, poiche’ l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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