Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18420 del 12/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 18420 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DI MAJO ALESSANDRO

QR2INANZA.
L3i3Y3

3

irs”nd- 2
– n11

COMUNE DI DIVIGNANO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BBC DI BARONI MARIA BOSI MARIA COSTA CATERINA SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 10,
2018
1634

presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO
BERTAGGIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 13/04/2010;

Data pubblicazione: 12/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO DI MAJO.

1
R.G. 15384/11

Rilevato che:

annullato, per difetto di motivazione, l’avviso di liquidazione Ici
relativo agli anni di imposta dal 2002 al 2004 notificato dal Comune
di Divignano (NO) a B.B.C. s.n.c. di Baroni – Bosi- Costa in data 13
giugno 2005.
2.L’annullamento era avvenuto per vizio di forma e il Comune
di Divignano non lo aveva impugnato.
3.In data 27 dicembre 2006 il Comune notificava nuovo avviso
di liquidazione con motivazione. Anche contro questo avviso la
B.B.C. s.n.c. impugnava il provvedimento.
4.La stessa CTP con sentenza n. 94/05/07 annullava anche
codesto provvedimento, in considerazione del fatto che, non avendo
il Comune impugnato il precedente provvedimento, avente lo stesso
oggetto, si era realizzato l’effetto del giudicato.
5.La C.T.R. del Piemonte (Torino), a seguito dell’appello
presentato dal Comune di Divignano (NO), assumendo che il vizio di
motivazione è un vizio di sostanza e non di forma, ed avendo il
Comune riconosciuto detto vizio con il rinnovo dell’avviso di
liquidazione, ha riconosciuto, nel caso, la presenza del bis in idem.
E’ stata pertanto confermata la sentenza della CTP.

1.Con sentenza del 12 ottobre 2006 la CTP di Novara aveva

2

6. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Divignano (NO)
ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
7. La B.B.C. s.n.c. ha presentato controricorso e in seguito la
memoria ex art. 378 c.p.c.

1.11 Comune di Divignano (NO) con l’unico motivo di ricorso
deduce sia la violazione dell’art. 2909 c.c. sulla cosa giudicata e
dell’art. 324 c.p.c. sulla cosa giudicata formale sia la violazione o
falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso proposto dal Comune di Divignano
(NO) va accolto.
La decisione impugnata ha ritenuto che nella specie ricorresse
il principio del bis in idem in quanto, essendo la motivazione non un
vizio di forma ma di sostanza, l’unico mezzo per ovviare alla sua
mancanza è l’appello della sentenza, così impedendo il principio del
bis in idem.
Ma, sostiene a contrario il ricorrente che, a prescindere da un
primo errore di diritto, costituito dalla violazione del principio sugli
effetti del giudicato, v’è un secondo errore di diritto commesso dalla
decisione impugnata consistendo, esso, nell’aver ritenuto “che il
Comune non avrebbe potuto procedere con l’emissione di un nuovo
atto impositivo in relazione al medesimo rapporto sostanziale” (pag.
11 ricorso). Tale valutazione è contraria alle disposizioni normative

Considerato che:

3

in tema di accertamento tributario, che permettono agli Enti
impositori, entro il termine di decadenza, di emettere un nuovo atto
impositivo non soltanto nel momento in cui il precedente atto sia
stato annullato per vizi formali nell’ambito del processo tributario

autotutela sostitutiva (cfr.: Cass. n. 7033 del 2018; Cass. n. 14219
del 2015; Cass. n. 4372 del 2011; Cass. n. 4534 del 2002; Cass. n.
2531 del 2002; Cass. n. 11582 del 2001; Cass. n. 7964 del 1999).
Ciò posto, si presenta dunque errata la decisione della CTR del
Piemonte (Torino) nel ritenere che, nel caso di specie, per evitare il
formarsi del giudicato, l’unico mezzo sarebbe stato l’appello della
sentenza.
L’errore della decisione della CTR è nel non aver considerato
che anche, in ipotesi, la formazione di un giudicato che, in ogni
caso, non ha toccato il merito della controversia (quale la mancata
motivazione) non avrebbe potuto escludere che l’Ente impositore
emettesse un nuovo provvedimento, così come emendato del difetto
di motivazione.
Se il principio del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.
impedisce che abbiano a farsi valere gli effetti di un atto annullato
esso non impedisce, come nel caso di specie, che l’Ente impositore
abbia ad esercitare ex novo il suo potere nell’emettere altro atto,
emendato del difetto.

ma anche di propria iniziativa, nell’esercizio dell’istituto denominato

4

2. In conclusione, risulta fondato l’unico motivo di ricorso e va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, che
abbia ad osservare il seguente principio di diritto: la presenza di un

non impedisce che l’Ufficio delle Imposte, entro il termine di
decadenza, abbia a riproporre il provvedimento, emendato del vizio
formale.
Si delega il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese
relative alla presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese alla C.T.R. del Piemonte in diversa
composizione.

giudicato, riferito solo a vizi formali del provvedimento annullato,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA