Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9187/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Vigliotti,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura

speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 6/2019,

pubblicata in data 3 gennaio 2019.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., nato il (OMISSIS), ha formulato domande di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione internazionale, che sono state rigettate dalla competente Commissione territoriale con provvedimento notificato il 17 giugno 2016.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato nel distretto di (OMISSIS) e di avere svolto il mestiere di piastrellista; di temere per la propria vita, minacciata dai membri di (OMISSIS), che lo ritenevano in possesso di registrazioni compromettenti circa le violenze compiute dal gruppo; che aveva lasciato il gruppo e di avere iniziato da quel momento a raccogliere materiale video sulle violenze e di essere stato scoperto; di avere subito persecuzioni e che la sorella era stata rapita, violentata ed uccisa; di avere sporto denuncia alla polizia senza riscontro e di avere deciso di fuggire temendo di essere ucciso dal gruppo.

3. Il Tribunale di Milano, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non ha riconosciuto la chiesta protezione internazionale nelle forme richieste, e, con ordinanza del 17 gennaio 2018, ha confermato il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento M.A. ha proposto appello e la Corte di appello di Milano lo ha rigettato negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

5. M.A. ricorre in cassazione con tre motivi.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo A.M.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di appello di Milano riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita dell’odierno deducente in ragione della grave situazione socio-politica del suo Paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita nella materia che ci occupa.

2.1. I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha affermato che il racconto del richiedente risultava scarsamente attendibile e poco credibile, evidenziando, a pag. 6, in modo specifico le motivazioni della ritenuta non credibilità e ha precisato che, dalle fonti internazionali esaminate, anche se la situazione attuale del Paese d’origine del richiedente era segnata da gravi problemi interni di ordine pubblico e da forti limitazioni alle libertà fondamentali, non si era in presenza di un conflitto armato interno ad alta intensità che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Corte territoriale ha evidenziato, altresì, richiamando a pag. 7 specifiche fonti internazionali (Europa Commision-Human Aid and Civil protection – Echo Factsheet – Gennaio 2017, Bangladesh), la situazione del paese non destava preoccupazione per la sicurezza della popolazione locale, non essendo configurabile un contesto di guerra interna, nè una situazione di violenza indiscriminata e che, inoltre, l’Agenzia UNHCR non aveva fornito indicazioni di non rimpatrio relativamente al Bangladesh.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, nè è stato indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa.

Con specifico riguardo alla protezione sussidiaria, il richiedente non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), costituita dalla scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

La Corte territoriale, infatti, pur evidenziando la presenza di una situazione difficile, ha precisato che le più aggiornate informazioni non consentivano di ritenere sussistente la minaccia di un danno grave e ciò anche alla luce della scarsa credibilità del racconto del richiedente.

A fronte di tale accertamento, le circostanze indicate dal ricorrente, non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass., 2 ottobre 2019, n. 24647).

Ciò in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave, potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva 83/2004, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia Europea (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakitè, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U. Immigrazione, per non avere la Corte di appello di Milano, riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro Paese, tenuto conto delle condizioni generali del Paese d’origine

3.1 Il motivo è inammissibile.

I giudici di secondo grado hanno evidenziato che il racconto del richiedente non era credibile; che il richiedente non versava in una condizione di salute grave tale da giungere a conseguenze estreme in caso di rimpatrio e che, nonostante l’allegazione di documenti attestanti l’attività lavorativa svolta, il livello di integrazione raggiunto non poteva essere considerato elemento sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere

rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019,. n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459). Inoltre, “la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore”” (Cass., 7 agosto 2019, n. 21123).

Questa Corte, nell’ordinanza richiamata, ha precisato che “se è vero che il rigetto della domanda di protezione umanitaria non può conseguire ipso facto al rigetto delle altre domande di protezione umanitaria, è vera anche la reciproca: e cioè che l’accoglimento di essa non può reputarsi una “ruota di scorta” concessa dall’ordinamento a chi non sia riuscito a dimostrare i presupposti del rifugio o della protezione sussidiaria. Se, come è pacifico, i presupposti del rifugio e della protezione sussidiaria non coincidono con quelli della protezione umanitaria, una volta esclusa la sussistenza dei primi, il richiedente asilo, per ottenere la concessione seconda, deve dedurre fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a fondamento delle domane non accolte”.

In proposito, la Corte, dopo avere precisato che “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente”, ha evidenziato che “non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere quali sarebbero mai le circostanze di fatto, personali e peculiari, che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese per la mancata attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

Va rigettata l’istanza di liquidazione presentata dal ricorrente, poichè in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., 12 novembre 2010, n. 23007).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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