Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1842 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1842 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 27116-2014 proposto da:
FARAON ANDRIA, in proprio, elettivamente domiciliato in R01\11,
VIA DIGLI SCIPIONI n.235, presso lo studio dell’avvocato
13 1R.SICHIn’1I, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del
Ministro in carica elettivamente domiciliato in ROMA \T\ DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ANATOCATURA G U\IERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso il provvedimento del 1RI13LIN.1I.E. di \ 7 1′,NIZIA, depositata
il 04/04/2014 emesso sul procedimento iscritto al n°2106/2013 RG.;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

Ric. 2014 n. 27116 sez. M2 – ud. 12-09-2017
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RG. 27116 del 2014 Faraon Andrea – – Ministero della Giustizia

Il Collegio:
a)Preso atto che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse
trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile

di questa Corte, ritenendo il ricorso fondato perché la sentenza impugnata
non ha applicato correttamente la normativa, di cui all’art. 92 cod. proc.
civ.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
b)Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che:
Andrea Faraon con ricorso del 18 novembre 2014 ha chiesto a questa
Corte la cassazione dell’ordinanza del 3 aprile 2014 con la quale il
Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto dall’attuale
ricorrente, modificando il decreto del 20 novembre 2012 del GIP del
Tribunale di Venezia, liquidava per la prestazione professionale dell’Avv.
Faraon difensore di Scarpa Francesca ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, la somma di C. 530,40 per onorari, C. 66,30 per spese generali ed
C. 18,70 per anticipazioni, oltre iva e cpa, come per legge. Secondo il
tribunale l’importo liquidato dal Gip, per compenso professionale, non solo
era inferiore ai valori medi tariffari allora vigenti (DM n. 127 del 2004), ma
anche agli stessi minimi. Compensa, altresì, le spese del giudizio.
La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta per un motivo: per
violazione di legge processuale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con

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riferimento all’art. 91 cod. proc. civ., violazione del principio della
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RG. 27116 del 2014 Faraon Andrea – – Ministero della Giustizia

soccombenza. In data 10 dicembre 2014, il Ministero della Giustizia,
depositava atto di costituzione al solo, eventuale, fine di partecipare
all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma,
cod. proc. civ.

1.= Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale nel compensare le
spese del giudizio, posto che il criterio della soccombenza è applicabile ad
ogni tipo di procedimento, in quanto espressione di un generale principio
del nostro ordinamento. Nel caso concreto, comunque, non ricorreva alcun
giusto motivo per la compensazione, anche, perché insussistente la
complessità e la evoluzione della disciplina speciale di riferimento posto
che la questione era semplicemente quella di applicare almeno i minimi
tariffari vigenti non applicati dal GIP con il suo provvedimento.
1.1.= Il motivo è fondato.
L’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto
dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla I. n. 69
del 2009, “ratione temporis” applicabile) le ragioni comportanti la
compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto, soltanto
con l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni e non anche con generici
riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che
lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata
attività difensiva svolta (v. tra le altre, Cass. nn 24234 del 2016, 14411
del 2016, 11222 del 2016, 5267 del 2016). Nella specie, il giudice di
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c) Ritiene fondato il ricorso per le seguenti ragioni:

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appello, a fronte di una decisione di primo grado non corretta per non
aver rispettato il minimo tariffario, nel liquidare il compenso all’avvocato
difensore (attuale ricorrente) ha ritenuto di emendarla, rideterminando
correttamente il compenso di cui si dice. Essendo, dunque, indiscutibile la

incomprensibile la mancata applicazione della normativa di cui all’art. 91
cod. proc. civ. e, ad un tempo generica e, comunque, non esaustiva la
ragione che viene indicata per giustificare la compensazione: complessità
ed evoluzione della disciplina speciale di riferimento posto che con
l’opposizione è stata chiesta la modifica del provvedimento impugnato
nella parte in cui non aveva applicato il minimo tariffario.
In definitiva, il ricorso va accolto, va cassata l’ordinanza del Tribunale di
Venezia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
va decisa nel merito, provvedendo al regolamento delle spese relative al
procedimento davanti al Tribunale di Venezia, liquidandole in C. 400. Le
spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate
con il dispositivo
Per Questi Motivi
La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel
merito, condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare a Faraon Andrea
C. 400,00, a titolo di spese relative al giudizio svoltosi davanti al Tribunale
di Venezia ed C. 600 di cui C. 100 per esborsi, oltre spese generali pari al

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soccombenza del Ministero della Giustizia appare, del tutto,

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15% del compenso ed accessori come per legge, a titolo di spese del
presente giudizio di cassazione
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12

settembre 2017

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