Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18421 del 26/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18421

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4363/2012 R.G. proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 102, presso lo Studio dell’Avv. Guglielmo Fransoni, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 209/09/11, depositata il 12 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017

dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza n. 209/09/11 depositata il 12 ottobre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione n. 36/27/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso promosso da P.E. contro l’avviso liquidazione con il quale erano stati revocati i benefici “prima casa” con recupero delle ordinarie imposte di registro e ipocatastali.

2. Dopo aver giudicato l’avviso “adeguatamente motivato”, perchè con lo stesso veniva spiegata la ragione della revoca dell’agevolazione, ragione ivi indicata nella circostanza ricavata dal rogito e dalla planimetria catastale che la superficie dell’abitazione risultava di gran lunga superiore a mq. 240, con la conseguenza che la casa del contribuente in (OMISSIS) doveva considerarsi di “lusso” secondo quanto stabilito dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in riferimento all’art. 1, Nota 2 bis, Parte Prima, Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 applicabile ratione temporis, la CTR accertava che la superficie ex lege “utile” era effettivamente superiore ai ridetti 240 mq., ritenendo ciò provato dai sedici vani e dai mq. 437 entrambi dichiarati in rogito, disattendo pertanto la contraria perizia di parte per la quale la superficie sarebbe stata invece di soli mq. 218, secondo la CTR difatti la ridetta perizia non aveva chiariti i motivi della drastica riduzione dei vani e della superficie “utile”.

3. Il contribuente ricorreva – e il ricorso era illustrato anche da memoria – sulla base dei seguenti inammissibili o infondati quattro motivi:

– il contribuente ha dapprima addebitato alla CTR di aver violato la legge per aver ritenuto “adeguatamente motivato” l’impugnato avviso; sennonchè, anche in disparte il rilievo di difetto di autosufficienza, non essendo stato integralmente trascritto l’atto fiscale dedotto in lite (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3, n. 8569 del 2013), nella sua prospettazione il contribuente confonde la necessità che nell’avviso siano indicati i fatti sui quali si fonda la ripresa, con l’indicazione degli elementi di prova degli stessi, per niente affatto necessaria (Cass. sez. trib. n. 9810 del 2014; Cass. sez. trib. n. 8136 del 2012); peraltro, in contrasto con quanto asserito dal contribuente, la CTR ha dato atto che nell’avviso erano stati comunque indicati taluni elementi di prova, per es. rappresentati dalle dichiarazioni contenute nel rogito d’acquisto e dai rilievi catastali;

– il contribuente ha poi addebitato alla CTR di aver violato il D.M. del 1969 cit., art. 6, per l’impossibilità di comprendere quale fosse stata la regola adottata dal giudice regionale per stabilire la “superficie utile complessiva”; trattasi però di una censura all’evidenza inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, questo perchè dalla contribuente non viene in alcun modo precisato in quale maniera la CTR avrebbe determinato la superficie violando le regole prescritte dal D.M. del 1969 cit, art. 6;

– con entrambi gli ultimi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, il contribuente ha sotto diversi profili rimproverato alla CTR di non aver logicamente spiegato l’accertamento del fatto che la “superficie utile complessiva” fosse superiore a mq. 240; sennonchè, anche in disparte le evidenti cause di inammissibilità per difetto di autosufficienza, queste discendenti dalla mancata trascrizione di taluni atti richiamati come ad es. le perizie stragiudiziali, deve essere comunque nel merito osservato che la CTR ha invece fornito una congrua motivazione, in particolare laddove ha ricavato dai sedici vani e dai mq. 437 dichiarati in rogito, del resto confortati dai rilievi catastali, che l’abitazione era di “lusso”; e, questo, anche perchè, secondo la CTR, non era risultata affatto chiara la improbabile riduzione dei vani e dei mq. operata dal perito privato, circostanza peraltro che la mancanza di trascrizione delle perizie non consente di verificare, con il già evidenziato difetto di autosufficienza.

4. Con la rammentata memoria il contribuente sollecita inoltre la Corte a riconoscere come non dovute la sanzioni irrogate a seguito della revoca dell’agevolazione; nella sostanza il contribuente sostiene che – in ragione delle modifiche all’art. 1, comma 2, Parte 1^, Tabella allegata al d.p.r. n. 131 cit., nelle more introdotte dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 1, lett. a), con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 23 cit., art. 10, comma 5, modifiche per cui in attualità di “lusso” sono solamente le abitazioni in cat. A1 A8 A9 dovrebbe applicarsi il principio del favor rei stabilito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2; questo perchè, afferma il contribuente, se avesse comperato oggi l’abitazione godrebbe dei benefici “prima casa”; la domanda è però infondata perchè, questo è il principio, il favor rei invocato presuppone l’abrogazione della norma precetto, qui in effetti non avvenuta atteso che l’abitazione acquistata dal contribuente non può godere dei benefici “prima casa” in quanto di “lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in riferimento all’art. 1, Nota 2 bis, Parte Prima, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. tuttora applicabile; e, questo, all’evidenza, in forza della menzionata disposizione di diritto intertemporale contenuta nel D.Lgs. n. 23 cit., art. 10, comma 5, che ancora vieta per le abitazioni acquistate in epoca precedente il 1 gennaio 2014, di avere l’agevolazione, se sono di lusso ai sensi del D.M. del 1969 cit., art. 6, con il conseguente obbligo di corrispondere le imposte ordinarie (Cass. sez. trib. n. 25754 del 2014; Cass. sez. trib. n. 21168 del 2008; giurisprudenza, questa, alla quale deve essere data continuità, in consapevole contrasto con altra, più recente e specifica, per es. Cass. sez. 5^, n. 2889 del 2017; Cass. sez. 6^, 13235 del 2016).

5. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA