Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18422 del 01/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18422 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 13798-2010 proposto da:
OFFICINA

MECCANICA

FRATELLI

BERTOLOTTI

SRL

00189370125, elettivamente domiciliato in ROMA,
L.TEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
RESTA DONELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati
VIOLETTA MARIO, BUDELLI IGINO;
– ricorrente contro

MACCHI CARLA MCCCRL33A621819N, VALSECCHI GIORGIO
VLSGRG63E13L682X,

VALSECCHI

GILBERTO

VLSGBR31A23B423P, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 01/08/2013

PIAZZA B. BELOTTI 55, presso lo studio dell’avvocato
AVERSANO ETTORE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CISARO LUISA;
– controricorrenti nonchè contro

GRAZIA RZZMGR70C60G224V;
– intimati –

avverso la sentenza n.

2906/2009 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato VIOLETTA Marco, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e della memoria depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

VALSECCHI CESARE VLSCSR6OL31I793X, RIZZELLO MARIA

Svolgimento del processo
1)I signori Macchi – Valsecchi – Rizzello hanno agito nel gennaio
2000 nei confronti dell’Officina Meccanica fratelli Bertolotti
srl, per la cessazione di plurime immissioni nel proprio stabile e
il risarcimento dei danni patiti.

domanda; ha ordinato alla società convenuta di contenere entro i
limiti di normale tollerabilità le immissioni di rumore e di
vibrazioni, “riducendo o se necessario sospendendo la propria
attività sino a che ciò avvenga”; ha quantificato in circa 30mila
euro il risarcimento spettante per i danni allo stabile Macchi e
ha respinto maggiori pretese.
La corte di appello di Milano, con sentenza 17 novembre 2009, ha
respinto il gravame interposto dalla società Bertolotti.
Essa ricorre per cassazione con tre motivi.
Carla Macchi, unitamente a Gilberto e Giorgio Valsecchi, ha
resistito con controricorso.
Inizialmente avviata a trattazione camerale, con deposito di
relazione preliminare e di memoria della ricorrente, la causa è
stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 6203 del 19
aprile 2012.
Motivi della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia contraddittorietà della
motivazione in ordine alla mancata prova del nesso causale.
Lamenta che la consulenza si basi solo su considerazioni di
carattere logico a scapito dei profili tecnico scientifici, perché
n.13798 -10 D’Ascola rei

3

Nel luglio 2005 il tribunale di Busto Arsizio ha accolto la

danni analoghi a quelli subiti dagli immobili degli attori non
sarebbero stati ravvisati bnelle altre costruzioni vicine alla
fonte delle vibrazioni.
La censura è infondata; la Corte di appello ha fornito una
ricostruzione logica e coerente del nesso di causalità tra
vibrazioni e danni, che non è inficiata dal rilievo sopraesposto.
Né è viziato il ragionamento della Corte di appello quando osserva
che le fessurazioni non sono conseguenza di effetti oscillatori,
ma il risultato di assestamenti del terreno provocati dalle
vibrazioni prodotte dai macchinari della F.11i Bortolotti.
Invano parte ricorrente sottolinea qui che la causa è data
dall’assestamento del terreno_ e non dalle vibrazioni. Ai fini del
nesso di causalità rilevante secondo i normali criteri giuridici,
la responsabilità dell’evento risale comunque all’autore delle
vibrazioni che hanno indotto l’assestamento pregiudizievole.
3)Con il secondo motivo è denunciata contraddittorietà della
motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della c.t.u.
Espone che la sentenza del tribunale aveva richiamato le
osservazioni della c.t.0 Mezzetti, la quale aveva ritenuto
possibile che la convenuta non riuscisse “a contenere le
immissioni in limiti ragionevoli”.
Si duole che la Corte di appello non abbia rinnovato la
consulenza, sebbene fondata su un giudizio tecnico riferito agli
interventi proposti molto tempo prima (nel 2002) dai tecnici della
Bortolotti, senza considerare i molti interventi effettivamente
eseguiti dopo tale data, “con soluzioni in parte diverse da quelle
n.13798 -10 D’Ascola rei

4

inizialmente prospettate”, per una spesa complessiva di ben
297.371 euro.

La doglianza è fondata.
La Corte di appello si è liberata della istanza di rinnovazione
della consulenza con una statuizione apparentemente appagante,
dall’ordine

condizionato

di

sospensione

delle

lavorazioni

alla risoluzione delle immissioni. Ha quindi

osservato che parte convenuta, in forza della decisione di primo
grado, confermata, era libera di scegliere i rimedi più adeguati e
convenienti, potendo

in sede esecutiva

far emergere

l’insussistenza delle immissioni.
Con questo argomentare ha ritenuto inutile una nuova ctu volta ad
accertare se gli interventi già eseguiti fossero sufficienti a
ricondurre le immissioni entro i limiti della normale
tollerabilità.
3.1)11 ragionamento non è condivisibile.
Va premesso che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il
giudice e’ tenuto a motivare sul rigetto della argomentata
richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche rivolta dalla
parte (Cass. 9379/11).
Tale principio va coordinato con il principio dell’effetto
devolutivo dell’appello e con

la considerazione che

l’accertamento della tollerabilita’ o meno delle immissioni, agli
effetti previsti dall’art. 844 cod. Civ., inerisce non già ad un
presupposto processuale, ma concerne una condizione dell’azione,

n.13798 -10 D’Ascola rei

fr

5

costituita

verificabile,

come

tale,

tenendo

sopravvenuti nelle more del giudizio

conto

anche

dei

fatti

(Cass. 6718/81).

Nel caso di specie le ragioni della richiesta di nuova consulenza
non miravano a un mero controllo dell’operato del primo consulente
o a una immotivata ripetizione dell’opera già svolta, ma nascevano

l’esecuzione di costosissime opere volte all’abbattimento delle
immissioni.
Ai fini di una corretta motivazione della condanna alla
interruzione delle immissioni è illogico un comando giudiziale
interdittivo assunto sulla base di una consulenza non
corrispondente alla realtà dei fatti.

E’

dunque dovere del giudice

disporre nuova consulenza per verificare se alla luce di una nuova
situazione, potenzialmente idonea a mutare significativamente gli
elementi di giudizio, persistano le immissioni intollerabili.
Qualora infatti le immissioni siano venute meno, il giudice non
può far luogo alla condanna alla cessazione di esse, ma deve
provvedere a dar atto dell’inaridirsi, definitivo o parziale,
della materia del contendere.
3.2) Può anche accadere che le immissioni siano ridotte dalle
nuove opere entro una soglia che impone altri accorgimenti e non
una pronuncia interdittiva come quella impartita in primo grado e
confermata.
Un ordine generico di cessazione delle

lavorazioni,

con

l’imposizione della sospensione delle lavorazioni, costituisce
infatti una pronuncia gravemente afflittiva, che in caso di
n.13798 -10 D’Ascola rei

6

da specifici nuovi fatti di portata imponente, quale sicuramente è

situazione sensibilmente migliorata, suscettibile di diverso
bilanciamento, può essere sostituita da specifiche prescrizioni o
altri provvedimenti (limitazioni orarie, etc.).
Ha errato quindi la Corte di appello nel supporre che la verifica
in sede esecutiva soddisfi ogni interesse dell’appellante.

immissioni, ha interesse a farlo constare tempestivamente, nella
fase di merito a ciò deputata, anche in grado di appello.
4)

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso,

l’assorbimento

del

terzo,

relativo

alle

tecniche

segue
per

l’accertamento delle immissioni applicate dal consulente
incaricato. Il giudice di rinvio vi provvederà al momento in cui
disporrà, se necessario alla luce delle considerazioni svolte, le
indagini del caso, valutando quali siano i criteri da seguire
secondo le regole in quel momento vigenti.
La sentenza

va cassata in relazione al motivo accolto e la

cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di
Milano per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la
liquidazione delle spese di questo giudizio.
Il giudice di rinvio valuterà le istanze relative a nuovi
accertamenti istruttori sulla persistenza delle immissioni, alla
luce dei rilievi esposti sub 3.1 e 3.2.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo,
assorbito il terzo.

n.13798 -10 D’Ascola rei

il

7

Questi, se ha provveduto a far cessare la intollerabilità delle

Cassa la sentenza impugnata

in relazione al motivo accolto e

rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che
provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda

Il Consigliere est.

Il Presidente

sezione civile tenuta il 19 marzo 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA