Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18420 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/07/2017), n. 18420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1095/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
ESSE DI ESSE S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Ildebrando Goiran n. 23, presso lo Studio dell’Avv. Adriana Romoli,
che la rappresentata e difende, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 181/13/10, depositata il 15 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella udienza camerale del 19 aprile 2017
dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLE DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza n. 181/13/10 depositata il 15 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana confermava la decisione n. 123/03/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Siena che aveva accolto il ricorso promosso da Esse di Esse S.r.l. contro il diniego di rimborso IVA opposto dall’Agenzia delle Entrate perchè la contribuente – che pure aveva in dichiarazione esposto il credito “nel quadro RX” – non aveva però presentato il “modello VR” entro il termine biennale di decadenza stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2.
2. L’ufficio ricorreva per violazione di legge sulla base di tre motivi – cui la contribuente resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso ex adverso, ma ciò infondatamente atteso che la causa è iniziata nel 2008, con la conseguenza che la L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58, comma 1, il termine lungo per impugnare è quello annuale – i quali motivi sono comunque da respingere anche se le ragioni esposte dalla CTR debbono essere corrette ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui: “In tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicchè, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. sez. trib. n. 19115 del 2016; Cass. sez. 6^ n. 14981 del 2014).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’ufficio a rimborsare alla contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 4.000,00 a per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017