Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18420 del 06/08/2010

Cassazione civile sez. I, 06/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 06/08/2010), n.18420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

CON MOTIVAZIONE SINTETICA

sul ricorso proposto da:

O.I.U., elettivamente domiciliato in Roma, via

Chisimaio 42, presso lo studio legale Ferrara – Guardata,

rappresentato e difeso dall’avv. Ferrara Silvio giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Roma rispettivamente in persona

del Ministro e del Questore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma emesso nel

procedimento n. 2997/08 in data 17.12.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.6.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo e l’assorbimento degli altri.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 17.12.2008 il Giudice di Pace di Roma, sulla richiesta del Questore di Roma di proroga dei termini di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 266, art. 14, comma 5 e successive modifiche di cui alla L. 30 luglio 2002, n. 189, autorizzava il trattenimento nel centro di permanenza temporaneo del cittadino straniero O.I.U..

Avverso il provvedimento quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi di censura, ai quali si e’ opposta l’Amministrazione con controricorso. Con il primo motivo si denunzia la violazione di legge commessa con la adozione di un decreto di proroga D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 de plano, in difetto di convocazione camerale dell’interessato assistito dal suo difensore e quindi in carenza della attivazione del contraddittorio.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, e art. 28 poiche’ la domanda di asilo presentata dallo straniero trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione determinerebbe la competenza funzionale a decidere del tribunale.

Con il terzo motivo si lamenta violazione della CEDU, perpetrata con la proroga di una misura sostanzialmente detentiva, in difetto della partecipazione dell’interessato e del suo difensore alla verifica della sussistenza delle condizioni per adottarla.

I motivi sono stati illustrati con memoria finale.

Deve essere dapprima esaminata la censura dedotta con il secondo motivo di impugnazione, in quanto pregiudiziale, che risulta infondata.

La domanda di protezione internazionale, che avrebbe radicato la competenza del tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, e’ stata infatti presentata successivamente al decreto di convalida ed a quello di trattenimento sicche’, stante la mancanza della richiesta, correttamente e’ stata individuata la competenza al riguardo del giudice di pace, ai sensi della L. 12 novembre 2004, n. 271, art. 1.

E’ viceversa fondata la censura articolata nel primo motivo di doglianza, restando assorbito il terzo.

Al riguardo va osservato che questa Corte, in precedenti e recenti decisioni emesse in identiche fattispecie alle quali si rinvia (C. 1013767, C. 10/10290, C. 10/4869, C. 10/4544), ha gia’ affermato la necessita’ dell’applicazione delle garanzie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 anche alla decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento. Cio’ in quanto sarebbe viziata sul piano della costituzionalita’ una lettura della norma sulla proroga che facesse di essa un meccanismo di controllo officioso della richiesta, al di fuori delle garanzie della difesa, senza un regolare contraddittorio e, per l’interessato, della possibilita’ di una sua audizione. D’altra parte una interpretazione della norma (che nulla indica specificamente sul punto) costituzionalmente orientata e’ consentita sia dalla circostanza che si tratta di decisioni che incidono sulla liberta’ personale, in quanto tali rimesse alla competenza del giudice e non dell’Amministrazione, sia per la necessita’ di assicurare una definizione omogenea a provvedimenti aventi identici effetti, non essendo ragionevolmente configurabile una diversita’ di disciplina in procedimenti incidenti sulla liberta’ personale, uno dei quali, fra l’altro, definito senza alcun contraddittorio.

Come ulteriore considerazione a sostegno di quanto esposto e’ utile richiamare anche il disposto dell’art. 14, comma 6 che configurando una impugnazione in sede di legittimita’ presuppone implicitamente un sindacato sulla correttezza dell’iter procedurale e sulla sussistenza delle condizioni che autorizzano il restringimento della liberta’ personale, e cio’ fa escludere un automatico e passivo recepimento delle richieste della Amministrazione da parte del giudice. Alla luce delle esposte considerazioni, ritenendo applicabile alla proroga di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 e 6 e successive modificazioni, nonche’ a quella di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e successive modificazioni, la prima spettante al Giudice di pace e la seconda al Tribunale in composizione monocratica, le garanzie ed i termini procedimentali di cui al comma 4 dell’art. 14 del decreto del 1998, devesi cassare il decreto in esame, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, non potendo essere piu’ prorogata per il decorso del tempo la misura di trattenimento a suo tempo disposta. La novita’ della questione impone di compensare le spese del giudizio tra la ricorrente e le soccombenti Amministrazioni.

P.Q.M.

Cassa il decreto impugnato senza rinvio e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

 

 

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