Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18421 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24867/2015 R.G. proposto da:

R.V. (C.F.: (OMISSIS)), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Cutigni con domicilio

presso l’Avv. Cesare Cardoni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Lazio (n. 2427/21/2015), pronunciata il 24 marzo 2015 e depositata

il 24 aprile 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2021

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.V., in qualità di titolare della ditta ” R.V.” (operante nel settore edile), ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza (n. 07/01/2014) con la quale la CTP di Viterbo aveva respinto l’impugnazione di avviso di accertamento (IVA ed imposte dirette), per l’anno 2006, emesso in forza di maggiori reddito d’impresa e volume d’affari determinati mediante accertamenti bancari.

2. La CTR, con la statuizione oggetto di attuale impugnazione, confermò la sentenza impugnata ritenendo che il contribuente non avesse fornito la prova contraria rispetto al maggior reddito come determinato dalle movimentazioni bancarie (in entrata ed in uscita), in applicazione (sostanzialmente) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

In particolare, la Commissione motivò, nei termini di cui innanzi circa il mancato assolvimento all’onere probatorio, in merito ad ogni operazione di versamento sui conti correnti oltre che in ordine alle operazioni di prelevamento dagli stessi. Con riferimento ai prelevamenti, sempre convenendo con la statuizione di primo grado, il Giudice d’appello valorizzò le molteplici discrasie, sia per importi che sotto il profilo temporale, rispetto alle fatture per i cui pagamenti, secondo le prospettazioni del contribuente, avrebbero avuto luogo i detti prelievi.

3. Avverso la sentenza di secondo il contribuente, come premesso, propone ricorso fondato su un motivo mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso (con il quale prospetta anche taluni profili di inammissibilità del motivo di ricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, art. 38 e art. 39, comma 1, lett. c.

2. Il motivo non merita accoglimento.

2.1. In primo luogo, al di là di quanto prospettato nella rubrica e dei riferimenti normativi ivi contenuti, il ricorrente (pag. 6-10 del ricorso) non articola un difetto di sussunzione nelle norme di cui innanzi dei fatti come accertati dalla CTR ma, per converso, pretende inammissibilmente di sostituire, a quelle della CTR, le proprie valutazioni di merito (anche d’ordine probatorio), sostenendo, proprio all’esito di tale sua diversa ricostruzione dei fatti, l’incomprensibilità delle ragioni per le quale la Commissione ritiene insussistenti le giustificazioni dei versamenti contestati.

Parimenti inammissibile è altresì il profilo di censura che investe la statuizione impugnata in ordine ai prelevamenti contestati, avendo il contribuente, a suo dire, indicato i soggetti beneficiari delle relative somme, con conseguente impossibilità di considerare le relative somme quali ricavi o compensi.

Oltre al tentativo di sostituire, a quelle della CTR, proprie valutazioni di merito e probatorie, nel quale si sostanzia anche il profilo di censura in esame (pag. 11-14), deve difatti evidenziarsi anche la mancata considerazione della reale ratio decidendi sottesa alla statuizione, quindi non effettivamente sindacata. A fondamento della statuizione impugnata, difatti, la CTR pone proprio la mancanza della prova di cui innanzi in virtù delle molteplici discrasie, tanto per gli importi quanto sotto il profilo temporale, rispetto alle fatture (e quindi circa i relativi beneficiari) per i cui pagamenti, secondo le prospettazioni del contribuente, avrebbero avuto luogo i detti prelievi (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

2.2. Statuendo nei termini di cui innanzi, peraltro, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi in materia già sanciti da questa Corte (anche con riferimento alla rilevanza dei prelevamenti).

Quella in esame, difatti, integra una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti che di prelevamenti (questi ultimi, però, solo se trattasi di titolari di reddito d’impresa, in forza di Corte Cost. n. 228 del 2014). Essa è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento (stante la conseguente inversione dell’onere probatorio) che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all’eventuale sussistenza di specifici costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati (in merito si vedano, ex plurimis, Cass. sez. 5, 16/07/2020, n. 15161, Rv. 658425-01; Cass. sez. 5, 31/01/2017, n. 2432; Cass. sez. 5, 09/08/2016, n. 16697, Rv. 640983-01; Cass. sez. 5, 30/06/2020, n. 13112, Rv. 658392-01; Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01; Cass. sez. 5, 29/07/2016, n. 15857, Rv. 640618-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26111, Rv. 638173-01). Ove poi il contribuente, differentemente da quanto avvenuto nella specie, fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti, in modo da superare la presunzione in oggetto, il giudice è comunque tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass. sez. 5, 28/11/2018, n. 30786, Rv. 651566-01). Deve peraltro escludersi l’automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (Cass. sez. 5, 28/12/2017, n. 31024, Rv. 646682-01).

3. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.

3.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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