Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1842 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 28/01/2020), n.1842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1621-2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il ò Tribunale di Torino, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, perchè, non essendo disponibile la videoregistrazione di cui al medesimo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, il decidente aveva proceduto a rigettare la domanda senza fissare l’udienza di comparizione del ricorrente avanti a sè; 2) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, perchè il decidente aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria a mezzo di un’errata motivazione, non considerando segnatamente il fattore costituito dalla integrazione sociale del ricorrente.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è infondato dacchè esso riposa su un’affermazione inveritiera, constando dalla lettura del provvedimento impugnato che il Tribunale ebbe a fissare l’udienza di comparizione delle parti alla data del 7 novembre 2018 e che nell’occasione comparve il solo difensore della parte.

Le finalità che la norma, secondo l’interpretazione di questa Corte, intende tutelare con la previsione dell’obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione allorchè non si renda disponibile la videoregistrazione dell’audizione del richiedente avanti alla Commissione territoriale, risultano perciò soddisfatte se, come nella specie, il Tribunale investito del ricorso ritenga di fissare l’udienza di comparizione, costituendo, per contro, esercizio di una mera prerogativa difensiva quella del richiedente di astenersi dal partecipare all’udienza e di farsi in quella sede rappresentare dal suo difensore.

3. Il secondo motivo è inammissibile addebitando all’impugnata decisione, sia pur sotto l’apparente violazione della norma di diritto, un vizio motivazionale estraneo al perimetro di attuale ricorribilità per cassazione del vizio motivazionale ed essendo, per contro preordinato a sollecitare una rivalutazione del sottostante sindacato meritale che non è compito di questa Corte effettuare.

4. In conclusione il ricorso va respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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