Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18421 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Gibilaro Francesco;

– ricorrente –

contro

Questura di Agrigento in persona del Questore;

– intimata –

avverso i decreti del Giudice di Pace di Agrigento del 3.3. e

20.3.2009 (n. 1413/09);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Arturo Salemi su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

OSSERVA

Con decreto del 4.3.2009 il Giudice di Pace di Agrigento convalidava il provvedimento del Questore di detta citta’ emesso in data 25.2.2009, con il quale si disponeva il trattenimento di M. L. presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di (OMISSIS). Con successivo provvedimento del 20.3.2009 lo stesso giudice di pace disponeva la proroga di ulteriori trenta giorni di trattenimento del cittadino straniero presso lo stesso Centro.

Avverso i due provvedimenti M. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali rispettivamente lamentava:

1) violazione dell’art. 13 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 3 e 4 per il fatto che il decreto di convalida del trattenimento sarebbe intervenuto nove giorni dopo l’ingresso del cittadino straniero, e quindi tardivamente, tardivita’ che poi avrebbe conseguentemente comportato anche l’illegittimita’ del provvedimento di proroga della permanenza nel detto Centro;

2) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, nonche’ vizio di motivazione, in quanto sia i provvedimenti amministrativi che quelli successivamente emessi dall’autorita’ giudiziaria sarebbero sostanzialmente immotivati.

Rileva il Collegio che il ricorso e’ inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 365 c.p.c., all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo i quali il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato iscritto in un apposito albo e munito di procura speciale.

Nel caso in esame, infatti, il ricorso per cassazione e’ stato sottoscritto da avvocato iscritto nel sopra indicato albo ma non risulta, dall’esame degli atti processuali, l’avvenuto conferimento di procura speciale da parte del cittadino straniero rappresentato.

Anzi, la stessa formulazione adottata nel preambolo del ricorso rappresentato e difeso dall’avv… nominato difensore di ufficio ed iscritto nello speciale albo degli avvocati patrocinanti davanti alla Suprema Corte di Cassazione induce a ritenere che la procura speciale richiesta per la relativa predisposizione non sia mai stata rilasciata e che il legale abbia operato nella sua qualita’ di difensore di ufficio, nominato con riferimento al disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 10.

Tuttavi’a occorre al riguardo considerare che la previsione di assistenza del cittadino straniero da parte di un difensore a tal fine designato, espressamente limitata ai casi indicati nel medesimo art. 13, commi 8 e 9 trova la sua “ratio” giustificatrice nel fatto che in tali ipotesi la controversia incide sulla liberta’ personale del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione (art. 13 Cost.), nei cui confronti viene dunque posto in essere un atto ritenuto dal legislatore meritevole di garanzia, in simmetria con quanto stabilito dall’art. 97 c.p.p. Peraltro, nell’assenza di ulteriori indicazioni normative sul punto, non vi e’ motivo per ritenere che la prevista impugnazione del provvedimento con il ricorso per cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4) possa comportare una deroga alle prescrizioni di cui agli artt. 365, 366 c.p.c., e cio’ tenuto anche conto della peculiarita’ della disciplina contenuta nel citato art. 13, improntata alla individuazione di un punto di equilibrio fra le esigenze di celere definizione del procedimento e quelle di garanzia di un’effettiva e concreta difesa in favore dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo, punto di equilibrio del quale il legislatore non ha ravvisato la necessita’ nella successiva fase del giudizio di legittimita’.

D’altro canto in tali termini, sia pure in fattispecie non esattamente identiche, si e’ gia’ pronunciata questa Corte, che per l’appunto ha espressamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione avverso il decreto reso nel procedimento di opposizione a provvedimento di espulsione dello straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13 bis non contengono deroghe alla disciplina dettata dall’art. 365 c.p.c. e dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, (C. 03/12822, C. 00/14908), statuizioni dalle quali non vi e’ motivo di discostarsi.

Nulla va infine stabilito per le spese processuali, poiche’ l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

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